Chi è il fabbricante PPWR e chi risponde della conformità degli imballaggi dal 12 agosto 2026?
Un’azienda acquista da anni lo stesso contenitore, lo riempie con il proprio prodotto e lo commercializza con il proprio marchio. Dal 12 agosto 2026 potrà limitarsi a chiedere al fornitore se l’imballaggio è conforme al PPWR?
In molti casi, no.
L’impresa che produce materialmente la scatola, il flacone o il film non è necessariamente il fabbricante responsabile ai fini del Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
Quando un imballaggio o un prodotto imballato viene progettato o fabbricato con il nome o il marchio di un’altra azienda, la responsabilità può ricadere proprio su quest’ultima. Nel primo approfondimento PPWR: cosa cambia per gli imballaggi, tra scadenze, divieti e nuovi requisiti abbiamo ricostruito il quadro generale, i requisiti e le principali scadenze. In questa seconda parte analizziamo invece come individuare il fabbricante responsabile, quali documenti servono e perché la data di produzione non basta per gestire correttamente le scorte.
Il PPWR si applica in via generale dal 12 agosto 2026, anche se diversi requisiti tecnici, metodologie ed etichette entreranno a regime secondo scadenze successive. Dalla stessa data diventano operative le responsabilità degli operatori rispetto ai requisiti di volta in volta applicabili.
Il 10 giugno 2026 la Commissione europea ha inoltre pubblicato specifici orientamenti per chiarire alcuni aspetti operativi del Regolamento. Il documento rappresenta un riferimento interpretativo ufficiale, ma non è giuridicamente vincolante: l’interpretazione definitiva del diritto europeo resta di competenza della Corte di giustizia dell’Unione europea.
Chi è il fabbricante secondo il PPWR
Nel linguaggio comune, il fabbricante è chi produce fisicamente l’imballaggio.
La definizione prevista dal PPWR è più ampia. Il fabbricante è la persona fisica o giuridica che fabbrica un imballaggio o un prodotto imballato. Quando però un soggetto fa progettare o fabbricare l’imballaggio o il prodotto imballato con il proprio nome o marchio, è generalmente quest’ultimo a essere considerato fabbricante.
Per individuare il responsabile non conta quindi soltanto chi produce, ma anche:
- chi ordina l’imballaggio;
- chi ne decide le specifiche;
- chi controlla la configurazione finale;
- quale nome o marchio compare sul prodotto;
- chi immette sul mercato il prodotto imballato.
Gli orientamenti della Commissione europea del 10 giugno 2026 precisano che, lungo la catena di fornitura, deve essere individuato un solo fabbricante ai fini del PPWR. È il soggetto che conserva la responsabilità giuridica della conformità, anche quando test, valutazioni o parti della documentazione vengono predisposti da fornitori, laboratori o consulenti.
Imballaggi di vendita e imballaggi raggruppati
Per gli imballaggi di vendita e quelli raggruppati, gli orientamenti individuano normalmente come fabbricante l’operatore che svolge le lavorazioni finali, riempie l’imballaggio con il proprio prodotto e immette sul mercato il prodotto confezionato.
Può quindi coincidere con:
- l’azienda alimentare che riempie il contenitore;
- l’impresa cosmetica che commercializza il flacone con il proprio marchio;
- il produttore di beni di consumo che approva il packaging;
- il titolare di una private label;
- il brand owner che definisce materiali, formato e configurazione finale.
Il converter o il produttore fisico del contenitore rimane essenziale per fornire dati, prove e specifiche tecniche. Non assume però automaticamente la responsabilità finale prevista dal Regolamento.
Imballaggi di trasporto e di servizio
Per gli imballaggi di trasporto, gli imballaggi di servizio nella loro forma finale e quelli destinati alla produzione primaria, il fabbricante sarà generalmente l’impresa che li produce.
La responsabilità può però ricadere sull’utilizzatore quando l’imballaggio è progettato secondo le sue specifiche e riporta chiaramente il suo nome o marchio.
La posizione deve quindi essere verificata per ciascun formato: la stessa impresa può essere fabbricante di alcuni imballaggi e semplice utilizzatrice di altri.
Il caso delle private label
Un retailer affida a un fornitore la produzione, il riempimento e il confezionamento di un prodotto venduto con il marchio dell’insegna.
Chi risponde dell’imballaggio?
Se il prodotto imballato viene progettato o fabbricato con il nome o marchio del retailer, quest’ultimo può essere considerato il fabbricante ai fini del PPWR, anche quando tutte le attività materiali sono affidate a soggetti esterni. La presenza sull’imballaggio di altri marchi non esclude automaticamente questa responsabilità.
Il contratto commerciale, da solo, non trasferisce quindi la responsabilità stabilita dal Regolamento. Prima del 12 agosto dovrebbero essere chiariti almeno quattro punti:
- Progettazione: chi approva materiali, componenti e formato?
- Evidenze: chi possiede test, calcoli e specifiche tecniche?
- Conformità: chi svolge o fa svolgere la valutazione?
- Dichiarazione: chi redige la dichiarazione di conformità UE?
Quando sull’imballaggio non compare un nome o marchio riconoscibile, tra gli elementi da considerare assumono particolare rilievo il soggetto che ha effettuato l’ordine e quello che ha stabilito le specifiche di progettazione.
Attenzione alle deroghe per le microimprese
Il PPWR introduce alcune regole specifiche per le microimprese, ma le condizioni non sono identiche in ogni situazione.
La definizione generale stabilisce che, quando il soggetto che fa progettare o fabbricare l’imballaggio con il proprio marchio è una microimpresa e il fornitore è situato nello stesso Stato membro, quest’ultimo viene considerato fabbricante.
Una microimpresa occupa meno di dieci persone e presenta un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro. Nella valutazione devono essere considerate anche eventuali partecipazioni, collegamenti societari e rapporti di controllo.
Il Regolamento contiene inoltre disposizioni specifiche relative agli obblighi dell’articolo 15 e ai casi in cui importatori o distributori microimprese assumono il ruolo di fabbricante. In questi casi rileva anche che il soggetto che fornisce l’imballaggio sia stabilito nell’Unione europea.
La deroga non dovrebbe quindi essere applicata automaticamente sulla base delle sole dimensioni apparenti dell’impresa. Devono essere verificati:
- il ruolo ricoperto nella filiera;
- la struttura societaria;
- il numero di addetti;
- il fatturato o il totale di bilancio;
- la sede del fornitore;
- la specifica disposizione applicabile.
Quando importatori e distributori diventano fabbricanti
Un importatore o un distributore viene considerato fabbricante quando:
- immette sul mercato un imballaggio con il proprio nome o marchio;
- modifica un imballaggio già immesso sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformità.
La modifica può riguardare materiali, componenti, struttura, coating, chiusure, etichette o configurazione finale.
Quando assume il ruolo di fabbricante, l’importatore o il distributore è sottoposto agli obblighi previsti dall’articolo 15 del PPWR.
Che cosa deve fare il fabbricante
Il fabbricante può immettere sul mercato soltanto imballaggi conformi ai requisiti applicabili previsti dagli articoli da 5 a 12 del PPWR.
Prima dell’immissione deve:
- individuare i requisiti applicabili;
- svolgere o far svolgere la valutazione di conformità;
- predisporre la documentazione tecnica;
- redigere la dichiarazione di conformità UE;
- assicurare che la produzione in serie rimanga conforme al tipo valutato;
- intervenire quando emerge una non conformità.
Con la dichiarazione di conformità UE, il fabbricante assume formalmente la responsabilità della conformità dell’imballaggio. La valutazione può essere eseguita per suo conto da un laboratorio o da un altro soggetto qualificato, ma la responsabilità giuridica resta in capo al fabbricante.
Non basta quindi conservare un certificato senza sapere:
- a quale imballaggio si riferisce;
- quale versione è stata verificata;
- quali requisiti copre;
- quale metodo è stato utilizzato;
- quando sono state eseguite le prove;
- quali componenti sono compresi nel perimetro.
Che cosa deve contenere la documentazione tecnica
La documentazione tecnica deve permettere di valutare la conformità dell’imballaggio e includere un’analisi adeguata dei rischi di non conformità.
In base all’Allegato VII del Regolamento (UE) 2025/40, il dossier deve comprendere, quando applicabili:
- descrizione generale dell’imballaggio e dell’uso previsto;
- materiali e componenti;
- progetti e piani di fabbricazione;
- informazioni necessarie a comprenderne struttura e funzionamento;
- norme armonizzate o specifiche tecniche applicate;
- soluzioni adottate per rispettare i requisiti;
- valutazioni eseguite;
- relazioni di prova.
Il valore del dossier non dipende dalla quantità di documenti archiviati. Dipende dalla capacità di collegare ogni requisito applicabile a una prova pertinente, aggiornata e riferita all’imballaggio reale.
Tempi di conservazione
La documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE devono essere conservate:
- per cinque anni dalla data di immissione sul mercato degli imballaggi monouso;
- per dieci anni dalla data di immissione sul mercato degli imballaggi riutilizzabili.
Su richiesta motivata, le informazioni pertinenti devono essere fornite alle autorità entro dieci giorni.
I documenti non possono quindi restare dispersi nelle caselle di posta dei buyer, negli archivi dei singoli stabilimenti o presso il solo fornitore. Devono essere identificabili per codice, versione, lotto e periodo di validità.
Qual è il ruolo dei fornitori
Il fornitore non sostituisce il fabbricante, ma deve mettergli a disposizione le informazioni necessarie a dimostrare la conformità.
Il PPWR richiede ai fornitori di imballaggi o materiali di imballaggio di trasmettere le informazioni e la documentazione necessarie, compresa la documentazione tecnica richiesta in relazione agli articoli da 5 a 11.
Per evitare attestazioni generiche e difficili da utilizzare, le richieste ai fornitori dovrebbero specificare:
- Perimetro: imballaggio, materiale o componente interessato;
- Versione: codice, specifica e periodo di validità;
- Requisito: disposizione PPWR verificata;
- Metodo: analisi, calcolo o standard utilizzato;
- Aggiornamento: tempi di comunicazione delle variazioni;
- Tracciabilità: lotti e forniture coperti dalle evidenze.
Se cambia l’imballaggio, deve essere rivalutata la conformità
La conformità non è una verifica da svolgere una sola volta.
Il fabbricante deve assicurare che la produzione in serie rimanga coerente con il tipo valutato. Deve quindi intercettare le modifiche che possono incidere sui requisiti applicabili, come variazioni di:
- materiale o fornitore;
- peso o spessore;
- coating o colla;
- inchiostro;
- tappo o chiusura;
- etichetta;
- formato;
- processo produttivo.
Quando una variazione può incidere sulla conformità, la documentazione e la valutazione devono essere riesaminate.
Il packaging deve quindi entrare nel processo aziendale di change management: nessuna modifica rilevante dovrebbe essere approvata senza un controllo tecnico e documentale.
Fabbricante PPWR e produttore EPR non coincidono sempre
Il fabbricante e il produttore ai fini della responsabilità estesa del produttore svolgono funzioni differenti.
| Fabbricante PPWR | Produttore EPR |
|---|---|
| È unico lungo la filiera europea | È individuato nei singoli Stati membri |
| Risponde della conformità tecnica | Risponde degli obblighi EPR |
| Predispone il dossier tecnico | Effettua registrazioni e dichiarazioni |
| Redige la dichiarazione di conformità UE | Comunica i quantitativi immessi |
| Gestisce le non conformità | Contribuisce ai costi del fine vita |
Lo stesso operatore può assumere entrambi i ruoli, ma non è automatico.
Il produttore EPR viene individuato considerando il tipo di imballaggio, lo Stato membro nel quale avviene la prima messa a disposizione, il destinatario e la posizione dell’operatore nella filiera. Nelle vendite a distanza dirette agli utilizzatori finali, possono inoltre sorgere obblighi nel Paese di destinazione.
Conformità PPWR ed EPR devono quindi essere analizzati insieme, senza essere trattati come lo stesso adempimento.
Un caso operativo: PFAS, responsabilità e vecchie scorte
I limiti relativi alle PFAS negli imballaggi destinati al contatto con gli alimenti mostrano perché sia necessario individuare il fabbricante, recuperare le evidenze dai fornitori e ricostruire la data di immissione sul mercato.
Dal 12 agosto 2026, il Regolamento (UE) 2025/40 stabilisce che questi imballaggi non possano essere immessi sul mercato quando contengono PFAS in concentrazioni pari o superiori a:
| Soglia | Applicazione |
|---|---|
| 25 ppb | Per ciascun PFAS misurato attraverso analisi mirata, con esclusione delle PFAS polimeriche dalla quantificazione |
| 250 ppb | Per la somma delle PFAS misurate mediante analisi mirata, se necessario dopo la degradazione dei precursori |
| 50 ppm | Per il totale delle PFAS, comprese quelle polimeriche |
Quando il fluoro totale supera 50 mg/kg, devono essere disponibili prove che consentano di distinguere la quantità riconducibile alle PFAS da quella derivante da sostanze non PFAS.
La verifica può riguardare in particolare:
- carte e cartoni trattati;
- imballaggi resistenti a grassi o liquidi;
- rivestimenti e coating;
- materiali accoppiati;
- contenitori monouso;
- imballaggi importati;
- componenti provenienti da fornitori differenti.
La presenza di materiale riciclato non determina un’esenzione dai limiti.
Per le scorte conta l’immissione sul mercato
Per gli imballaggi alimentari contenenti PFAS, gli orientamenti della Commissione europea chiariscono che il PPWR non prevede un periodo transitorio generale per l’esaurimento delle scorte prodotte prima del 12 agosto 2026.
La distinzione decisiva è questa:
- gli imballaggi già immessi sul mercato prima del 12 agosto possono continuare a circolare;
- quelli immessi sul mercato dal 12 agosto devono rispettare i limiti, anche se erano stati fabbricati o acquistati in precedenza.
La sola data di produzione non è quindi sufficiente per stabilire se una scorta possa essere utilizzata.
Quando avviene l’immissione sul mercato
Il PPWR definisce l’immissione sul mercato come la prima messa a disposizione di un imballaggio, vuoto o contenente un prodotto, sul mercato dell’Unione.
Secondo gli orientamenti della Commissione europea, per gli imballaggi di vendita e quelli raggruppati il momento rilevante coincide normalmente con la messa a disposizione del prodotto già riempito e confezionato, perché operazioni finali come riempimento e sigillatura possono incidere sulla conformità.
Per gli imballaggi di trasporto e di servizio, la prima immissione può invece riguardare l’imballaggio vuoto.
Per le scorte interessate occorre quindi ricostruire:
| Informazione | Perché serve |
|---|---|
| Tipo di imballaggio | Aiuta a individuare il momento di immissione |
| Codice e versione | Collega il packaging alle evidenze tecniche |
| Quantità disponibile | Permette di misurare l’esposizione |
| Stato della scorta | Distingue imballaggi vuoti, riempiti o già distribuiti |
| Data prevista di immissione | Determina l’applicazione dei requisiti |
| Fornitore | Consente di recuperare prove e dichiarazioni |
| Lotto | Permette di collegare documentazione e produzione |
Le cinque verifiche da completare
Prima dell’applicazione del Regolamento, la verifica dovrebbe concentrarsi su cinque aree:
| Area | Domanda operativa |
|---|---|
| Ruolo | Chi ordina, progetta, riempie e commercializza l’imballaggio? |
| Requisiti | Quali disposizioni sono applicabili a quel formato e da quale data? |
| Evidenze | Quali documenti dimostrano la conformità? |
| Filiera | Come vengono comunicate e approvate le modifiche? |
| Scorte | Quando avverrà la prima immissione sul mercato? |
La verifica deve essere svolta per ciascun tipo e versione di imballaggio, non soltanto per prodotto o fornitore.
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Dalla dichiarazione del fornitore alla responsabilità aziendale
Il PPWR non elimina il ruolo dei fornitori. Cambia però il modo in cui le imprese devono utilizzare le informazioni ricevute.
Quando un’azienda fa progettare o fabbricare un prodotto imballato con il proprio nome o marchio, non può limitarsi a conservare una dichiarazione generica. Deve poter dimostrare:
| quali requisiti si applicano | chi ha effettuato le verifiche | quali prove sostengono la conformità |
| quale versione dell’imballaggio è stata valutata | come vengono gestite le modifiche | quando avverrà l’immissione sul mercato. |
Prepararsi al PPWR significa passare da una raccolta frammentata di schede a un sistema strutturato di responsabilità, tracciabilità e controllo.
Domande frequenti
Chi è il fabbricante secondo il PPWR?
È il soggetto che fabbrica l’imballaggio o il prodotto imballato oppure, nei casi previsti, chi lo fa progettare o fabbricare con il proprio nome o marchio. Per individuarlo contano anche il controllo sulle specifiche e il ruolo svolto nelle lavorazioni finali.
Il produttore fisico del packaging è sempre responsabile?
No. Può essere il fornitore dei materiali, dei componenti e delle prove, mentre la responsabilità finale può ricadere sul titolare del marchio, sul riempitore o sul soggetto che ha ordinato e definito l’imballaggio.
Una dichiarazione del fornitore è sufficiente?
Non necessariamente. Deve essere riferita alla versione effettiva dell’imballaggio, indicare il requisito verificato ed essere supportata da evidenze adeguate. Il fabbricante conserva la responsabilità della conformità.
Gli imballaggi prodotti prima del 12 agosto 2026 possono essere utilizzati?
Dipende dal requisito applicabile e dal momento dell’immissione sul mercato. Per i limiti PFAS, gli imballaggi alimentari immessi dal 12 agosto devono essere conformi anche se prodotti o acquistati in precedenza.
Fabbricante e produttore EPR coincidono?
Non necessariamente. Il fabbricante risponde della conformità dell’imballaggio. Il produttore EPR viene individuato nei singoli Stati membri nei quali l’imballaggio viene messo a disposizione e dovrebbe diventare rifiuto.