PPWR: cosa cambia per gli imballaggi, tra scadenze, divieti e nuovi requisiti

Il Regolamento europeo sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, conosciuto come PPWR, introduce nuove regole per la progettazione, l’utilizzo e la gestione degli imballaggi immessi sul mercato dell’Unione Europea. 

Per le aziende, il tema non riguarda solo l’adeguamento a una nuova norma. Riguarda anche la capacità di conoscere meglio gli imballaggi utilizzati, raccogliere informazioni tecniche attendibili, coinvolgere i fornitori e valutare per tempo eventuali interventi su materiali, formati, etichettatura imballaggi e documentazione. 

Il PPWR è entrato in vigore l’11 febbraio 2025 e la sua applicazione generale è prevista dal 12 agosto 2026. Alcuni requisiti avranno però un’applicazione progressiva, con scadenze successive legate, tra gli altri aspetti, alla riciclabilità, al contenuto riciclato, alla minimizzazione degli imballaggi e ad alcune limitazioni specifiche per determinati formati e settori. 

Per questo motivo, il primo passo utile per un’impresa non è modificare tutto il packaging in modo immediato, ma costruire una lettura ordinata degli imballaggi già in uso: quali sono, da quali materiali sono composti, a quale funzione rispondono, quali dati sono disponibili e quali aspetti richiedono un approfondimento. 

Cos’è il PPWR  

Il PPWR, acronimo di Packaging and Packaging Waste Regulation, è il nuovo Regolamento UE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio. 

A differenza di una direttiva, un regolamento europeo è direttamente applicabile negli Stati membri, secondo le tempistiche previste dal testo normativo. L’obiettivo è rendere più armonizzate le regole sugli imballaggi all’interno del mercato europeo, riducendo le differenze tra i singoli ordinamenti nazionali. 

Il Regolamento riguarda tutti gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, indipendentemente dal materiale o dall’origine. Interviene lungo l’intero ciclo di vita dell’imballaggio: dalla progettazione alla composizione, dalla riutilizzabilità alla riciclabilità, fino alla gestione del fine vita. 

In termini pratici, il PPWR porta le aziende a osservare il packaging con maggiore attenzione tecnica. L’imballaggio non viene valutato solo per la sua funzione commerciale, logistica o protettiva, ma anche per le sue caratteristiche ambientali, per la disponibilità di dati a supporto e per la conformità ai requisiti europei. 

PPWR vs Direttiva 94/62/CE (Direttiva imballaggi): qual è la differenza? 

La Direttiva 94/62/CE ha definito per anni il quadro europeo sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, lasciando però agli Stati membri il compito di recepirla nelle rispettive normative nazionali. Il PPWR introduce invece un Regolamento direttamente applicabile, con regole più armonizzate a livello UE. La differenza principale riguarda quindi l’approccio: meno frammentazione tra Paesi e requisiti più strutturati su progettazione, riciclabilità, contenuto riciclato, riduzione degli imballaggi, etichettatura e gestione del fine vita. 

Il PPWR sostituisce l’EPR? Facciamo chiarezza 

Il PPWR non sostituisce l’EPR, cioè la responsabilità estesa del produttore. L’EPR resta il principio attraverso cui chi immette imballaggi sul mercato contribuisce alla gestione del loro fine vita, secondo regole e sistemi che possono variare nei diversi Paesi. Il PPWR interviene invece sui requisiti di progettazione degli imballaggi e punta a rendere più uniforme il quadro europeo. Per le aziende, questo significa che la conformità PPWR e gli obblighi EPR dovranno essere letti insieme, soprattutto quando si opera su più mercati UE. 

Perché il PPWR riguarda molte aziende, non solo i produttori di imballaggi 

Un aspetto importante del PPWR è la sua ampiezza. 

Il Regolamento non riguarda solo le imprese che producono fisicamente imballaggi. Può interessare anche chi utilizza imballaggi per confezionare prodotti, chi importa prodotti già imballati, chi distribuisce merci, chi vende online e chi gestisce attività di logistica o fulfillment. 

Molte aziende, pur non appartenendo al settore del packaging, utilizzano ogni giorno imballaggi per la vendita, imballaggi multipli o imballaggi per il trasporto.. Si pensi, ad esempio, a imprese alimentari, cosmetiche, farmaceutiche, manifatturiere, retail, e-commerce o aziende che distribuiscono prodotti su più mercati. 

Per queste realtà, il punto non è diventare esperti di normativa sugli imballaggi. Il punto è capire quali elementi del proprio packaging devono essere verificati e quali informazioni devono essere disponibili. 

Tra le domande iniziali che un’azienda dovrebbe porsi ci sono: 

  • Quali imballaggi utilizziamo oggi? 
  • Si tratta di imballaggi per la vendita, imballaggi multipli o imballaggi per il trasporto? 
  • Quali materiali li compongono? 
  • Abbiamo dati aggiornati su peso, composizione, contenuto riciclato e riciclabilità? 
  • I fornitori sono in grado di fornire documentazione tecnica adeguata? 
  • Le informazioni presenti in etichetta sono coerenti con i requisiti applicabili? 
  • Esistono imballaggi sovradimensionati o componenti non strettamente funzionali? 

Queste domande permettono di spostare il tema da un piano generale a un piano operativo. 

I principali requisiti PPWR da conoscere 

Il PPWR introduce diversi requisiti che avranno impatti differenti a seconda del tipo di imballaggio, del materiale utilizzato, del settore e del ruolo dell’azienda nella filiera. 

Tra le aree più rilevanti rientrano riciclabilità, contenuto riciclato, riduzione degli imballaggi, etichettatura, sostanze soggette a restrizione e sistemi di riuso. 

Riciclabilità degli imballaggi 

Uno degli obiettivi centrali del PPWR è favorire la riciclabilità degli imballaggi immessi sul mercato europeo. 

Questo significa che la riciclabilità non potrà essere considerata solo come una dichiarazione generica. Sarà necessario valutare la progettazione dell’imballaggio, la compatibilità dei materiali, la presenza di componenti che possono ostacolare il riciclo e la possibilità che l’imballaggio sia effettivamente gestito nei processi di raccolta, selezione e riciclo. 

Per le aziende, questo comporta una verifica tecnica sui packaging esistenti e, dove necessario, una revisione del design o dei materiali utilizzati. 

L’attenzione alla riciclabilità parte dalle scelte di packaging design. Colori, accoppiamenti, etichette, colle, chiusure, rivestimenti e componenti accessorie possono incidere sulla corretta gestione dell’imballaggio a fine vita. 

Contenuto riciclato negli imballaggi 

Il PPWR prevede requisiti legati all’utilizzo di contenuto riciclato, con particolare attenzione agli imballaggi in plastica. 

Per molte aziende questo tema richiederà un confronto con fornitori e produttori di materiali, perché la disponibilità di plastica riciclata idonea può variare in base alla tipologia di imballaggio, alla destinazione d’uso e ai requisiti tecnici o igienico-sanitari applicabili. 

Il punto operativo è duplice: da un lato occorre capire se gli imballaggi attualmente utilizzati contengono materiale riciclato; dall’altro bisogna raccogliere dati e documenti che permettano di dimostrarlo. 

Anche in questo caso, il tema non riguarda solo la scelta di un materiale diverso, ma la qualità delle informazioni disponibili lungo la filiera. 

Riduzione degli imballaggi e minimizzazione 

Il PPWR interviene anche sulla riduzione degli imballaggi e sulla limitazione di soluzioni sovradimensionate o non funzionali. 

Per le aziende, questo può tradursi in una valutazione degli imballaggi utilizzati rispetto alla funzione che devono svolgere: protezione del prodotto, sicurezza, conservazione, trasporto, informazione al consumatore, esigenze normative o tecniche. 

Un imballaggio può essere necessario, ma deve essere proporzionato alla sua funzione. Per questo diventa utile analizzare eventuali eccessi di materiale, formati troppo ampi, spazi vuoti non giustificati o elementi progettuali che aumentano il volume percepito senza una reale esigenza tecnica. 

Il tema è particolarmente rilevante per trasporto, distribuzione ed e-commerce, dove la gestione dello spazio vuoto può incidere sia sulla conformità sia sull’efficienza logistica. 

Etichettatura e informazioni ambientali 

Il PPWR prevede anche un rafforzamento delle informazioni a supporto della corretta gestione degli imballaggi. 

L’etichettatura non è solo un tema grafico. Coinvolge informazioni ambientali, corretto conferimento, identificazione dei materiali e coerenza tra ciò che viene comunicato e ciò che può essere dimostrato. 

Per questo motivo, è importante verificare che le informazioni ambientali riportate su packaging, etichette e materiali commerciali siano supportate da dati attendibili e conformi ai principi della corretta comunicazione ambientale.

Un’etichetta efficace deve essere chiara per l’utilizzatore finale, ma anche fondata su dati corretti. Dichiarazioni ambientali vaghe o non supportate possono esporre l’azienda a rischi reputazionali e normativi, soprattutto in un contesto europeo sempre più attento alla comunicazione ambientale. 

Sostanze soggette a restrizione 

Il Regolamento affronta anche il tema delle sostanze di preoccupazione presenti negli imballaggi, con particolare attenzione ad alcuni utilizzi e materiali. 

Per le imprese, questo rende importante conoscere la composizione degli imballaggi e verificare, con il supporto dei fornitori e laboratori specializzati, la presenza di eventuali sostanze soggette a limiti o restrizioni. 

La verifica non dovrebbe limitarsi al materiale principale. In alcuni casi possono essere rilevanti anche inchiostri, rivestimenti, adesivi, trattamenti superficiali, componenti accessorie o materiali a contatto con alimenti. 

Riuso e sistemi ricaricabili 

Il PPWR promuove anche soluzioni di riuso e, per alcune categorie, sistemi riutilizzabili o ricaricabili. 

Non tutte le aziende saranno coinvolte nello stesso modo. La rilevanza del tema dipende dal settore, dal tipo di prodotto, dal canale di vendita e dalla funzione dell’imballaggio. 

Anche quando il riuso non rappresenta l’intervento immediato più adatto, può essere utile valutare quali packaging potrebbero essere ripensati in una logica di maggiore durabilità, recupero o integrazione con modelli distributivi più circolari. 

Documentazione tecnica PPWR: i dati sugli imballaggi 

Una delle difficoltà principali per le aziende non sarà solo interpretare il PPWR, ma raccogliere e organizzare le informazioni necessarie. 

Molte imprese utilizzano imballaggi acquistati da fornitori diversi, modificati nel tempo, gestiti da funzioni aziendali differenti o documentati in modo non uniforme. Le informazioni possono essere presenti in schede tecniche, dichiarazioni dei fornitori, file interni, sistemi gestionali, documenti qualità o materiali di marketing. 

Prepararsi al PPWR significa quindi costruire una base informativa più chiara. 

Tra i dati da raccogliere possono rientrare: 

  • materiale o materiali che compongono l’imballaggio; 
  • peso e formato; 
  • funzione dell’imballaggio; 
  • presenza di componenti separate o accoppiate; 
  • contenuto riciclato, se presente; 
  • informazioni sulla riciclabilità; 
  • eventuali certificazioni o dichiarazioni tecniche; 
  • dati forniti dai produttori di materiali o imballaggi; 
  • informazioni utili per etichettatura e conferimento; 
  • documentazione collegata alla conformità. 

Questa attività può sembrare preliminare, ma è uno dei passaggi più importanti. Senza dati ordinati, diventa difficile capire quali imballaggi siano già adeguati, quali richiedano un approfondimento e quali possano necessitare di modifiche. 

PPWR: scadenze e roadmap

Il PPWR prevede un’applicazione progressiva. Alcune date sono già centrali per impostare un percorso di lavoro. 

11 febbraio 2025: entrata in vigore del Regolamento PPWR 

Il Regolamento è entrato formalmente in vigore l’11 febbraio 2025. Da questa data parte il percorso di applicazione del nuovo quadro europeo sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio. 

12 agosto 2026: applicazione generale del PPWR 

Il 12 agosto 2026 è prevista l’applicazione generale delle disposizioni del PPWR. 

Questa data è importante perché segna il passaggio dalla pubblicazione del Regolamento alla sua applicazione operativa nel mercato europeo. 

2028: prime scadenze operative da monitorare 

Dal 2028 inizieranno a diventare rilevanti alcune scadenze operative collegate, tra gli altri aspetti, a informazioni, etichettatura e requisiti da verificare in base al testo applicabile. 

Per le aziende, questa fase richiederà attenzione soprattutto sul piano documentale e organizzativo. 

2030: anno chiave per diversi requisiti sugli imballaggi 

Il 2030 rappresenta una data centrale per diversi requisiti legati alla riciclabilità, al contenuto riciclato, alla riduzione di alcune tipologie di imballaggio e all’evoluzione dei sistemi di gestione. 

È una scadenza che può sembrare lontana, ma alcuni interventi su packaging, fornitori, materiali e linee produttive possono richiedere tempi di valutazione e implementazione significativi. 

2035-2040: rafforzamento progressivo degli obiettivi 

Gli anni successivi porteranno un progressivo rafforzamento di alcuni obiettivi e target. 

Per questo è utile impostare il lavoro non come un intervento una tantum, ma come un percorso di monitoraggio e aggiornamento nel tempo. 

Checklist per aziende: come prepararsi al PPWR 

Un percorso di preparazione al PPWR può partire da alcune verifiche essenziali. Queste attività richiedono fin dall’inizio il coinvolgimento dei fornitori, perché molte informazioni necessarie alla valutazione degli imballaggi dipendono da dati tecnici, dichiarazioni e documentazione disponibili lungo la filiera. 

  • La prima è mappare tutti gli imballaggi utilizzati dall’azienda, distinguendo tra imballaggi per la vendita, imballaggi multipli e imballaggi per il trasporto.  
  • La seconda è raccogliere le informazioni tecniche disponibili: materiali, peso, formato, componenti, destinazione d’uso, mercati di riferimento e documentazione fornita dai produttori.  
  • La terza è verificare la riciclabilità degli imballaggi, individuando eventuali criticità progettuali o materiali che potrebbero rendere più complesso il riciclo.  
  • La quarta è analizzare la presenza di contenuto riciclato, soprattutto negli imballaggi in plastica, e capire se sono disponibili dati documentati a supporto.  
  • La quinta è valutare eventuali elementi di sovraimballaggio, spazio vuoto o componenti non funzionali.  
  • La sesta è controllare etichettatura, marcature e informazioni ambientali, verificando che siano coerenti, aggiornate e supportate da evidenze.  
  • La settima è identificare le priorità: non tutti gli imballaggi avranno lo stesso livello di rischio o urgenza. Alcuni potranno essere già allineati, altri richiederanno integrazioni documentali, altri ancora potranno richiedere modifiche più rilevanti.  
  • L’ottava è monitorare gli aggiornamenti applicativi, perché alcuni aspetti tecnici saranno definiti o chiariti attraverso ulteriori atti, linee guida e documenti di supporto.  

In questo percorso, il rapporto con i fornitori non dovrebbe limitarsi alla semplice richiesta di documenti. La conformità al PPWR può diventare l’occasione per costruire una collaborazione più strutturata, basata sulla condivisione di dati, sulla verifica tecnica degli imballaggi e su un dialogo continuo tra azienda, partner produttivi e filiera. 

Consulenza adeguamento PPWR: il supporto di Tecno per le aziende 

Prepararsi al PPWR significa capire, prima di tutto, come sono fatti e gestiti gli imballaggi già utilizzati dall’azienda. Il supporto di Tecno parte da una valutazione tecnica di materiali, formati, riciclabilità, contenuto riciclato, etichettatura e documentazione disponibile, per individuare eventuali dati mancanti e priorità di adeguamento. L’attività può includere anche la verifica delle informazioni ambientali presenti su etichette, schede prodotto e materiali di comunicazione, così da evitare claim generici o non supportati da evidenze. In questo modo, l’azienda può affrontare i requisiti del Regolamento con un percorso chiaro, costruito sulle caratteristiche reali dei propri imballaggi e sulle esigenze operative della filiera. 

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Claim ambientali sugli imballaggi: cosa cambia con EmpCo dal 27 settembre 2026 

I claim ambientali imballaggi saranno sottoposti a nuove regole dal 27 settembre 2026, con l’applicazione delle disposizioni introdotte dalla Direttiva (UE) 2024/825, conosciuta come EmpCo.

Un flacone contiene plastica riciclata soltanto nel corpo, ma sulla confezione compare la dicitura “packaging sostenibile”. Accanto al claim sono presenti una foglia verde, un bollino “Eco Choice” e la promessa “carbon neutral”, basata sull’acquisto di crediti di compensazione. 

La verifica non può fermarsi alla correttezza di una singola frase. Deve considerare almeno quattro elementi: 

quale beneficio viene attribuito al packaging se il dato riguarda l’intera confezione o un solo componente 
che cosa comunicano insieme testi, immagini e bollini quali evidenze sostengono la promessa ambientale. 

La nuova disciplina modifica il Codice del consumo e rafforza la tutela contro le pratiche commerciali ambientali ingannevoli rivolte ai consumatori. 

Nel primo approfondimento PPWR: cosa cambia per gli imballaggi, tra scadenze, divieti e nuovi requisiti abbiamo ricostruito requisiti e scadenze del PPWR. Nella seconda parte PPWR dal 12 agosto 2026: chi risponde della conformità degli imballaggi abbiamo analizzato chi risponde della conformità degli imballaggi. Questa terza parte affronta il passaggio successivo: come trasformare i dati tecnici sul packaging in una comunicazione precisa, circoscritta e verificabile. 

Nel giugno 2026 i servizi della Commissione europea hanno pubblicato il documento “Questions & Answers – Directive on empowering consumers for the Green Transition”, dedicato all’applicazione della Direttiva (UE) 2024/825. Le FAQ forniscono indicazioni interpretative utili, ma non costituiscono una posizione formale della Commissione né un’interpretazione giuridicamente vincolante. L’interpretazione definitiva del diritto europeo resta di competenza della Corte di giustizia dell’Unione europea.

PPWR ed EmpCo intervengono su due piani differenti 

Il PPWR disciplina le caratteristiche, la conformità e la gestione degli imballaggi. EmpCo interviene invece sul modo in cui prodotti, packaging e imprese vengono presentati ai consumatori. 

PPWR EmpCo 
Verifica come è fatto l’imballaggio Verifica come viene presentato al consumatore 
Introduce requisiti e informazioni obbligatorie Disciplina claim e segni volontari 
Richiede dati e documentazione tecnica Richiede messaggi veritieri, circoscritti e non ingannevoli 
Individua responsabilità lungo la filiera Si applica alle pratiche commerciali B2C 

Le disposizioni EmpCo considerate in questo articolo riguardano le comunicazioni commerciali rivolte ai consumatori. 

I documenti e le informazioni scambiati esclusivamente tra imprese non rientrano direttamente nello stesso perimetro. Devono però essere controllati quando i dati forniti dalla filiera vengono ripresi su packaging, ecommerce, pubblicità o altri materiali destinati al consumatore finale. 

Primo controllo: che cosa stiamo realmente affermando? 

Il decreto italiano definisce l’asserzione ambientale come un messaggio o una rappresentazione di carattere non obbligatorio, inserito in una comunicazione commerciale, che afferma o suggerisce che un prodotto, un marchio o un’impresa: 

abbia un impatto positivo o nullo sull’ambiente sia meno dannoso rispetto ad altre alternative 
abbia migliorato il proprio impatto nel tempo.  

La definizione può comprendere: 

testi dichiarazioni verbali immagini 
elementi grafici simboli etichette 
marchi nomi di prodotti nomi commerciali o aziendali. 

Non conta quindi soltanto ciò che l’impresa dichiara esplicitamente. Può rilevare anche il beneficio suggerito dalla presentazione complessiva. 

Le informazioni obbligatorie non sono claim volontari 

Le indicazioni imposte dal PPWR o da altre disposizioni europee e nazionali non diventano automaticamente claim ambientali EmpCo, perché non sono volontarie. 

Questo non significa che possano essere trasformate liberamente in una leva promozionale. 

Presentare come elemento distintivo una caratteristica richiesta per legge a tutti i prodotti della stessa categoria può indurre il consumatore a percepire una superiorità che non esiste. 

Informazione obbligatoria Promessa commerciale 
comunica un dato richiesto dalla normativa. utilizza quel dato per suggerire che il prodotto sia ambientalmente preferibile alle alternative. 

Il secondo passaggio richiede una verifica ulteriore. 

Quando un claim ambientale è generico 

Un’asserzione ambientale è considerata generica quando la sua specificazione non viene fornita in termini chiari ed evidenti nello stesso mezzo di comunicazione. 

Tra le espressioni più esposte figurano: 

green eco-friendly ecologico 
rispettoso dell’ambiente amico della natura climate friendly 
carbon friendly biodegradabile biobased. 

Queste formule comunicano un beneficio ampio, ma non chiariscono necessariamente: 

quale caratteristica lo determina a quale componente si riferisce 
quale fase del ciclo di vita è stata considerata secondo quale metodo è stato valutato. 

La specificazione deve comparire nello stesso mezzo 

Il beneficio concreto deve essere spiegato in modo chiaro e visibile nello stesso supporto nel quale compare il claim: 

sulla confezione, quando il claim è sul packaging nello stesso annuncio pubblicitario 
nella stessa pagina o interfaccia ecommerce nello stesso contenuto audiovisivo. 

Un sito, un QR code o una pagina di approfondimento possono fornire dettagli aggiuntivi. Non dovrebbero però essere l’unico luogo nel quale viene spiegata una formula che sulla confezione rimane generica. 

Formulazione Prima valutazione 
Packaging amico dell’ambiente Claim generico 
Confezione climate friendly Claim generico 
Corpo del flacone realizzato con il 70% di plastica riciclata Claim specifico 
Il 100% dell’energia utilizzata per produrre questo imballaggio proviene da fonti rinnovabili Claim specifico 
Packaging più sostenibile Claim generico e comparativo non definito 

Rendere il claim specifico non lo rende automaticamente corretto. Il messaggio deve comunque essere: 

vero aggiornato comprensibile 
pertinente supportato da evidenze coerente con la presentazione complessiva. 

Quando può essere utilizzato un claim generico 

Un claim che rimane generico è vietato quando l’impresa non può dimostrare un’eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali pertinente all’asserzione. 

La disciplina collega tale eccellenza, in particolare, a: 

Ecolabel UE sistemi nazionali o regionali di etichettatura ambientale di tipo I conformi alla norma EN ISO 14024 e ufficialmente riconosciuti 
prestazioni ambientali di vertice riconosciute da un’altra normativa europea applicabile.  

Il riconoscimento deve riguardare esattamente il beneficio comunicato. Una prestazione eccellente sul consumo energetico non dimostra automaticamente la riciclabilità o la biodegradabilità dell’imballaggio. 

Per le imprese, la soluzione più solida consiste spesso nel sostituire una promessa ampia con un’informazione precisa: 

Non “packaging sostenibile”, ma quale componente è stato modificato, in quale percentuale e rispetto a quale riferimento. 

Secondo controllo: che cosa comunica l’intera confezione? 

La valutazione non riguarda soltanto la frase principale. Deve considerare l’impressione complessiva prodotta da: 

parole dimensioni posizione 
colori immagini icone 
bollini note ed esclusioni nome del prodotto o della linea. 

Quando un beneficio riferito a un componente non può essere esteso all’intero packaging 

Il Codice del consumo considera sempre scorretta l’asserzione che attribuisce un beneficio all’intero prodotto quando questo riguarda soltanto un determinato aspetto. 

Nel packaging, il dato può riferirsi esclusivamente a: 

corpo del contenitore tappo etichetta 
film cartone esterno inchiostri 
una fase produttiva uno specifico stabilimento.  

Un beneficio misurato su uno di questi elementi non può essere automaticamente attribuito all’intera confezione. 

“Riciclato”, “riciclabile” e “sostenibile” non sono sinonimi 

Espressione Che cosa descrive Che cosa deve essere chiarito 
Riciclato Presenza di materia riciclata Percentuale e componenti coinvolti 
Riciclabile Possibilità di riciclo dopo l’uso Perimetro, componenti e condizioni 
Riutilizzabile Possibilità di più utilizzi Sistema e condizioni effettive di riuso 
Sostenibile Beneficio ambientale molto ampio Impatti considerati ed evidenze complessive 

Un imballaggio può contenere materia riciclata senza essere integralmente riciclabile. Può essere riciclabile senza contenere materiale riciclato. Una singola caratteristica non consente automaticamente di qualificare l’intero packaging come sostenibile. 

Il caso delle bottiglie “100% riciclate” 

Nel confronto tra la rete europea Consumer Protection Cooperation e alcuni grandi produttori di bevande, le imprese coinvolte si sono impegnate ad accompagnare claim come “bottiglia 100% riciclata” con una precisazione che escluda tappo ed etichetta, quando tali componenti non sono compresi nella percentuale dichiarata. 

La specificazione deve essere immediatamente collegata al claim e adeguatamente visibile. 

Il principio è applicabile anche ad altri imballaggi: 

Il perimetro comunicato deve coincidere con quello misurato. 

Foglie, colori e immagini 

Foglie, alberi, gocce d’acqua, frecce circolari o sfondi naturali non sono automaticamente vietati. 

Le immagini o i colori, considerati isolatamente, non costituiscono necessariamente un’asserzione ambientale generica, che secondo la definizione normativa è formulata per iscritto o oralmente. 

Possono però: 

suggerire un beneficio ambientale implicito amplificare un claim scritto 
contribuire a creare l’impressione di una certificazione modificare la percezione complessiva della confezione. 
Domanda da evitare Domanda utile 
Possiamo utilizzare il verde? Che cosa comunica l’insieme di parole, immagini, colori e posizione sulla confezione? 

Anche i nomi commerciali devono essere verificati 

La registrazione di un marchio non esclude l’applicazione delle regole sulle pratiche commerciali. 

Nomi contenenti termini come: 

Green Eco Natural 
Planet Climate Neutral  

possono essere valutati come claim ambientali quando, nel contesto commerciale, inducono il consumatore ad aspettarsi un determinato beneficio. 

Il significato dipende dal caso concreto, ma i diritti di proprietà intellettuale non impediscono alle autorità di intervenire quando la presentazione risulta ingannevole. 

Bollini ed etichette di sostenibilità 

EmpCo definisce le etichette di sostenibilità come marchi di fiducia, marchi di qualità o equivalenti, pubblici o privati e di carattere volontario, utilizzati per distinguere un prodotto, un processo o un’impresa sulla base di caratteristiche ambientali o sociali. 

Dal 27 settembre 2026 non potranno essere esibite etichette di sostenibilità che non siano: 

basate su un sistema di certificazione conforme oppure istituite da un’autorità pubblica. 

Le etichette obbligatorie imposte dalla normativa non rientrano in questa definizione. 

Un sistema di certificazione deve prevedere, tra gli altri elementi: 

criteri trasparenti e accessibili condizioni eque e non discriminatorie controllo da parte di un terzo competente e indipendente 
monitoraggio del rispetto dei requisiti procedure in caso di inosservanza.  

Il rischio dei bollini creati internamente 

Bollini come: 

Eco Choice Green Selection Planet Friendly 
Sustainable Pack Scelta responsabile  

diventano problematici quando vengono presentati come marchi di fiducia o qualità ambientale senza essere sostenuti da un sistema conforme. 

Un bollino può suggerire che: 

esistano criteri prestabiliti il prodotto sia stato valutato 
sia avvenuto un controllo indipendente la prestazione sia superiore a quella delle alternative. 

Quando queste garanzie non esistono, la grafica può attribuire al prodotto un’autorevolezza che il processo sottostante non dimostra. 

Terzo controllo: quali claim presentano i rischi maggiori? 

Alcune formulazioni richiedono una cautela particolare perché comunicano benefici molto ampi o difficili da circoscrivere. 

Claim climatici basati sulle compensazioni 

EmpCo introduce un divieto specifico per le dichiarazioni secondo cui un prodotto avrebbe un impatto neutro, ridotto o positivo sul clima quando tale risultato è basato sulla compensazione delle emissioni di gas a effetto serra. 

Sono particolarmente esposte espressioni come: 

carbon neutral climate neutral CO₂ compensated 
carbon positive zero climate impact.  

Quando applicate al prodotto e fondate sull’acquisto di crediti o su progetti esterni alla sua catena del valore, queste dichiarazioni rientrano nel divieto. 

Resta possibile comunicare: 

riduzioni effettive ottenute nel ciclo di vita del prodotto miglioramenti nei processi produttivi 
interventi realizzati nella catena del valore finanziamenti a iniziative climatiche descritti in modo trasparente. 

Il finanziamento di un progetto non deve però essere trasformato nella neutralità del prodotto. 

Un claim relativo a un impatto climatico ridotto deve chiarire: 

che cosa è stato ridotto rispetto a quale riferimento in quale periodo 
con quale metodologia entro quale perimetro.  

Il divieto specifico relativo alle compensazioni riguarda i claim sul prodotto. Le dichiarazioni a livello aziendale non sono automaticamente soggette allo stesso divieto assoluto, ma restano sottoposte alle altre norme contro le pratiche ingannevoli. 

Promesse ambientali future 

Dichiarazioni come: 

packaging completamente circolare entro il 2030 eliminazione della plastica vergine entro cinque anni 
zero emissioni entro il 2035  

non possono essere utilizzate come semplici aspirazioni promozionali. 

Devono essere sostenute da: 

impegni chiari e oggettivi obiettivi misurabili scadenze definite 
piano di attuazione dettagliato e realistico risorse destinate alla sua realizzazione verifica periodica di un terzo indipendente 
risultati della verifica disponibili ai consumatori.   

La specificazione essenziale della promessa deve restare chiara nella comunicazione commerciale. Il piano completo, i progressi e i risultati delle verifiche possono essere resi facilmente accessibili anche attraverso un sito o un QR code, secondo le indicazioni interpretative contenute nelle FAQ dei servizi della Commissione. 

Il QR code svolge quindi due funzioni differenti: 

non sostituisce la specificazione necessaria per rendere comprensibile un claim generico può consentire l’accesso al piano dettagliato e alle verifiche che sostengono una promessa futura. 

Quarto controllo: dove deve intervenire l’impresa? 

La revisione non deve limitarsi alla confezione che entrerà in produzione dopo il 27 settembre 2026. 

Le nuove disposizioni si applicheranno anche alle pratiche commerciali relative a prodotti e packaging: 

già fabbricati già ordinati già distribuiti 
presenti nei magazzini già collocati sugli scaffali.  

La data di stampa della confezione non determina quindi un’esenzione automatica. 

Vecchie scorte: l’approccio delle autorità 

Nel giugno 2026, le autorità della rete CPC hanno condiviso un orientamento comune per affrontare le vecchie scorte in modo coerente e proporzionato. 

Potranno essere valutati, caso per caso: 

quantità disponibili ordini già effettuati cicli di stampa 
vincoli della filiera durata di conservazione possibilità di correggere il claim 
costi e impatti ambientali di un ritiro o di una distruzione.   

Questo approccio non equivale a una moratoria. Le imprese devono agire tempestivamente e in buona fede. 

Tra gli interventi possibili rientrano: 

Canale Possibile intervento 
Packaging Copertura o correzione del claim tramite adesivo 
Punto vendita Informazione correttiva vicina al prodotto 
Ecommerce Modifica immediata di schede e visual 
Pubblicità Sospensione o sostituzione dei materiali 
Social media Aggiornamento o rimozione dei contenuti 
Nuove produzioni Revisione definitiva del layout 

Le autorità possono tenere conto della proporzionalità degli interventi, evitando misure che provochino costi o impatti ambientali eccessivi. Non si tratta però di un diritto automatico: contano le circostanze e le azioni correttive adottate dall’impresa. 

Come organizzare la revisione dei claim ambientali 

La verifica dovrebbe seguire un processo unico che coinvolga marketing, sostenibilità, qualità e regulatory. 

Fase Obiettivo Elementi da verificare 
1. Censire i touchpoint Il controllo deve comprendere: packaging ed etichette; ecommerce e sito; campagne pubblicitarie; social media; cataloghi e brochure; materiali per il punto vendita; nomi di linee e prodotti. 
2. Classificare il messaggio Per ogni contenuto bisogna distinguere tra: informazione obbligatoria; claim volontario; marchio di sostenibilità; promessa futura; comparazione; informazione tecnica trasformata in leva commerciale. 
3. Definire il perimetro Occorre stabilire se il messaggio riguarda: l’intero packaging; un singolo componente; il prodotto; il processo produttivo; lo stabilimento; l’impresa; un determinato mercato o periodo. 
4. Collegare il claim alle prove La documentazione deve identificare: fonte del dato; metodologia; data di aggiornamento; componente analizzato; versione del packaging; riferimento comparativo; limiti dell’informazione. 
5. Verificare la percezione complessiva Devono essere valutati insieme: testo; immagini; colori; bollini; dimensioni; posizione; note ed esclusioni. 
6. Allineare tutti i canali Il perimetro del claim deve rimanere coerente su: confezione; ecommerce; pubblicità; social; materiali di vendita. 

Correggere il packaging non è sufficiente se il sito o una campagna continuano ad amplificare il messaggio originario. 

Le verifiche prioritarie prima del 27 settembre 2026 

Area Domanda operativa 
Perimetro Il claim riguarda davvero tutto ciò a cui viene attribuito? 
Specificità Il beneficio è spiegato chiaramente nello stesso mezzo? 
Evidenze Il dato è aggiornato, pertinente e dimostrabile? 
Visual Immagini e colori ampliano la promessa? 
Bollini Il marchio è basato su un sistema conforme? 
Clima La dichiarazione dipende da compensazioni esterne? 
Scorte Quali confezioni resteranno sul mercato dopo la scadenza? 
Coerenza Packaging, ecommerce e campagne comunicano lo stesso dato? 

Dal dato tecnico al messaggio verificabile 

Con EmpCo, il problema non è comunicare meno. È comunicare entro il perimetro che l’impresa è realmente in grado di dimostrare. 

Un dato sul contenuto riciclato non autorizza a definire sostenibile l’intera confezione. Una riduzione delle emissioni in una singola fase non rende automaticamente neutro il prodotto. Una foglia o un bollino non sono semplici elementi grafici quando suggeriscono una garanzia ambientale. 

La revisione deve quindi collegare tre livelli: 

Livello Verifica 
1. caratteristica reale del packaging 
2. evidenza tecnica disponibile 
3. messaggio percepito dal consumatore 

Quando questi tre livelli coincidono, il claim può diventare un’informazione utile. Quando divergono, aumenta il rischio di una promessa ambientale più ampia del dato che dovrebbe sostenerla. 

Domande frequenti su EmpCo e packaging 

EmpCo vieta tutti i claim ambientali?

No. Rafforza le regole contro messaggi generici, ingannevoli o riferiti a un perimetro più ampio di quello dimostrato. I claim specifici possono essere utilizzati quando sono veritieri, comprensibili e supportati da evidenze adeguate.

Dal 27 settembre 2026 non si potrà più utilizzare la parola “green”?

Non esiste un divieto automatico della singola parola in ogni contesto. Quando comunica un beneficio ambientale, “green” può però costituire un claim generico. La specificazione deve essere chiara nello stesso mezzo; se il claim rimane generico, deve essere dimostrata un’eccellenza riconosciuta pertinente.

Un QR code è sufficiente per spiegare un claim?

Non sostituisce la specificazione chiara richiesta nello stesso mezzo di comunicazione. Può invece fornire dettagli aggiuntivi o rendere accessibili il piano e le verifiche relativi a una promessa ambientale futura.

Foglie e colori verdi saranno vietati?

No. Devono essere valutati nel contesto. Possono contribuire a comunicare un beneficio implicito oppure rafforzare un claim o un bollino ambientale.

Le vecchie confezioni devono essere distrutte?

Non automaticamente. Le nuove regole si applicano anche alle vecchie scorte, ma le autorità hanno indicato un approccio proporzionato. Possono essere considerate misure correttive come adesivi, informazioni nel punto vendita e aggiornamento dei canali digitali.

Illustrazione sulla conformità PPWR con imballaggi, simbolo di verifica e contenitori per il riciclo.

PPWR dal 12 agosto 2026: chi risponde della conformità degli imballaggi

Chi è il fabbricante PPWR e chi risponde della conformità degli imballaggi dal 12 agosto 2026?
Un’azienda acquista da anni lo stesso contenitore, lo riempie con il proprio prodotto e lo commercializza con il proprio marchio. Dal 12 agosto 2026 potrà limitarsi a chiedere al fornitore se l’imballaggio è conforme al PPWR?

In molti casi, no.

L’impresa che produce materialmente la scatola, il flacone o il film non è necessariamente il fabbricante responsabile ai fini del Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

Quando un imballaggio o un prodotto imballato viene progettato o fabbricato con il nome o il marchio di un’altra azienda, la responsabilità può ricadere proprio su quest’ultima. Nel primo approfondimento PPWR: cosa cambia per gli imballaggi, tra scadenze, divieti e nuovi requisiti abbiamo ricostruito il quadro generale, i requisiti e le principali scadenze. In questa seconda parte analizziamo invece come individuare il fabbricante responsabile, quali documenti servono e perché la data di produzione non basta per gestire correttamente le scorte.

Il PPWR si applica in via generale dal 12 agosto 2026, anche se diversi requisiti tecnici, metodologie ed etichette entreranno a regime secondo scadenze successive. Dalla stessa data diventano operative le responsabilità degli operatori rispetto ai requisiti di volta in volta applicabili.

Il 10 giugno 2026 la Commissione europea ha inoltre pubblicato specifici orientamenti per chiarire alcuni aspetti operativi del Regolamento. Il documento rappresenta un riferimento interpretativo ufficiale, ma non è giuridicamente vincolante: l’interpretazione definitiva del diritto europeo resta di competenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. 

Chi è il fabbricante secondo il PPWR

Nel linguaggio comune, il fabbricante è chi produce fisicamente l’imballaggio.

La definizione prevista dal PPWR è più ampia. Il fabbricante è la persona fisica o giuridica che fabbrica un imballaggio o un prodotto imballato. Quando però un soggetto fa progettare o fabbricare l’imballaggio o il prodotto imballato con il proprio nome o marchio, è generalmente quest’ultimo a essere considerato fabbricante.

Per individuare il responsabile non conta quindi soltanto chi produce, ma anche:

  • chi ordina l’imballaggio;
  • chi ne decide le specifiche;
  • chi controlla la configurazione finale;
  • quale nome o marchio compare sul prodotto;
  • chi immette sul mercato il prodotto imballato.

Gli orientamenti della Commissione europea del 10 giugno 2026 precisano che, lungo la catena di fornitura, deve essere individuato un solo fabbricante ai fini del PPWR. È il soggetto che conserva la responsabilità giuridica della conformità, anche quando test, valutazioni o parti della documentazione vengono predisposti da fornitori, laboratori o consulenti.

Imballaggi di vendita e imballaggi raggruppati

Per gli imballaggi di vendita e quelli raggruppati, gli orientamenti individuano normalmente come fabbricante l’operatore che svolge le lavorazioni finali, riempie l’imballaggio con il proprio prodotto e immette sul mercato il prodotto confezionato.

Può quindi coincidere con:

  • l’azienda alimentare che riempie il contenitore;
  • l’impresa cosmetica che commercializza il flacone con il proprio marchio;
  • il produttore di beni di consumo che approva il packaging;
  • il titolare di una private label;
  • il brand owner che definisce materiali, formato e configurazione finale.

Il converter o il produttore fisico del contenitore rimane essenziale per fornire dati, prove e specifiche tecniche. Non assume però automaticamente la responsabilità finale prevista dal Regolamento.

Imballaggi di trasporto e di servizio

Per gli imballaggi di trasporto, gli imballaggi di servizio nella loro forma finale e quelli destinati alla produzione primaria, il fabbricante sarà generalmente l’impresa che li produce.

La responsabilità può però ricadere sull’utilizzatore quando l’imballaggio è progettato secondo le sue specifiche e riporta chiaramente il suo nome o marchio.

La posizione deve quindi essere verificata per ciascun formato: la stessa impresa può essere fabbricante di alcuni imballaggi e semplice utilizzatrice di altri.

Il caso delle private label

Un retailer affida a un fornitore la produzione, il riempimento e il confezionamento di un prodotto venduto con il marchio dell’insegna.

Chi risponde dell’imballaggio?

Se il prodotto imballato viene progettato o fabbricato con il nome o marchio del retailer, quest’ultimo può essere considerato il fabbricante ai fini del PPWR, anche quando tutte le attività materiali sono affidate a soggetti esterni. La presenza sull’imballaggio di altri marchi non esclude automaticamente questa responsabilità.

Il contratto commerciale, da solo, non trasferisce quindi la responsabilità stabilita dal Regolamento. Prima del 12 agosto dovrebbero essere chiariti almeno quattro punti:

  • Progettazione: chi approva materiali, componenti e formato?
  • Evidenze: chi possiede test, calcoli e specifiche tecniche?
  • Conformità: chi svolge o fa svolgere la valutazione?
  • Dichiarazione: chi redige la dichiarazione di conformità UE?

Quando sull’imballaggio non compare un nome o marchio riconoscibile, tra gli elementi da considerare assumono particolare rilievo il soggetto che ha effettuato l’ordine e quello che ha stabilito le specifiche di progettazione.

Attenzione alle deroghe per le microimprese

Il PPWR introduce alcune regole specifiche per le microimprese, ma le condizioni non sono identiche in ogni situazione.

La definizione generale stabilisce che, quando il soggetto che fa progettare o fabbricare l’imballaggio con il proprio marchio è una microimpresa e il fornitore è situato nello stesso Stato membro, quest’ultimo viene considerato fabbricante.

Una microimpresa occupa meno di dieci persone e presenta un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro. Nella valutazione devono essere considerate anche eventuali partecipazioni, collegamenti societari e rapporti di controllo.

Il Regolamento contiene inoltre disposizioni specifiche relative agli obblighi dell’articolo 15 e ai casi in cui importatori o distributori microimprese assumono il ruolo di fabbricante. In questi casi rileva anche che il soggetto che fornisce l’imballaggio sia stabilito nell’Unione europea.

La deroga non dovrebbe quindi essere applicata automaticamente sulla base delle sole dimensioni apparenti dell’impresa. Devono essere verificati:

  • il ruolo ricoperto nella filiera;
  • la struttura societaria;
  • il numero di addetti;
  • il fatturato o il totale di bilancio;
  • la sede del fornitore;
  • la specifica disposizione applicabile.

Quando importatori e distributori diventano fabbricanti

Un importatore o un distributore viene considerato fabbricante quando:

  • immette sul mercato un imballaggio con il proprio nome o marchio;
  • modifica un imballaggio già immesso sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformità.

La modifica può riguardare materiali, componenti, struttura, coating, chiusure, etichette o configurazione finale.

Quando assume il ruolo di fabbricante, l’importatore o il distributore è sottoposto agli obblighi previsti dall’articolo 15 del PPWR.

Che cosa deve fare il fabbricante

Il fabbricante può immettere sul mercato soltanto imballaggi conformi ai requisiti applicabili previsti dagli articoli da 5 a 12 del PPWR.

Prima dell’immissione deve:

  • individuare i requisiti applicabili;
  • svolgere o far svolgere la valutazione di conformità;
  • predisporre la documentazione tecnica;
  • redigere la dichiarazione di conformità UE;
  • assicurare che la produzione in serie rimanga conforme al tipo valutato;
  • intervenire quando emerge una non conformità.

Con la dichiarazione di conformità UE, il fabbricante assume formalmente la responsabilità della conformità dell’imballaggio. La valutazione può essere eseguita per suo conto da un laboratorio o da un altro soggetto qualificato, ma la responsabilità giuridica resta in capo al fabbricante.

Non basta quindi conservare un certificato senza sapere:

  • a quale imballaggio si riferisce;
  • quale versione è stata verificata;
  • quali requisiti copre;
  • quale metodo è stato utilizzato;
  • quando sono state eseguite le prove;
  • quali componenti sono compresi nel perimetro.

Che cosa deve contenere la documentazione tecnica

La documentazione tecnica deve permettere di valutare la conformità dell’imballaggio e includere un’analisi adeguata dei rischi di non conformità.

In base all’Allegato VII del Regolamento (UE) 2025/40, il dossier deve comprendere, quando applicabili:

  • descrizione generale dell’imballaggio e dell’uso previsto;
  • materiali e componenti;
  • progetti e piani di fabbricazione;
  • informazioni necessarie a comprenderne struttura e funzionamento;
  • norme armonizzate o specifiche tecniche applicate;
  • soluzioni adottate per rispettare i requisiti;
  • valutazioni eseguite;
  • relazioni di prova.

Il valore del dossier non dipende dalla quantità di documenti archiviati. Dipende dalla capacità di collegare ogni requisito applicabile a una prova pertinente, aggiornata e riferita all’imballaggio reale.

Tempi di conservazione

La documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE devono essere conservate:

  • per cinque anni dalla data di immissione sul mercato degli imballaggi monouso;
  • per dieci anni dalla data di immissione sul mercato degli imballaggi riutilizzabili.

Su richiesta motivata, le informazioni pertinenti devono essere fornite alle autorità entro dieci giorni.

I documenti non possono quindi restare dispersi nelle caselle di posta dei buyer, negli archivi dei singoli stabilimenti o presso il solo fornitore. Devono essere identificabili per codice, versione, lotto e periodo di validità.

Qual è il ruolo dei fornitori

Il fornitore non sostituisce il fabbricante, ma deve mettergli a disposizione le informazioni necessarie a dimostrare la conformità.

Il PPWR richiede ai fornitori di imballaggi o materiali di imballaggio di trasmettere le informazioni e la documentazione necessarie, compresa la documentazione tecnica richiesta in relazione agli articoli da 5 a 11.

Per evitare attestazioni generiche e difficili da utilizzare, le richieste ai fornitori dovrebbero specificare:

  • Perimetro: imballaggio, materiale o componente interessato;
  • Versione: codice, specifica e periodo di validità;
  • Requisito: disposizione PPWR verificata;
  • Metodo: analisi, calcolo o standard utilizzato;
  • Aggiornamento: tempi di comunicazione delle variazioni;
  • Tracciabilità: lotti e forniture coperti dalle evidenze.

Se cambia l’imballaggio, deve essere rivalutata la conformità

La conformità non è una verifica da svolgere una sola volta.

Il fabbricante deve assicurare che la produzione in serie rimanga coerente con il tipo valutato. Deve quindi intercettare le modifiche che possono incidere sui requisiti applicabili, come variazioni di:

  • materiale o fornitore;
  • peso o spessore;
  • coating o colla;
  • inchiostro;
  • tappo o chiusura;
  • etichetta;
  • formato;
  • processo produttivo.

Quando una variazione può incidere sulla conformità, la documentazione e la valutazione devono essere riesaminate.

Il packaging deve quindi entrare nel processo aziendale di change management: nessuna modifica rilevante dovrebbe essere approvata senza un controllo tecnico e documentale.

Fabbricante PPWR e produttore EPR non coincidono sempre

Il fabbricante e il produttore ai fini della responsabilità estesa del produttore svolgono funzioni differenti.

Fabbricante PPWRProduttore EPR
È unico lungo la filiera europeaÈ individuato nei singoli Stati membri
Risponde della conformità tecnicaRisponde degli obblighi EPR
Predispone il dossier tecnicoEffettua registrazioni e dichiarazioni
Redige la dichiarazione di conformità UEComunica i quantitativi immessi
Gestisce le non conformitàContribuisce ai costi del fine vita

Lo stesso operatore può assumere entrambi i ruoli, ma non è automatico.

Il produttore EPR viene individuato considerando il tipo di imballaggio, lo Stato membro nel quale avviene la prima messa a disposizione, il destinatario e la posizione dell’operatore nella filiera. Nelle vendite a distanza dirette agli utilizzatori finali, possono inoltre sorgere obblighi nel Paese di destinazione.

Conformità PPWR ed EPR devono quindi essere analizzati insieme, senza essere trattati come lo stesso adempimento.

Un caso operativo: PFAS, responsabilità e vecchie scorte

I limiti relativi alle PFAS negli imballaggi destinati al contatto con gli alimenti mostrano perché sia necessario individuare il fabbricante, recuperare le evidenze dai fornitori e ricostruire la data di immissione sul mercato.

Dal 12 agosto 2026, il Regolamento (UE) 2025/40 stabilisce che questi imballaggi non possano essere immessi sul mercato quando contengono PFAS in concentrazioni pari o superiori a:

SogliaApplicazione
25 ppbPer ciascun PFAS misurato attraverso analisi mirata, con esclusione delle PFAS polimeriche dalla quantificazione
250 ppbPer la somma delle PFAS misurate mediante analisi mirata, se necessario dopo la degradazione dei precursori
50 ppmPer il totale delle PFAS, comprese quelle polimeriche

Quando il fluoro totale supera 50 mg/kg, devono essere disponibili prove che consentano di distinguere la quantità riconducibile alle PFAS da quella derivante da sostanze non PFAS.

La verifica può riguardare in particolare:

  • carte e cartoni trattati;
  • imballaggi resistenti a grassi o liquidi;
  • rivestimenti e coating;
  • materiali accoppiati;
  • contenitori monouso;
  • imballaggi importati;
  • componenti provenienti da fornitori differenti.

La presenza di materiale riciclato non determina un’esenzione dai limiti.

Per le scorte conta l’immissione sul mercato

Per gli imballaggi alimentari contenenti PFAS, gli orientamenti della Commissione europea chiariscono che il PPWR non prevede un periodo transitorio generale per l’esaurimento delle scorte prodotte prima del 12 agosto 2026.

La distinzione decisiva è questa:

  • gli imballaggi già immessi sul mercato prima del 12 agosto possono continuare a circolare;
  • quelli immessi sul mercato dal 12 agosto devono rispettare i limiti, anche se erano stati fabbricati o acquistati in precedenza.

La sola data di produzione non è quindi sufficiente per stabilire se una scorta possa essere utilizzata.

Quando avviene l’immissione sul mercato

Il PPWR definisce l’immissione sul mercato come la prima messa a disposizione di un imballaggio, vuoto o contenente un prodotto, sul mercato dell’Unione.

Secondo gli orientamenti della Commissione europea, per gli imballaggi di vendita e quelli raggruppati il momento rilevante coincide normalmente con la messa a disposizione del prodotto già riempito e confezionato, perché operazioni finali come riempimento e sigillatura possono incidere sulla conformità.

Per gli imballaggi di trasporto e di servizio, la prima immissione può invece riguardare l’imballaggio vuoto.

Per le scorte interessate occorre quindi ricostruire:

InformazionePerché serve
Tipo di imballaggioAiuta a individuare il momento di immissione
Codice e versioneCollega il packaging alle evidenze tecniche
Quantità disponibilePermette di misurare l’esposizione
Stato della scortaDistingue imballaggi vuoti, riempiti o già distribuiti
Data prevista di immissioneDetermina l’applicazione dei requisiti
FornitoreConsente di recuperare prove e dichiarazioni
LottoPermette di collegare documentazione e produzione

Le cinque verifiche da completare

Prima dell’applicazione del Regolamento, la verifica dovrebbe concentrarsi su cinque aree:

AreaDomanda operativa
RuoloChi ordina, progetta, riempie e commercializza l’imballaggio?
RequisitiQuali disposizioni sono applicabili a quel formato e da quale data?
EvidenzeQuali documenti dimostrano la conformità?
FilieraCome vengono comunicate e approvate le modifiche?
ScorteQuando avverrà la prima immissione sul mercato?

La verifica deve essere svolta per ciascun tipo e versione di imballaggio, non soltanto per prodotto o fornitore.

Se vuoi approfondire questi temi:

Dalla dichiarazione del fornitore alla responsabilità aziendale 

Il PPWR non elimina il ruolo dei fornitori. Cambia però il modo in cui le imprese devono utilizzare le informazioni ricevute. 

Quando un’azienda fa progettare o fabbricare un prodotto imballato con il proprio nome o marchio, non può limitarsi a conservare una dichiarazione generica. Deve poter dimostrare: 

quali requisiti si applicano chi ha effettuato le verifiche quali prove sostengono la conformità 
quale versione dell’imballaggio è stata valutata come vengono gestite le modifiche quando avverrà l’immissione sul mercato. 

Prepararsi al PPWR significa passare da una raccolta frammentata di schede a un sistema strutturato di responsabilità, tracciabilità e controllo. 

Domande frequenti

Chi è il fabbricante secondo il PPWR?

È il soggetto che fabbrica l’imballaggio o il prodotto imballato oppure, nei casi previsti, chi lo fa progettare o fabbricare con il proprio nome o marchio. Per individuarlo contano anche il controllo sulle specifiche e il ruolo svolto nelle lavorazioni finali.

Il produttore fisico del packaging è sempre responsabile?

No. Può essere il fornitore dei materiali, dei componenti e delle prove, mentre la responsabilità finale può ricadere sul titolare del marchio, sul riempitore o sul soggetto che ha ordinato e definito l’imballaggio.

Una dichiarazione del fornitore è sufficiente?

Non necessariamente. Deve essere riferita alla versione effettiva dell’imballaggio, indicare il requisito verificato ed essere supportata da evidenze adeguate. Il fabbricante conserva la responsabilità della conformità.

Gli imballaggi prodotti prima del 12 agosto 2026 possono essere utilizzati?

Dipende dal requisito applicabile e dal momento dell’immissione sul mercato. Per i limiti PFAS, gli imballaggi alimentari immessi dal 12 agosto devono essere conformi anche se prodotti o acquistati in precedenza.

Fabbricante e produttore EPR coincidono?

Non necessariamente. Il fabbricante risponde della conformità dell’imballaggio. Il produttore EPR viene individuato nei singoli Stati membri nei quali l’imballaggio viene messo a disposizione e dovrebbe diventare rifiuto.

illustrazione per i consumi energetici in italia

Consumi energetici in Italia: come l’elettrificazione e le rinnovabili spiegano il paradosso del FEC 

I consumi energia elettrica rappresentano uno degli indicatori più utili per comprendere come sta cambiando il sistema energetico italiano. Ogni anno il Rapporto Annuale sull’Efficienza Energetica (RAEE) pubblicato da ENEA offre una fotografia dello stato dell’efficienza energetica in Italia, analizzando l’evoluzione dei consumi, delle tecnologie e delle politiche che accompagnano la transizione energetica. 

Tra i dati contenuti nell’edizione 2026, uno in particolare merita attenzione perché mette in evidenza una dinamica solo apparentemente contraddittoria. Nel 2024 il consumo di energia primaria (PEC) diminuisce dello 0,9% rispetto all’anno precedente, mentre il consumo di energia finale (FEC) cresce del 2,1%. 

Come è possibile che l’energia complessivamente richiesta dal sistema diminuisca, mentre quella utilizzata da imprese, edifici e trasporti aumenti? 

La risposta si trova nel modo in cui vengono misurati questi due indicatori e nel ruolo sempre più centrale dell’elettrificazione dei consumi e della produzione di energia da fonti rinnovabili, due elementi chiave anche della Direttiva europea sull’efficienza energetica (EED)

In questo articolo approfondiamo il significato del consumo di energia primaria e del consumo di energia finale, analizziamo le ragioni per cui nel 2024 il PEC diminuisce mentre il FEC cresce e vediamo quale ruolo svolgono l’elettrificazione dei consumi e la produzione di energia da fonti rinnovabili nel raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Direttiva europea sull’efficienza energetica. 

Consumo di energia primaria e consumo di energia finale: qual è la differenza? 

Per comprendere i dati del Rapporto ENEA è necessario distinguere tra consumo di energia primaria e consumo di energia finale

Il consumo di energia primaria (PEC) rappresenta tutta l’energia necessaria per soddisfare il fabbisogno del Paese. Oltre all’energia destinata agli utilizzatori finali, comprende quella impiegata nei processi di trasformazione, gli autoconsumi e le perdite di trasmissione e distribuzione. 

Il consumo di energia finale (FEC) misura invece l’energia effettivamente utilizzata da cittadini e imprese: l’elettricità prelevata dalla rete, il gas utilizzato negli edifici, i carburanti impiegati nei trasporti e, più in generale, tutta l’energia che arriva alle utenze finali. 

Questa distinzione è fondamentale perché permette di interpretare correttamente l’evoluzione del sistema energetico. 

Perché il PEC diminuisce mentre il FEC aumenta? 

La riduzione del consumo di energia primaria è legata soprattutto alla crescita della produzione di energia da fonti rinnovabili

Quando aumenta la quota di elettricità prodotta da impianti fotovoltaici, eolici o idroelettrici, diminuisce il ricorso alla produzione termoelettrica alimentata da combustibili fossili. Questo consente di ridurre l’energia necessaria per produrre la stessa quantità di elettricità e, di conseguenza, il valore del PEC. 

Il consumo di energia finale segue invece una logica diversa. 

Nel 2024 il FEC cresce del 2,1% e il Rapporto ENEA evidenzia un aumento dei consumi in quasi tutti i settori economici, con il contributo più significativo dei trasporti (+2,8%). 

L’aumento del FEC non significa quindi che il sistema energetico sia diventato meno efficiente. Indica piuttosto che la domanda di energia è cresciuta, influenzata dall’andamento dell’economia, della mobilità e delle condizioni climatiche. 

Il ruolo dell’elettrificazione dei consumi 

La Direttiva europea sull’efficienza energetica (EED) individua nell’elettrificazione dei consumi uno degli strumenti fondamentali per ridurre la domanda energetica e accelerare la transizione verso un sistema più efficiente. 

Un esempio è rappresentato dalle pompe di calore, che sostituiscono i sistemi di riscaldamento alimentati da combustibili con tecnologie elettriche caratterizzate da rendimenti più elevati. Lo stesso principio si applica ai trasporti, dove la diffusione della mobilità elettrica consente di sostituire motori endotermici meno efficienti. 

Nel raffrescamento, invece, la sfida sarà diversa. In uno scenario in cui la domanda è destinata a crescere, sarà sempre più importante adottare tecnologie capaci di contenere l’aumento dei consumi energetici. 

L’elettrificazione dei consumi, insieme alla crescita della produzione di energia da fonti rinnovabili, rappresenta quindi uno dei principali strumenti per contribuire al raggiungimento dell’obiettivo fissato dalla Direttiva EED di ridurre dell’11,7% i consumi di energia finale entro il 2030 rispetto allo scenario di riferimento. 

Cosa emerge dal Rapporto ENEA 2026 

Uno degli aspetti più interessanti evidenziati dal Rapporto riguarda il progressivo disaccoppiamento tra consumi energetici e principali driver della domanda, come PIL, produzione industriale e mobilità. 

Secondo ENEA, dal 2022 iniziano infatti a emergere segnali che mostrano una relazione meno diretta tra l’andamento dei consumi energetici e quello dei principali indicatori economici. 

Questo rende più complessa anche l’interpretazione dei dati. Una riduzione dei consumi potrebbe dipendere dal miglioramento dell’efficienza delle tecnologie, ma anche dalla diffusione dell’elettrificazione, dall’aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili o da cambiamenti strutturali dell’economia e del sistema produttivo. 

Nei prossimi anni, quindi, misurare i consumi energetici non sarà sufficiente. Sarà sempre più importante comprenderne le cause e distinguere il peso dell’efficienza energetica, dell’elettrificazione dei consumi e delle trasformazioni dell’economia, così da valutare l’efficacia delle politiche energetiche e misurare i progressi verso gli obiettivi europei. 

Perché questi dati sono importanti per le imprese 

Per le imprese, il Rapporto ENEA 2026 offre un’indicazione chiara: interpretare correttamente gli indicatori energetici sarà sempre più importante per pianificare gli investimenti e valutare l’efficacia degli interventi di efficientamento. 

Ridurre i consumi non dipende esclusivamente dall’installazione di tecnologie più efficienti. Diventa fondamentale comprendere come evolvono i processi produttivi, quale ruolo assume l’elettrificazione e in che modo cambia il mix energetico nazionale. 

In questo scenario, il monitoraggio dei consumi e la capacità di leggere correttamente gli indicatori rappresentano un supporto importante per orientare le decisioni e contribuire agli obiettivi fissati dalla Direttiva europea sull’efficienza energetica. 

In sintesi 

Il Rapporto ENEA 2026 evidenzia che la riduzione del consumo di energia primaria e l’aumento del consumo di energia finale non rappresentano una contraddizione, ma riflettono l’evoluzione del sistema energetico italiano. La crescita della produzione di energia da fonti rinnovabili riduce il fabbisogno di energia primaria, mentre l’andamento del consumo finale continua a essere influenzato dalla domanda di energia nei diversi settori economici. 

In questo contesto, l’elettrificazione dei consumi assume un ruolo centrale per raggiungere gli obiettivi della Direttiva europea sull’efficienza energetica. Allo stesso tempo, leggere correttamente gli indicatori energetici diventa essenziale per comprendere quali risultati derivino dall’adozione di tecnologie più efficienti, quali dalla diffusione delle rinnovabili e quali, invece, dai cambiamenti dell’economia.  

Per le imprese questo significa che la sfida non consiste soltanto nel ridurre i consumi, ma anche nel saperli interpretare. Comprendere perché un indicatore cambia, quali fattori lo influenzano e come si inserisce negli obiettivi della Direttiva EED permette di pianificare gli investimenti con maggiore consapevolezza e valutare in modo più accurato i risultati degli interventi di efficientamento energetico. 

Se vuoi approfondire il tema della transizione energetica e degli strumenti a disposizione delle imprese, puoi leggere anche:

Illustrazione isometrica di un software ESG collegato all'iperammortamento, con dashboard digitale, grafici, indicatori ESG, fonti di energia rinnovabile e rete di dati per la gestione della sostenibilità aziendale.

Iperammortamento e software ESG: come finanziare la transizione digitale e green

L’iperammortamento software ESG permette alle imprese di sostenere gli investimenti in piattaforme digitali dedicate alla rendicontazione, al calcolo della Carbon Footprint e alla tracciabilità dei prodotti. L’agevolazione può ridurre il costo dell’investimento e accelerare la digitalizzazione dei processi legati alla sostenibilità.

Per CFO, responsabili sostenibilità e HSE, la gestione dei dati ESG richiede strumenti capaci di raccogliere informazioni da più funzioni aziendali, organizzarle e renderle disponibili per obblighi normativi, analisi interne e rendicontazione.

In questo articolo vedremo come funziona l’iperammortamento software ESG, quali progetti possono rientrare nell’agevolazione e come utilizzare gli incentivi per digitalizzare Carbon Footprint, rendicontazione ESG e Digital Product Passport.

Come funziona l’iperammortamento software ESG?

L’iperammortamento software ESG è una misura che può sostenere gli investimenti in beni digitali destinati alla trasformazione tecnologica dei processi aziendali. Nel campo della sostenibilità, può riguardare soluzioni che raccolgono, elaborano e rendono disponibili dati per la rendicontazione ESG, il calcolo della Carbon Footprint e la tracciabilità dei prodotti, purché rispettino i requisiti previsti dalla disciplina.

La misura è stata istituita dall’articolo 1, commi 427-436, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 e riguarda gli investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese. Le modalità di accesso, le comunicazioni richieste e la documentazione necessaria sono definite dal decreto attuativo del MIMIT e del MEF firmato il 4 maggio 2026.

Il decreto si applica agli investimenti completati tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028 e prevede una procedura articolata in più passaggi, dalla comunicazione preventiva alla conferma dell’investimento, fino alla comunicazione di completamento. Per i beni digitali è inoltre richiesta l’interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Non basta, quindi, acquistare un programma dedicato alla sostenibilità. Per accedere all’agevolazione, il software deve rientrare tra i beni immateriali previsti dalla normativa, essere strumentale al progetto di trasformazione digitale e rispettare i requisiti tecnici e documentali richiesti. L’effettiva ammissibilità deve essere verificata caso per caso, sulla base delle caratteristiche della soluzione e del progetto d’investimento.

Perché investire in un software ESG?

La sostenibilità non riguarda più soltanto la rendicontazione. Oggi coinvolge attività operative, raccolta dati, monitoraggio delle emissioni e gestione delle informazioni lungo tutta la filiera.

Digitalizzare questi processi significa rendere le informazioni più accessibili, ridurre le attività manuali e migliorare la qualità dei dati utilizzati dall’azienda.

Tra le principali attività che un software ESG può supportare troviamo:

  • raccolta e gestione dei dati ESG;
  • predisposizione della rendicontazione di sostenibilità;
  • monitoraggio degli indicatori ambientali;
  • calcolo della Carbon Footprint aziendale;
  • gestione delle informazioni richieste dal Digital Product Passport;
  • centralizzazione dei dati in un’unica piattaforma.

Quali progetti possono beneficiare dell’iperammortamento?

La trasformazione digitale coinvolge oggi anche le attività legate alla sostenibilità. Sempre più aziende investono in software che consentono di raccogliere dati, monitorare indicatori ambientali e gestire gli obblighi normativi attraverso un’unica piattaforma.

L’iperammortamento può rappresentare un’opportunità per sostenere questi investimenti, favorendo l’adozione di strumenti che semplificano la gestione delle informazioni ESG e supportano la digitalizzazione dei processi aziendali.

Tra le principali aree di applicazione rientrano la rendicontazione ESG, il calcolo della Carbon Footprint e la preparazione al Digital Product Passport.

Rendicontazione ESG

La raccolta dei dati di sostenibilità coinvolge spesso più funzioni aziendali, dalla produzione agli acquisti, fino alle risorse umane e all’amministrazione. Gestire queste informazioni attraverso fogli di calcolo o documenti separati può rendere il processo più complesso e aumentare il rischio di errori.

Un software per la rendicontazione ESG permette di centralizzare i dati, organizzarli secondo gli standard di riferimento e monitorarne l’aggiornamento nel tempo. In questo modo diventa più semplice predisporre il Bilancio di sostenibilità, rispondere alle richieste degli stakeholder e disporre di informazioni sempre disponibili per le attività di reporting.

Calcolo della Carbon Footprint

Misurare le emissioni di gas serra rappresenta uno dei passaggi fondamentali per definire una strategia di sostenibilità. Per ottenere risultati affidabili è necessario raccogliere dati provenienti da diverse aree aziendali e aggiornarli con continuità.

Un software per il calcolo della Carbon Footprint aziendale consente di supportare questo processo, organizzando le informazioni necessarie alla misurazione delle emissioni e facilitando il monitoraggio dei risultati nel tempo. Disporre di dati strutturati permette inoltre di individuare le principali fonti emissive e pianificare interventi di miglioramento con maggiore consapevolezza.

Digital Product Passport

L’introduzione del Digital Product Passport porterà molte imprese a gestire una quantità sempre maggiore di informazioni legate ai propri prodotti. Materiali utilizzati, dati ambientali, caratteristiche tecniche e informazioni sulla filiera dovranno essere raccolti e resi disponibili secondo quanto previsto dalla normativa.

Prepararsi in anticipo significa dotarsi di strumenti in grado di organizzare questi dati in modo strutturato, evitando una gestione frammentata delle informazioni. Un software dedicato consente di centralizzare la documentazione, migliorare la tracciabilità dei dati e affrontare con maggiore efficienza i nuovi requisiti previsti dal passaporto digitale dei prodotti.

Quali vantaggi offre l’iperammortamento per la transizione ecologica?

L’iperammortamento non rappresenta soltanto un incentivo economico. Per molte imprese costituisce anche un’opportunità per accelerare la trasformazione digitale dei processi legati alla sostenibilità.

Tra i principali benefici troviamo:

  • riduzione del costo dell’investimento in tecnologie digitali;
  • maggiore accessibilità a software dedicati alla sostenibilità;
  • digitalizzazione delle attività di raccolta e gestione dei dati ESG;
  • supporto alla misurazione della Carbon Footprint aziendale;
  • preparazione ai nuovi requisiti legati al Digital Product Passport;
  • integrazione tra sostenibilità, processi aziendali e innovazione digitale.

Quali aziende possono beneficiare di un software ESG?

Le piattaforme dedicate alla sostenibilità sono pensate per tutte le imprese che desiderano digitalizzare la gestione dei dati ambientali e prepararsi ai nuovi obblighi normativi.

Tra le principali realtà interessate rientrano:

  • aziende manifatturiere;
  • imprese soggette agli obblighi di rendicontazione ESG;
  • organizzazioni che misurano la Carbon Footprint;
  • aziende coinvolte nei processi di tracciabilità della filiera;
  • imprese che si preparano al Digital Product Passport;
  • società che intendono digitalizzare i processi legati alla sostenibilità.

In sintesi

L’iperammortamento per software ESG rappresenta un’opportunità per sostenere gli investimenti dedicati alla trasformazione digitale e ambientale delle imprese. Strumenti per la rendicontazione ESG, il calcolo della Carbon Footprint e la gestione del Digital Product Passport permettono di raccogliere dati in modo più strutturato e prepararsi ai nuovi requisiti normativi. Grazie agli incentivi disponibili, le aziende possono accelerare il percorso di digitalizzazione della sostenibilità e ridurre il costo dell’investimento in tecnologie dedicate.

Per approfondire il funzionamento dell’incentivo e le caratteristiche della soluzione, puoi consultare la pagina dedicata a Tecno One per l’iperammortamento.

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