MONDO ESG

News sulla sostenibilità

Aggiornamenti e approfondimenti sulla sostenibilità aziendale.

Uno spazio dedicato all’evoluzione normativa, alle pratiche applicate nelle imprese e alle principali tematiche ESG. Condividiamo analisi, esperienze progettuali e contenuti utili per comprendere come cambiano regole, strumenti e modelli organizzativi legati alla sostenibilità.
Illustrazione dei claim ambientali imballaggi con linee guida PPWR, confezioni, processo produttivo e raccolta per il riciclo.

Claim ambientali sugli imballaggi: cosa cambia con EmpCo dal 27 settembre 2026 

I claim ambientali imballaggi saranno sottoposti a nuove regole dal 27 settembre 2026, con l’applicazione delle disposizioni introdotte dalla Direttiva (UE) 2024/825, conosciuta come EmpCo.

Un flacone contiene plastica riciclata soltanto nel corpo, ma sulla confezione compare la dicitura “packaging sostenibile”. Accanto al claim sono presenti una foglia verde, un bollino “Eco Choice” e la promessa “carbon neutral”, basata sull’acquisto di crediti di compensazione. 

La verifica non può fermarsi alla correttezza di una singola frase. Deve considerare almeno quattro elementi: 

quale beneficio viene attribuito al packaging se il dato riguarda l’intera confezione o un solo componente 
che cosa comunicano insieme testi, immagini e bollini quali evidenze sostengono la promessa ambientale. 

La nuova disciplina modifica il Codice del consumo e rafforza la tutela contro le pratiche commerciali ambientali ingannevoli rivolte ai consumatori. 

Nel primo approfondimento PPWR: cosa cambia per gli imballaggi, tra scadenze, divieti e nuovi requisiti abbiamo ricostruito requisiti e scadenze del PPWR. Nella seconda parte PPWR dal 12 agosto 2026: chi risponde della conformità degli imballaggi abbiamo analizzato chi risponde della conformità degli imballaggi. Questa terza parte affronta il passaggio successivo: come trasformare i dati tecnici sul packaging in una comunicazione precisa, circoscritta e verificabile. 

Nel giugno 2026 i servizi della Commissione europea hanno pubblicato il documento “Questions & Answers – Directive on empowering consumers for the Green Transition”, dedicato all’applicazione della Direttiva (UE) 2024/825. Le FAQ forniscono indicazioni interpretative utili, ma non costituiscono una posizione formale della Commissione né un’interpretazione giuridicamente vincolante. L’interpretazione definitiva del diritto europeo resta di competenza della Corte di giustizia dell’Unione europea.

PPWR ed EmpCo intervengono su due piani differenti 

Il PPWR disciplina le caratteristiche, la conformità e la gestione degli imballaggi. EmpCo interviene invece sul modo in cui prodotti, packaging e imprese vengono presentati ai consumatori. 

PPWR EmpCo 
Verifica come è fatto l’imballaggio Verifica come viene presentato al consumatore 
Introduce requisiti e informazioni obbligatorie Disciplina claim e segni volontari 
Richiede dati e documentazione tecnica Richiede messaggi veritieri, circoscritti e non ingannevoli 
Individua responsabilità lungo la filiera Si applica alle pratiche commerciali B2C 

Le disposizioni EmpCo considerate in questo articolo riguardano le comunicazioni commerciali rivolte ai consumatori. 

I documenti e le informazioni scambiati esclusivamente tra imprese non rientrano direttamente nello stesso perimetro. Devono però essere controllati quando i dati forniti dalla filiera vengono ripresi su packaging, ecommerce, pubblicità o altri materiali destinati al consumatore finale. 

Primo controllo: che cosa stiamo realmente affermando? 

Il decreto italiano definisce l’asserzione ambientale come un messaggio o una rappresentazione di carattere non obbligatorio, inserito in una comunicazione commerciale, che afferma o suggerisce che un prodotto, un marchio o un’impresa: 

abbia un impatto positivo o nullo sull’ambiente sia meno dannoso rispetto ad altre alternative 
abbia migliorato il proprio impatto nel tempo.  

La definizione può comprendere: 

testi dichiarazioni verbali immagini 
elementi grafici simboli etichette 
marchi nomi di prodotti nomi commerciali o aziendali. 

Non conta quindi soltanto ciò che l’impresa dichiara esplicitamente. Può rilevare anche il beneficio suggerito dalla presentazione complessiva. 

Le informazioni obbligatorie non sono claim volontari 

Le indicazioni imposte dal PPWR o da altre disposizioni europee e nazionali non diventano automaticamente claim ambientali EmpCo, perché non sono volontarie. 

Questo non significa che possano essere trasformate liberamente in una leva promozionale. 

Presentare come elemento distintivo una caratteristica richiesta per legge a tutti i prodotti della stessa categoria può indurre il consumatore a percepire una superiorità che non esiste. 

Informazione obbligatoria Promessa commerciale 
comunica un dato richiesto dalla normativa. utilizza quel dato per suggerire che il prodotto sia ambientalmente preferibile alle alternative. 

Il secondo passaggio richiede una verifica ulteriore. 

Quando un claim ambientale è generico 

Un’asserzione ambientale è considerata generica quando la sua specificazione non viene fornita in termini chiari ed evidenti nello stesso mezzo di comunicazione. 

Tra le espressioni più esposte figurano: 

green eco-friendly ecologico 
rispettoso dell’ambiente amico della natura climate friendly 
carbon friendly biodegradabile biobased. 

Queste formule comunicano un beneficio ampio, ma non chiariscono necessariamente: 

quale caratteristica lo determina a quale componente si riferisce 
quale fase del ciclo di vita è stata considerata secondo quale metodo è stato valutato. 

La specificazione deve comparire nello stesso mezzo 

Il beneficio concreto deve essere spiegato in modo chiaro e visibile nello stesso supporto nel quale compare il claim: 

sulla confezione, quando il claim è sul packaging nello stesso annuncio pubblicitario 
nella stessa pagina o interfaccia ecommerce nello stesso contenuto audiovisivo. 

Un sito, un QR code o una pagina di approfondimento possono fornire dettagli aggiuntivi. Non dovrebbero però essere l’unico luogo nel quale viene spiegata una formula che sulla confezione rimane generica. 

Formulazione Prima valutazione 
Packaging amico dell’ambiente Claim generico 
Confezione climate friendly Claim generico 
Corpo del flacone realizzato con il 70% di plastica riciclata Claim specifico 
Il 100% dell’energia utilizzata per produrre questo imballaggio proviene da fonti rinnovabili Claim specifico 
Packaging più sostenibile Claim generico e comparativo non definito 

Rendere il claim specifico non lo rende automaticamente corretto. Il messaggio deve comunque essere: 

vero aggiornato comprensibile 
pertinente supportato da evidenze coerente con la presentazione complessiva. 

Quando può essere utilizzato un claim generico 

Un claim che rimane generico è vietato quando l’impresa non può dimostrare un’eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali pertinente all’asserzione. 

La disciplina collega tale eccellenza, in particolare, a: 

Ecolabel UE sistemi nazionali o regionali di etichettatura ambientale di tipo I conformi alla norma EN ISO 14024 e ufficialmente riconosciuti 
prestazioni ambientali di vertice riconosciute da un’altra normativa europea applicabile.  

Il riconoscimento deve riguardare esattamente il beneficio comunicato. Una prestazione eccellente sul consumo energetico non dimostra automaticamente la riciclabilità o la biodegradabilità dell’imballaggio. 

Per le imprese, la soluzione più solida consiste spesso nel sostituire una promessa ampia con un’informazione precisa: 

Non “packaging sostenibile”, ma quale componente è stato modificato, in quale percentuale e rispetto a quale riferimento. 

Secondo controllo: che cosa comunica l’intera confezione? 

La valutazione non riguarda soltanto la frase principale. Deve considerare l’impressione complessiva prodotta da: 

parole dimensioni posizione 
colori immagini icone 
bollini note ed esclusioni nome del prodotto o della linea. 

Quando un beneficio riferito a un componente non può essere esteso all’intero packaging 

Il Codice del consumo considera sempre scorretta l’asserzione che attribuisce un beneficio all’intero prodotto quando questo riguarda soltanto un determinato aspetto. 

Nel packaging, il dato può riferirsi esclusivamente a: 

corpo del contenitore tappo etichetta 
film cartone esterno inchiostri 
una fase produttiva uno specifico stabilimento.  

Un beneficio misurato su uno di questi elementi non può essere automaticamente attribuito all’intera confezione. 

“Riciclato”, “riciclabile” e “sostenibile” non sono sinonimi 

Espressione Che cosa descrive Che cosa deve essere chiarito 
Riciclato Presenza di materia riciclata Percentuale e componenti coinvolti 
Riciclabile Possibilità di riciclo dopo l’uso Perimetro, componenti e condizioni 
Riutilizzabile Possibilità di più utilizzi Sistema e condizioni effettive di riuso 
Sostenibile Beneficio ambientale molto ampio Impatti considerati ed evidenze complessive 

Un imballaggio può contenere materia riciclata senza essere integralmente riciclabile. Può essere riciclabile senza contenere materiale riciclato. Una singola caratteristica non consente automaticamente di qualificare l’intero packaging come sostenibile. 

Il caso delle bottiglie “100% riciclate” 

Nel confronto tra la rete europea Consumer Protection Cooperation e alcuni grandi produttori di bevande, le imprese coinvolte si sono impegnate ad accompagnare claim come “bottiglia 100% riciclata” con una precisazione che escluda tappo ed etichetta, quando tali componenti non sono compresi nella percentuale dichiarata. 

La specificazione deve essere immediatamente collegata al claim e adeguatamente visibile. 

Il principio è applicabile anche ad altri imballaggi: 

Il perimetro comunicato deve coincidere con quello misurato. 

Foglie, colori e immagini 

Foglie, alberi, gocce d’acqua, frecce circolari o sfondi naturali non sono automaticamente vietati. 

Le immagini o i colori, considerati isolatamente, non costituiscono necessariamente un’asserzione ambientale generica, che secondo la definizione normativa è formulata per iscritto o oralmente. 

Possono però: 

suggerire un beneficio ambientale implicito amplificare un claim scritto 
contribuire a creare l’impressione di una certificazione modificare la percezione complessiva della confezione. 
Domanda da evitare Domanda utile 
Possiamo utilizzare il verde? Che cosa comunica l’insieme di parole, immagini, colori e posizione sulla confezione? 

Anche i nomi commerciali devono essere verificati 

La registrazione di un marchio non esclude l’applicazione delle regole sulle pratiche commerciali. 

Nomi contenenti termini come: 

Green Eco Natural 
Planet Climate Neutral  

possono essere valutati come claim ambientali quando, nel contesto commerciale, inducono il consumatore ad aspettarsi un determinato beneficio. 

Il significato dipende dal caso concreto, ma i diritti di proprietà intellettuale non impediscono alle autorità di intervenire quando la presentazione risulta ingannevole. 

Bollini ed etichette di sostenibilità 

EmpCo definisce le etichette di sostenibilità come marchi di fiducia, marchi di qualità o equivalenti, pubblici o privati e di carattere volontario, utilizzati per distinguere un prodotto, un processo o un’impresa sulla base di caratteristiche ambientali o sociali. 

Dal 27 settembre 2026 non potranno essere esibite etichette di sostenibilità che non siano: 

basate su un sistema di certificazione conforme oppure istituite da un’autorità pubblica. 

Le etichette obbligatorie imposte dalla normativa non rientrano in questa definizione. 

Un sistema di certificazione deve prevedere, tra gli altri elementi: 

criteri trasparenti e accessibili condizioni eque e non discriminatorie controllo da parte di un terzo competente e indipendente 
monitoraggio del rispetto dei requisiti procedure in caso di inosservanza.  

Il rischio dei bollini creati internamente 

Bollini come: 

Eco Choice Green Selection Planet Friendly 
Sustainable Pack Scelta responsabile  

diventano problematici quando vengono presentati come marchi di fiducia o qualità ambientale senza essere sostenuti da un sistema conforme. 

Un bollino può suggerire che: 

esistano criteri prestabiliti il prodotto sia stato valutato 
sia avvenuto un controllo indipendente la prestazione sia superiore a quella delle alternative. 

Quando queste garanzie non esistono, la grafica può attribuire al prodotto un’autorevolezza che il processo sottostante non dimostra. 

Terzo controllo: quali claim presentano i rischi maggiori? 

Alcune formulazioni richiedono una cautela particolare perché comunicano benefici molto ampi o difficili da circoscrivere. 

Claim climatici basati sulle compensazioni 

EmpCo introduce un divieto specifico per le dichiarazioni secondo cui un prodotto avrebbe un impatto neutro, ridotto o positivo sul clima quando tale risultato è basato sulla compensazione delle emissioni di gas a effetto serra. 

Sono particolarmente esposte espressioni come: 

carbon neutral climate neutral CO₂ compensated 
carbon positive zero climate impact.  

Quando applicate al prodotto e fondate sull’acquisto di crediti o su progetti esterni alla sua catena del valore, queste dichiarazioni rientrano nel divieto. 

Resta possibile comunicare: 

riduzioni effettive ottenute nel ciclo di vita del prodotto miglioramenti nei processi produttivi 
interventi realizzati nella catena del valore finanziamenti a iniziative climatiche descritti in modo trasparente. 

Il finanziamento di un progetto non deve però essere trasformato nella neutralità del prodotto. 

Un claim relativo a un impatto climatico ridotto deve chiarire: 

che cosa è stato ridotto rispetto a quale riferimento in quale periodo 
con quale metodologia entro quale perimetro.  

Il divieto specifico relativo alle compensazioni riguarda i claim sul prodotto. Le dichiarazioni a livello aziendale non sono automaticamente soggette allo stesso divieto assoluto, ma restano sottoposte alle altre norme contro le pratiche ingannevoli. 

Promesse ambientali future 

Dichiarazioni come: 

packaging completamente circolare entro il 2030 eliminazione della plastica vergine entro cinque anni 
zero emissioni entro il 2035  

non possono essere utilizzate come semplici aspirazioni promozionali. 

Devono essere sostenute da: 

impegni chiari e oggettivi obiettivi misurabili scadenze definite 
piano di attuazione dettagliato e realistico risorse destinate alla sua realizzazione verifica periodica di un terzo indipendente 
risultati della verifica disponibili ai consumatori.   

La specificazione essenziale della promessa deve restare chiara nella comunicazione commerciale. Il piano completo, i progressi e i risultati delle verifiche possono essere resi facilmente accessibili anche attraverso un sito o un QR code, secondo le indicazioni interpretative contenute nelle FAQ dei servizi della Commissione. 

Il QR code svolge quindi due funzioni differenti: 

non sostituisce la specificazione necessaria per rendere comprensibile un claim generico può consentire l’accesso al piano dettagliato e alle verifiche che sostengono una promessa futura. 

Quarto controllo: dove deve intervenire l’impresa? 

La revisione non deve limitarsi alla confezione che entrerà in produzione dopo il 27 settembre 2026. 

Le nuove disposizioni si applicheranno anche alle pratiche commerciali relative a prodotti e packaging: 

già fabbricati già ordinati già distribuiti 
presenti nei magazzini già collocati sugli scaffali.  

La data di stampa della confezione non determina quindi un’esenzione automatica. 

Vecchie scorte: l’approccio delle autorità 

Nel giugno 2026, le autorità della rete CPC hanno condiviso un orientamento comune per affrontare le vecchie scorte in modo coerente e proporzionato. 

Potranno essere valutati, caso per caso: 

quantità disponibili ordini già effettuati cicli di stampa 
vincoli della filiera durata di conservazione possibilità di correggere il claim 
costi e impatti ambientali di un ritiro o di una distruzione.   

Questo approccio non equivale a una moratoria. Le imprese devono agire tempestivamente e in buona fede. 

Tra gli interventi possibili rientrano: 

Canale Possibile intervento 
Packaging Copertura o correzione del claim tramite adesivo 
Punto vendita Informazione correttiva vicina al prodotto 
Ecommerce Modifica immediata di schede e visual 
Pubblicità Sospensione o sostituzione dei materiali 
Social media Aggiornamento o rimozione dei contenuti 
Nuove produzioni Revisione definitiva del layout 

Le autorità possono tenere conto della proporzionalità degli interventi, evitando misure che provochino costi o impatti ambientali eccessivi. Non si tratta però di un diritto automatico: contano le circostanze e le azioni correttive adottate dall’impresa. 

Come organizzare la revisione dei claim ambientali 

La verifica dovrebbe seguire un processo unico che coinvolga marketing, sostenibilità, qualità e regulatory. 

Fase Obiettivo Elementi da verificare 
1. Censire i touchpoint Il controllo deve comprendere: packaging ed etichette; ecommerce e sito; campagne pubblicitarie; social media; cataloghi e brochure; materiali per il punto vendita; nomi di linee e prodotti. 
2. Classificare il messaggio Per ogni contenuto bisogna distinguere tra: informazione obbligatoria; claim volontario; marchio di sostenibilità; promessa futura; comparazione; informazione tecnica trasformata in leva commerciale. 
3. Definire il perimetro Occorre stabilire se il messaggio riguarda: l’intero packaging; un singolo componente; il prodotto; il processo produttivo; lo stabilimento; l’impresa; un determinato mercato o periodo. 
4. Collegare il claim alle prove La documentazione deve identificare: fonte del dato; metodologia; data di aggiornamento; componente analizzato; versione del packaging; riferimento comparativo; limiti dell’informazione. 
5. Verificare la percezione complessiva Devono essere valutati insieme: testo; immagini; colori; bollini; dimensioni; posizione; note ed esclusioni. 
6. Allineare tutti i canali Il perimetro del claim deve rimanere coerente su: confezione; ecommerce; pubblicità; social; materiali di vendita. 

Correggere il packaging non è sufficiente se il sito o una campagna continuano ad amplificare il messaggio originario. 

Le verifiche prioritarie prima del 27 settembre 2026 

Area Domanda operativa 
Perimetro Il claim riguarda davvero tutto ciò a cui viene attribuito? 
Specificità Il beneficio è spiegato chiaramente nello stesso mezzo? 
Evidenze Il dato è aggiornato, pertinente e dimostrabile? 
Visual Immagini e colori ampliano la promessa? 
Bollini Il marchio è basato su un sistema conforme? 
Clima La dichiarazione dipende da compensazioni esterne? 
Scorte Quali confezioni resteranno sul mercato dopo la scadenza? 
Coerenza Packaging, ecommerce e campagne comunicano lo stesso dato? 

Dal dato tecnico al messaggio verificabile 

Con EmpCo, il problema non è comunicare meno. È comunicare entro il perimetro che l’impresa è realmente in grado di dimostrare. 

Un dato sul contenuto riciclato non autorizza a definire sostenibile l’intera confezione. Una riduzione delle emissioni in una singola fase non rende automaticamente neutro il prodotto. Una foglia o un bollino non sono semplici elementi grafici quando suggeriscono una garanzia ambientale. 

La revisione deve quindi collegare tre livelli: 

Livello Verifica 
1. caratteristica reale del packaging 
2. evidenza tecnica disponibile 
3. messaggio percepito dal consumatore 

Quando questi tre livelli coincidono, il claim può diventare un’informazione utile. Quando divergono, aumenta il rischio di una promessa ambientale più ampia del dato che dovrebbe sostenerla. 

Domande frequenti su EmpCo e packaging 

EmpCo vieta tutti i claim ambientali?

No. Rafforza le regole contro messaggi generici, ingannevoli o riferiti a un perimetro più ampio di quello dimostrato. I claim specifici possono essere utilizzati quando sono veritieri, comprensibili e supportati da evidenze adeguate.

Dal 27 settembre 2026 non si potrà più utilizzare la parola “green”?

Non esiste un divieto automatico della singola parola in ogni contesto. Quando comunica un beneficio ambientale, “green” può però costituire un claim generico. La specificazione deve essere chiara nello stesso mezzo; se il claim rimane generico, deve essere dimostrata un’eccellenza riconosciuta pertinente.

Un QR code è sufficiente per spiegare un claim?

Non sostituisce la specificazione chiara richiesta nello stesso mezzo di comunicazione. Può invece fornire dettagli aggiuntivi o rendere accessibili il piano e le verifiche relativi a una promessa ambientale futura.

Foglie e colori verdi saranno vietati?

No. Devono essere valutati nel contesto. Possono contribuire a comunicare un beneficio implicito oppure rafforzare un claim o un bollino ambientale.

Le vecchie confezioni devono essere distrutte?

Non automaticamente. Le nuove regole si applicano anche alle vecchie scorte, ma le autorità hanno indicato un approccio proporzionato. Possono essere considerate misure correttive come adesivi, informazioni nel punto vendita e aggiornamento dei canali digitali.

Illustrazione sulla conformità PPWR con imballaggi, simbolo di verifica e contenitori per il riciclo.

PPWR dal 12 agosto 2026: chi risponde della conformità degli imballaggi

Chi è il fabbricante PPWR e chi risponde della conformità degli imballaggi dal 12 agosto 2026?
Un’azienda acquista da anni lo stesso contenitore, lo riempie con il proprio prodotto e lo commercializza con il proprio marchio. Dal 12 agosto 2026 potrà limitarsi a chiedere al fornitore se l’imballaggio è conforme al PPWR?

In molti casi, no.

L’impresa che produce materialmente la scatola, il flacone o il film non è necessariamente il fabbricante responsabile ai fini del Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

Quando un imballaggio o un prodotto imballato viene progettato o fabbricato con il nome o il marchio di un’altra azienda, la responsabilità può ricadere proprio su quest’ultima. Nel primo approfondimento PPWR: cosa cambia per gli imballaggi, tra scadenze, divieti e nuovi requisiti abbiamo ricostruito il quadro generale, i requisiti e le principali scadenze. In questa seconda parte analizziamo invece come individuare il fabbricante responsabile, quali documenti servono e perché la data di produzione non basta per gestire correttamente le scorte.

Il PPWR si applica in via generale dal 12 agosto 2026, anche se diversi requisiti tecnici, metodologie ed etichette entreranno a regime secondo scadenze successive. Dalla stessa data diventano operative le responsabilità degli operatori rispetto ai requisiti di volta in volta applicabili.

Il 10 giugno 2026 la Commissione europea ha inoltre pubblicato specifici orientamenti per chiarire alcuni aspetti operativi del Regolamento. Il documento rappresenta un riferimento interpretativo ufficiale, ma non è giuridicamente vincolante: l’interpretazione definitiva del diritto europeo resta di competenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. 

Chi è il fabbricante secondo il PPWR

Nel linguaggio comune, il fabbricante è chi produce fisicamente l’imballaggio.

La definizione prevista dal PPWR è più ampia. Il fabbricante è la persona fisica o giuridica che fabbrica un imballaggio o un prodotto imballato. Quando però un soggetto fa progettare o fabbricare l’imballaggio o il prodotto imballato con il proprio nome o marchio, è generalmente quest’ultimo a essere considerato fabbricante.

Per individuare il responsabile non conta quindi soltanto chi produce, ma anche:

  • chi ordina l’imballaggio;
  • chi ne decide le specifiche;
  • chi controlla la configurazione finale;
  • quale nome o marchio compare sul prodotto;
  • chi immette sul mercato il prodotto imballato.

Gli orientamenti della Commissione europea del 10 giugno 2026 precisano che, lungo la catena di fornitura, deve essere individuato un solo fabbricante ai fini del PPWR. È il soggetto che conserva la responsabilità giuridica della conformità, anche quando test, valutazioni o parti della documentazione vengono predisposti da fornitori, laboratori o consulenti.

Imballaggi di vendita e imballaggi raggruppati

Per gli imballaggi di vendita e quelli raggruppati, gli orientamenti individuano normalmente come fabbricante l’operatore che svolge le lavorazioni finali, riempie l’imballaggio con il proprio prodotto e immette sul mercato il prodotto confezionato.

Può quindi coincidere con:

  • l’azienda alimentare che riempie il contenitore;
  • l’impresa cosmetica che commercializza il flacone con il proprio marchio;
  • il produttore di beni di consumo che approva il packaging;
  • il titolare di una private label;
  • il brand owner che definisce materiali, formato e configurazione finale.

Il converter o il produttore fisico del contenitore rimane essenziale per fornire dati, prove e specifiche tecniche. Non assume però automaticamente la responsabilità finale prevista dal Regolamento.

Imballaggi di trasporto e di servizio

Per gli imballaggi di trasporto, gli imballaggi di servizio nella loro forma finale e quelli destinati alla produzione primaria, il fabbricante sarà generalmente l’impresa che li produce.

La responsabilità può però ricadere sull’utilizzatore quando l’imballaggio è progettato secondo le sue specifiche e riporta chiaramente il suo nome o marchio.

La posizione deve quindi essere verificata per ciascun formato: la stessa impresa può essere fabbricante di alcuni imballaggi e semplice utilizzatrice di altri.

Il caso delle private label

Un retailer affida a un fornitore la produzione, il riempimento e il confezionamento di un prodotto venduto con il marchio dell’insegna.

Chi risponde dell’imballaggio?

Se il prodotto imballato viene progettato o fabbricato con il nome o marchio del retailer, quest’ultimo può essere considerato il fabbricante ai fini del PPWR, anche quando tutte le attività materiali sono affidate a soggetti esterni. La presenza sull’imballaggio di altri marchi non esclude automaticamente questa responsabilità.

Il contratto commerciale, da solo, non trasferisce quindi la responsabilità stabilita dal Regolamento. Prima del 12 agosto dovrebbero essere chiariti almeno quattro punti:

  • Progettazione: chi approva materiali, componenti e formato?
  • Evidenze: chi possiede test, calcoli e specifiche tecniche?
  • Conformità: chi svolge o fa svolgere la valutazione?
  • Dichiarazione: chi redige la dichiarazione di conformità UE?

Quando sull’imballaggio non compare un nome o marchio riconoscibile, tra gli elementi da considerare assumono particolare rilievo il soggetto che ha effettuato l’ordine e quello che ha stabilito le specifiche di progettazione.

Attenzione alle deroghe per le microimprese

Il PPWR introduce alcune regole specifiche per le microimprese, ma le condizioni non sono identiche in ogni situazione.

La definizione generale stabilisce che, quando il soggetto che fa progettare o fabbricare l’imballaggio con il proprio marchio è una microimpresa e il fornitore è situato nello stesso Stato membro, quest’ultimo viene considerato fabbricante.

Una microimpresa occupa meno di dieci persone e presenta un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro. Nella valutazione devono essere considerate anche eventuali partecipazioni, collegamenti societari e rapporti di controllo.

Il Regolamento contiene inoltre disposizioni specifiche relative agli obblighi dell’articolo 15 e ai casi in cui importatori o distributori microimprese assumono il ruolo di fabbricante. In questi casi rileva anche che il soggetto che fornisce l’imballaggio sia stabilito nell’Unione europea.

La deroga non dovrebbe quindi essere applicata automaticamente sulla base delle sole dimensioni apparenti dell’impresa. Devono essere verificati:

  • il ruolo ricoperto nella filiera;
  • la struttura societaria;
  • il numero di addetti;
  • il fatturato o il totale di bilancio;
  • la sede del fornitore;
  • la specifica disposizione applicabile.

Quando importatori e distributori diventano fabbricanti

Un importatore o un distributore viene considerato fabbricante quando:

  • immette sul mercato un imballaggio con il proprio nome o marchio;
  • modifica un imballaggio già immesso sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformità.

La modifica può riguardare materiali, componenti, struttura, coating, chiusure, etichette o configurazione finale.

Quando assume il ruolo di fabbricante, l’importatore o il distributore è sottoposto agli obblighi previsti dall’articolo 15 del PPWR.

Che cosa deve fare il fabbricante

Il fabbricante può immettere sul mercato soltanto imballaggi conformi ai requisiti applicabili previsti dagli articoli da 5 a 12 del PPWR.

Prima dell’immissione deve:

  • individuare i requisiti applicabili;
  • svolgere o far svolgere la valutazione di conformità;
  • predisporre la documentazione tecnica;
  • redigere la dichiarazione di conformità UE;
  • assicurare che la produzione in serie rimanga conforme al tipo valutato;
  • intervenire quando emerge una non conformità.

Con la dichiarazione di conformità UE, il fabbricante assume formalmente la responsabilità della conformità dell’imballaggio. La valutazione può essere eseguita per suo conto da un laboratorio o da un altro soggetto qualificato, ma la responsabilità giuridica resta in capo al fabbricante.

Non basta quindi conservare un certificato senza sapere:

  • a quale imballaggio si riferisce;
  • quale versione è stata verificata;
  • quali requisiti copre;
  • quale metodo è stato utilizzato;
  • quando sono state eseguite le prove;
  • quali componenti sono compresi nel perimetro.

Che cosa deve contenere la documentazione tecnica

La documentazione tecnica deve permettere di valutare la conformità dell’imballaggio e includere un’analisi adeguata dei rischi di non conformità.

In base all’Allegato VII del Regolamento (UE) 2025/40, il dossier deve comprendere, quando applicabili:

  • descrizione generale dell’imballaggio e dell’uso previsto;
  • materiali e componenti;
  • progetti e piani di fabbricazione;
  • informazioni necessarie a comprenderne struttura e funzionamento;
  • norme armonizzate o specifiche tecniche applicate;
  • soluzioni adottate per rispettare i requisiti;
  • valutazioni eseguite;
  • relazioni di prova.

Il valore del dossier non dipende dalla quantità di documenti archiviati. Dipende dalla capacità di collegare ogni requisito applicabile a una prova pertinente, aggiornata e riferita all’imballaggio reale.

Tempi di conservazione

La documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE devono essere conservate:

  • per cinque anni dalla data di immissione sul mercato degli imballaggi monouso;
  • per dieci anni dalla data di immissione sul mercato degli imballaggi riutilizzabili.

Su richiesta motivata, le informazioni pertinenti devono essere fornite alle autorità entro dieci giorni.

I documenti non possono quindi restare dispersi nelle caselle di posta dei buyer, negli archivi dei singoli stabilimenti o presso il solo fornitore. Devono essere identificabili per codice, versione, lotto e periodo di validità.

Qual è il ruolo dei fornitori

Il fornitore non sostituisce il fabbricante, ma deve mettergli a disposizione le informazioni necessarie a dimostrare la conformità.

Il PPWR richiede ai fornitori di imballaggi o materiali di imballaggio di trasmettere le informazioni e la documentazione necessarie, compresa la documentazione tecnica richiesta in relazione agli articoli da 5 a 11.

Per evitare attestazioni generiche e difficili da utilizzare, le richieste ai fornitori dovrebbero specificare:

  • Perimetro: imballaggio, materiale o componente interessato;
  • Versione: codice, specifica e periodo di validità;
  • Requisito: disposizione PPWR verificata;
  • Metodo: analisi, calcolo o standard utilizzato;
  • Aggiornamento: tempi di comunicazione delle variazioni;
  • Tracciabilità: lotti e forniture coperti dalle evidenze.

Se cambia l’imballaggio, deve essere rivalutata la conformità

La conformità non è una verifica da svolgere una sola volta.

Il fabbricante deve assicurare che la produzione in serie rimanga coerente con il tipo valutato. Deve quindi intercettare le modifiche che possono incidere sui requisiti applicabili, come variazioni di:

  • materiale o fornitore;
  • peso o spessore;
  • coating o colla;
  • inchiostro;
  • tappo o chiusura;
  • etichetta;
  • formato;
  • processo produttivo.

Quando una variazione può incidere sulla conformità, la documentazione e la valutazione devono essere riesaminate.

Il packaging deve quindi entrare nel processo aziendale di change management: nessuna modifica rilevante dovrebbe essere approvata senza un controllo tecnico e documentale.

Fabbricante PPWR e produttore EPR non coincidono sempre

Il fabbricante e il produttore ai fini della responsabilità estesa del produttore svolgono funzioni differenti.

Fabbricante PPWRProduttore EPR
È unico lungo la filiera europeaÈ individuato nei singoli Stati membri
Risponde della conformità tecnicaRisponde degli obblighi EPR
Predispone il dossier tecnicoEffettua registrazioni e dichiarazioni
Redige la dichiarazione di conformità UEComunica i quantitativi immessi
Gestisce le non conformitàContribuisce ai costi del fine vita

Lo stesso operatore può assumere entrambi i ruoli, ma non è automatico.

Il produttore EPR viene individuato considerando il tipo di imballaggio, lo Stato membro nel quale avviene la prima messa a disposizione, il destinatario e la posizione dell’operatore nella filiera. Nelle vendite a distanza dirette agli utilizzatori finali, possono inoltre sorgere obblighi nel Paese di destinazione.

Conformità PPWR ed EPR devono quindi essere analizzati insieme, senza essere trattati come lo stesso adempimento.

Un caso operativo: PFAS, responsabilità e vecchie scorte

I limiti relativi alle PFAS negli imballaggi destinati al contatto con gli alimenti mostrano perché sia necessario individuare il fabbricante, recuperare le evidenze dai fornitori e ricostruire la data di immissione sul mercato.

Dal 12 agosto 2026, il Regolamento (UE) 2025/40 stabilisce che questi imballaggi non possano essere immessi sul mercato quando contengono PFAS in concentrazioni pari o superiori a:

SogliaApplicazione
25 ppbPer ciascun PFAS misurato attraverso analisi mirata, con esclusione delle PFAS polimeriche dalla quantificazione
250 ppbPer la somma delle PFAS misurate mediante analisi mirata, se necessario dopo la degradazione dei precursori
50 ppmPer il totale delle PFAS, comprese quelle polimeriche

Quando il fluoro totale supera 50 mg/kg, devono essere disponibili prove che consentano di distinguere la quantità riconducibile alle PFAS da quella derivante da sostanze non PFAS.

La verifica può riguardare in particolare:

  • carte e cartoni trattati;
  • imballaggi resistenti a grassi o liquidi;
  • rivestimenti e coating;
  • materiali accoppiati;
  • contenitori monouso;
  • imballaggi importati;
  • componenti provenienti da fornitori differenti.

La presenza di materiale riciclato non determina un’esenzione dai limiti.

Per le scorte conta l’immissione sul mercato

Per gli imballaggi alimentari contenenti PFAS, gli orientamenti della Commissione europea chiariscono che il PPWR non prevede un periodo transitorio generale per l’esaurimento delle scorte prodotte prima del 12 agosto 2026.

La distinzione decisiva è questa:

  • gli imballaggi già immessi sul mercato prima del 12 agosto possono continuare a circolare;
  • quelli immessi sul mercato dal 12 agosto devono rispettare i limiti, anche se erano stati fabbricati o acquistati in precedenza.

La sola data di produzione non è quindi sufficiente per stabilire se una scorta possa essere utilizzata.

Quando avviene l’immissione sul mercato

Il PPWR definisce l’immissione sul mercato come la prima messa a disposizione di un imballaggio, vuoto o contenente un prodotto, sul mercato dell’Unione.

Secondo gli orientamenti della Commissione europea, per gli imballaggi di vendita e quelli raggruppati il momento rilevante coincide normalmente con la messa a disposizione del prodotto già riempito e confezionato, perché operazioni finali come riempimento e sigillatura possono incidere sulla conformità.

Per gli imballaggi di trasporto e di servizio, la prima immissione può invece riguardare l’imballaggio vuoto.

Per le scorte interessate occorre quindi ricostruire:

InformazionePerché serve
Tipo di imballaggioAiuta a individuare il momento di immissione
Codice e versioneCollega il packaging alle evidenze tecniche
Quantità disponibilePermette di misurare l’esposizione
Stato della scortaDistingue imballaggi vuoti, riempiti o già distribuiti
Data prevista di immissioneDetermina l’applicazione dei requisiti
FornitoreConsente di recuperare prove e dichiarazioni
LottoPermette di collegare documentazione e produzione

Le cinque verifiche da completare

Prima dell’applicazione del Regolamento, la verifica dovrebbe concentrarsi su cinque aree:

AreaDomanda operativa
RuoloChi ordina, progetta, riempie e commercializza l’imballaggio?
RequisitiQuali disposizioni sono applicabili a quel formato e da quale data?
EvidenzeQuali documenti dimostrano la conformità?
FilieraCome vengono comunicate e approvate le modifiche?
ScorteQuando avverrà la prima immissione sul mercato?

La verifica deve essere svolta per ciascun tipo e versione di imballaggio, non soltanto per prodotto o fornitore.

Se vuoi approfondire questi temi:

Dalla dichiarazione del fornitore alla responsabilità aziendale 

Il PPWR non elimina il ruolo dei fornitori. Cambia però il modo in cui le imprese devono utilizzare le informazioni ricevute. 

Quando un’azienda fa progettare o fabbricare un prodotto imballato con il proprio nome o marchio, non può limitarsi a conservare una dichiarazione generica. Deve poter dimostrare: 

quali requisiti si applicano chi ha effettuato le verifiche quali prove sostengono la conformità 
quale versione dell’imballaggio è stata valutata come vengono gestite le modifiche quando avverrà l’immissione sul mercato. 

Prepararsi al PPWR significa passare da una raccolta frammentata di schede a un sistema strutturato di responsabilità, tracciabilità e controllo. 

Domande frequenti

Chi è il fabbricante secondo il PPWR?

È il soggetto che fabbrica l’imballaggio o il prodotto imballato oppure, nei casi previsti, chi lo fa progettare o fabbricare con il proprio nome o marchio. Per individuarlo contano anche il controllo sulle specifiche e il ruolo svolto nelle lavorazioni finali.

Il produttore fisico del packaging è sempre responsabile?

No. Può essere il fornitore dei materiali, dei componenti e delle prove, mentre la responsabilità finale può ricadere sul titolare del marchio, sul riempitore o sul soggetto che ha ordinato e definito l’imballaggio.

Una dichiarazione del fornitore è sufficiente?

Non necessariamente. Deve essere riferita alla versione effettiva dell’imballaggio, indicare il requisito verificato ed essere supportata da evidenze adeguate. Il fabbricante conserva la responsabilità della conformità.

Gli imballaggi prodotti prima del 12 agosto 2026 possono essere utilizzati?

Dipende dal requisito applicabile e dal momento dell’immissione sul mercato. Per i limiti PFAS, gli imballaggi alimentari immessi dal 12 agosto devono essere conformi anche se prodotti o acquistati in precedenza.

Fabbricante e produttore EPR coincidono?

Non necessariamente. Il fabbricante risponde della conformità dell’imballaggio. Il produttore EPR viene individuato nei singoli Stati membri nei quali l’imballaggio viene messo a disposizione e dovrebbe diventare rifiuto.

illustrazione per i consumi energetici in italia

Consumi energetici in Italia: come l’elettrificazione e le rinnovabili spiegano il paradosso del FEC 

I consumi energia elettrica rappresentano uno degli indicatori più utili per comprendere come sta cambiando il sistema energetico italiano. Ogni anno il Rapporto Annuale sull’Efficienza Energetica (RAEE) pubblicato da ENEA offre una fotografia dello stato dell’efficienza energetica in Italia, analizzando l’evoluzione dei consumi, delle tecnologie e delle politiche che accompagnano la transizione energetica. 

Tra i dati contenuti nell’edizione 2026, uno in particolare merita attenzione perché mette in evidenza una dinamica solo apparentemente contraddittoria. Nel 2024 il consumo di energia primaria (PEC) diminuisce dello 0,9% rispetto all’anno precedente, mentre il consumo di energia finale (FEC) cresce del 2,1%. 

Come è possibile che l’energia complessivamente richiesta dal sistema diminuisca, mentre quella utilizzata da imprese, edifici e trasporti aumenti? 

La risposta si trova nel modo in cui vengono misurati questi due indicatori e nel ruolo sempre più centrale dell’elettrificazione dei consumi e della produzione di energia da fonti rinnovabili, due elementi chiave anche della Direttiva europea sull’efficienza energetica (EED)

In questo articolo approfondiamo il significato del consumo di energia primaria e del consumo di energia finale, analizziamo le ragioni per cui nel 2024 il PEC diminuisce mentre il FEC cresce e vediamo quale ruolo svolgono l’elettrificazione dei consumi e la produzione di energia da fonti rinnovabili nel raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Direttiva europea sull’efficienza energetica. 

Consumo di energia primaria e consumo di energia finale: qual è la differenza? 

Per comprendere i dati del Rapporto ENEA è necessario distinguere tra consumo di energia primaria e consumo di energia finale

Il consumo di energia primaria (PEC) rappresenta tutta l’energia necessaria per soddisfare il fabbisogno del Paese. Oltre all’energia destinata agli utilizzatori finali, comprende quella impiegata nei processi di trasformazione, gli autoconsumi e le perdite di trasmissione e distribuzione. 

Il consumo di energia finale (FEC) misura invece l’energia effettivamente utilizzata da cittadini e imprese: l’elettricità prelevata dalla rete, il gas utilizzato negli edifici, i carburanti impiegati nei trasporti e, più in generale, tutta l’energia che arriva alle utenze finali. 

Questa distinzione è fondamentale perché permette di interpretare correttamente l’evoluzione del sistema energetico. 

Perché il PEC diminuisce mentre il FEC aumenta? 

La riduzione del consumo di energia primaria è legata soprattutto alla crescita della produzione di energia da fonti rinnovabili

Quando aumenta la quota di elettricità prodotta da impianti fotovoltaici, eolici o idroelettrici, diminuisce il ricorso alla produzione termoelettrica alimentata da combustibili fossili. Questo consente di ridurre l’energia necessaria per produrre la stessa quantità di elettricità e, di conseguenza, il valore del PEC. 

Il consumo di energia finale segue invece una logica diversa. 

Nel 2024 il FEC cresce del 2,1% e il Rapporto ENEA evidenzia un aumento dei consumi in quasi tutti i settori economici, con il contributo più significativo dei trasporti (+2,8%). 

L’aumento del FEC non significa quindi che il sistema energetico sia diventato meno efficiente. Indica piuttosto che la domanda di energia è cresciuta, influenzata dall’andamento dell’economia, della mobilità e delle condizioni climatiche. 

Il ruolo dell’elettrificazione dei consumi 

La Direttiva europea sull’efficienza energetica (EED) individua nell’elettrificazione dei consumi uno degli strumenti fondamentali per ridurre la domanda energetica e accelerare la transizione verso un sistema più efficiente. 

Un esempio è rappresentato dalle pompe di calore, che sostituiscono i sistemi di riscaldamento alimentati da combustibili con tecnologie elettriche caratterizzate da rendimenti più elevati. Lo stesso principio si applica ai trasporti, dove la diffusione della mobilità elettrica consente di sostituire motori endotermici meno efficienti. 

Nel raffrescamento, invece, la sfida sarà diversa. In uno scenario in cui la domanda è destinata a crescere, sarà sempre più importante adottare tecnologie capaci di contenere l’aumento dei consumi energetici. 

L’elettrificazione dei consumi, insieme alla crescita della produzione di energia da fonti rinnovabili, rappresenta quindi uno dei principali strumenti per contribuire al raggiungimento dell’obiettivo fissato dalla Direttiva EED di ridurre dell’11,7% i consumi di energia finale entro il 2030 rispetto allo scenario di riferimento. 

Cosa emerge dal Rapporto ENEA 2026 

Uno degli aspetti più interessanti evidenziati dal Rapporto riguarda il progressivo disaccoppiamento tra consumi energetici e principali driver della domanda, come PIL, produzione industriale e mobilità. 

Secondo ENEA, dal 2022 iniziano infatti a emergere segnali che mostrano una relazione meno diretta tra l’andamento dei consumi energetici e quello dei principali indicatori economici. 

Questo rende più complessa anche l’interpretazione dei dati. Una riduzione dei consumi potrebbe dipendere dal miglioramento dell’efficienza delle tecnologie, ma anche dalla diffusione dell’elettrificazione, dall’aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili o da cambiamenti strutturali dell’economia e del sistema produttivo. 

Nei prossimi anni, quindi, misurare i consumi energetici non sarà sufficiente. Sarà sempre più importante comprenderne le cause e distinguere il peso dell’efficienza energetica, dell’elettrificazione dei consumi e delle trasformazioni dell’economia, così da valutare l’efficacia delle politiche energetiche e misurare i progressi verso gli obiettivi europei. 

Perché questi dati sono importanti per le imprese 

Per le imprese, il Rapporto ENEA 2026 offre un’indicazione chiara: interpretare correttamente gli indicatori energetici sarà sempre più importante per pianificare gli investimenti e valutare l’efficacia degli interventi di efficientamento. 

Ridurre i consumi non dipende esclusivamente dall’installazione di tecnologie più efficienti. Diventa fondamentale comprendere come evolvono i processi produttivi, quale ruolo assume l’elettrificazione e in che modo cambia il mix energetico nazionale. 

In questo scenario, il monitoraggio dei consumi e la capacità di leggere correttamente gli indicatori rappresentano un supporto importante per orientare le decisioni e contribuire agli obiettivi fissati dalla Direttiva europea sull’efficienza energetica. 

In sintesi 

Il Rapporto ENEA 2026 evidenzia che la riduzione del consumo di energia primaria e l’aumento del consumo di energia finale non rappresentano una contraddizione, ma riflettono l’evoluzione del sistema energetico italiano. La crescita della produzione di energia da fonti rinnovabili riduce il fabbisogno di energia primaria, mentre l’andamento del consumo finale continua a essere influenzato dalla domanda di energia nei diversi settori economici. 

In questo contesto, l’elettrificazione dei consumi assume un ruolo centrale per raggiungere gli obiettivi della Direttiva europea sull’efficienza energetica. Allo stesso tempo, leggere correttamente gli indicatori energetici diventa essenziale per comprendere quali risultati derivino dall’adozione di tecnologie più efficienti, quali dalla diffusione delle rinnovabili e quali, invece, dai cambiamenti dell’economia.  

Per le imprese questo significa che la sfida non consiste soltanto nel ridurre i consumi, ma anche nel saperli interpretare. Comprendere perché un indicatore cambia, quali fattori lo influenzano e come si inserisce negli obiettivi della Direttiva EED permette di pianificare gli investimenti con maggiore consapevolezza e valutare in modo più accurato i risultati degli interventi di efficientamento energetico. 

Se vuoi approfondire il tema della transizione energetica e degli strumenti a disposizione delle imprese, puoi leggere anche:

Illustrazione isometrica di un software ESG collegato all'iperammortamento, con dashboard digitale, grafici, indicatori ESG, fonti di energia rinnovabile e rete di dati per la gestione della sostenibilità aziendale.

Iperammortamento e software ESG: come finanziare la transizione digitale e green

L’iperammortamento software ESG permette alle imprese di sostenere gli investimenti in piattaforme digitali dedicate alla rendicontazione, al calcolo della Carbon Footprint e alla tracciabilità dei prodotti. L’agevolazione può ridurre il costo dell’investimento e accelerare la digitalizzazione dei processi legati alla sostenibilità.

Per CFO, responsabili sostenibilità e HSE, la gestione dei dati ESG richiede strumenti capaci di raccogliere informazioni da più funzioni aziendali, organizzarle e renderle disponibili per obblighi normativi, analisi interne e rendicontazione.

In questo articolo vedremo come funziona l’iperammortamento software ESG, quali progetti possono rientrare nell’agevolazione e come utilizzare gli incentivi per digitalizzare Carbon Footprint, rendicontazione ESG e Digital Product Passport.

Come funziona l’iperammortamento software ESG?

L’iperammortamento software ESG è una misura che può sostenere gli investimenti in beni digitali destinati alla trasformazione tecnologica dei processi aziendali. Nel campo della sostenibilità, può riguardare soluzioni che raccolgono, elaborano e rendono disponibili dati per la rendicontazione ESG, il calcolo della Carbon Footprint e la tracciabilità dei prodotti, purché rispettino i requisiti previsti dalla disciplina.

La misura è stata istituita dall’articolo 1, commi 427-436, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 e riguarda gli investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese. Le modalità di accesso, le comunicazioni richieste e la documentazione necessaria sono definite dal decreto attuativo del MIMIT e del MEF firmato il 4 maggio 2026.

Il decreto si applica agli investimenti completati tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028 e prevede una procedura articolata in più passaggi, dalla comunicazione preventiva alla conferma dell’investimento, fino alla comunicazione di completamento. Per i beni digitali è inoltre richiesta l’interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Non basta, quindi, acquistare un programma dedicato alla sostenibilità. Per accedere all’agevolazione, il software deve rientrare tra i beni immateriali previsti dalla normativa, essere strumentale al progetto di trasformazione digitale e rispettare i requisiti tecnici e documentali richiesti. L’effettiva ammissibilità deve essere verificata caso per caso, sulla base delle caratteristiche della soluzione e del progetto d’investimento.

Perché investire in un software ESG?

La sostenibilità non riguarda più soltanto la rendicontazione. Oggi coinvolge attività operative, raccolta dati, monitoraggio delle emissioni e gestione delle informazioni lungo tutta la filiera.

Digitalizzare questi processi significa rendere le informazioni più accessibili, ridurre le attività manuali e migliorare la qualità dei dati utilizzati dall’azienda.

Tra le principali attività che un software ESG può supportare troviamo:

  • raccolta e gestione dei dati ESG;
  • predisposizione della rendicontazione di sostenibilità;
  • monitoraggio degli indicatori ambientali;
  • calcolo della Carbon Footprint aziendale;
  • gestione delle informazioni richieste dal Digital Product Passport;
  • centralizzazione dei dati in un’unica piattaforma.

Quali progetti possono beneficiare dell’iperammortamento?

La trasformazione digitale coinvolge oggi anche le attività legate alla sostenibilità. Sempre più aziende investono in software che consentono di raccogliere dati, monitorare indicatori ambientali e gestire gli obblighi normativi attraverso un’unica piattaforma.

L’iperammortamento può rappresentare un’opportunità per sostenere questi investimenti, favorendo l’adozione di strumenti che semplificano la gestione delle informazioni ESG e supportano la digitalizzazione dei processi aziendali.

Tra le principali aree di applicazione rientrano la rendicontazione ESG, il calcolo della Carbon Footprint e la preparazione al Digital Product Passport.

Rendicontazione ESG

La raccolta dei dati di sostenibilità coinvolge spesso più funzioni aziendali, dalla produzione agli acquisti, fino alle risorse umane e all’amministrazione. Gestire queste informazioni attraverso fogli di calcolo o documenti separati può rendere il processo più complesso e aumentare il rischio di errori.

Un software per la rendicontazione ESG permette di centralizzare i dati, organizzarli secondo gli standard di riferimento e monitorarne l’aggiornamento nel tempo. In questo modo diventa più semplice predisporre il Bilancio di sostenibilità, rispondere alle richieste degli stakeholder e disporre di informazioni sempre disponibili per le attività di reporting.

Calcolo della Carbon Footprint

Misurare le emissioni di gas serra rappresenta uno dei passaggi fondamentali per definire una strategia di sostenibilità. Per ottenere risultati affidabili è necessario raccogliere dati provenienti da diverse aree aziendali e aggiornarli con continuità.

Un software per il calcolo della Carbon Footprint aziendale consente di supportare questo processo, organizzando le informazioni necessarie alla misurazione delle emissioni e facilitando il monitoraggio dei risultati nel tempo. Disporre di dati strutturati permette inoltre di individuare le principali fonti emissive e pianificare interventi di miglioramento con maggiore consapevolezza.

Digital Product Passport

L’introduzione del Digital Product Passport porterà molte imprese a gestire una quantità sempre maggiore di informazioni legate ai propri prodotti. Materiali utilizzati, dati ambientali, caratteristiche tecniche e informazioni sulla filiera dovranno essere raccolti e resi disponibili secondo quanto previsto dalla normativa.

Prepararsi in anticipo significa dotarsi di strumenti in grado di organizzare questi dati in modo strutturato, evitando una gestione frammentata delle informazioni. Un software dedicato consente di centralizzare la documentazione, migliorare la tracciabilità dei dati e affrontare con maggiore efficienza i nuovi requisiti previsti dal passaporto digitale dei prodotti.

Quali vantaggi offre l’iperammortamento per la transizione ecologica?

L’iperammortamento non rappresenta soltanto un incentivo economico. Per molte imprese costituisce anche un’opportunità per accelerare la trasformazione digitale dei processi legati alla sostenibilità.

Tra i principali benefici troviamo:

  • riduzione del costo dell’investimento in tecnologie digitali;
  • maggiore accessibilità a software dedicati alla sostenibilità;
  • digitalizzazione delle attività di raccolta e gestione dei dati ESG;
  • supporto alla misurazione della Carbon Footprint aziendale;
  • preparazione ai nuovi requisiti legati al Digital Product Passport;
  • integrazione tra sostenibilità, processi aziendali e innovazione digitale.

Quali aziende possono beneficiare di un software ESG?

Le piattaforme dedicate alla sostenibilità sono pensate per tutte le imprese che desiderano digitalizzare la gestione dei dati ambientali e prepararsi ai nuovi obblighi normativi.

Tra le principali realtà interessate rientrano:

  • aziende manifatturiere;
  • imprese soggette agli obblighi di rendicontazione ESG;
  • organizzazioni che misurano la Carbon Footprint;
  • aziende coinvolte nei processi di tracciabilità della filiera;
  • imprese che si preparano al Digital Product Passport;
  • società che intendono digitalizzare i processi legati alla sostenibilità.

In sintesi

L’iperammortamento per software ESG rappresenta un’opportunità per sostenere gli investimenti dedicati alla trasformazione digitale e ambientale delle imprese. Strumenti per la rendicontazione ESG, il calcolo della Carbon Footprint e la gestione del Digital Product Passport permettono di raccogliere dati in modo più strutturato e prepararsi ai nuovi requisiti normativi. Grazie agli incentivi disponibili, le aziende possono accelerare il percorso di digitalizzazione della sostenibilità e ridurre il costo dell’investimento in tecnologie dedicate.

Per approfondire il funzionamento dell’incentivo e le caratteristiche della soluzione, puoi consultare la pagina dedicata a Tecno One per l’iperammortamento.

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Un'illustrazione che rappresenta il piano strategico di sostenibilità come un percorso strutturato, fatto di obiettivi ESG, pianificazione, persone, risorse e monitoraggio dei risultati.

Piano strategico di sostenibilità: perché questo è il momento giusto per costruirlo 

Ogni anno le aziende entrano in una fase decisiva: si pianificano investimenti, si definiscono le priorità e si costruiscono le linee guida che orienteranno le scelte dei mesi successivi. 

È anche il momento giusto per decidere quale spazio dare alla sostenibilità. Programmare le attività ESG, assegnare risorse e definire una visione chiara permette di trasformare iniziative isolate in un percorso integrato, capace di guidare le decisioni aziendali e preparare l’impresa alle sfide future. 

Per questo, il momento in cui si pianificano investimenti e priorità aziendali è ideale per costruire un piano strategico di sostenibilità. Sebbene il piano strategico di sostenibilità non abbia una scadenza prestabilita, sempre più aziende scelgono di costruirlo in questa fase per dare una direzione agli obiettivi ESG, assegnare risorse e trasformare gli impegni in un percorso misurabile. 

La sostenibilità non si pianifica a budget chiuso. Si costruisce quando si decide dove investire, quali progetti sviluppare e quale direzione dare all’azienda nei prossimi anni. 

Cos’è un piano strategico di sostenibilità? 

Un piano strategico di sostenibilità è una roadmap che guida l’integrazione degli obiettivi ESG all’interno del modello di business aziendale. 

Rappresenta la visione dell’impresa sui temi ambientali, sociali e di governance e traduce questa visione in obiettivi, azioni, tempi di realizzazione e indicatori di monitoraggio. Il piano individua le priorità strategiche, assegna responsabilità alle diverse funzioni aziendali e definisce le risorse necessarie per raggiungere i risultati attesi. 

Per le aziende, il piano di sostenibilità diventa quindi uno strumento di pianificazione che orienta le decisioni, favorisce il coordinamento tra le diverse aree dell’organizzazione e costruisce una direzione condivisa nel medio e lungo periodo. 

Perché sempre più aziende adottano un piano di sostenibilità? 

Le aziende adottano un piano di sostenibilità per trasformare iniziative sparse in una strategia coordinata e misurabile. 

Molte organizzazioni hanno già avviato attività legate alla sostenibilità: monitorano i consumi energetici, lavorano sulla riduzione delle emissioni, sviluppano iniziative per le persone o definiscono politiche di governance. 

Spesso, però, queste attività vengono svolte in maniera non strutturata ed episodica. 

Il piano strategico permette invece di: 

  • comprendere il proprio posizionamento ESG; 
  • individuare le priorità di intervento; 
  • definire obiettivi di medio e lungo periodo; 
  • coordinare le diverse funzioni aziendali; 
  • monitorare i risultati attraverso KPI e indicatori. 

La sostenibilità smette così di essere un insieme di progetti scollegati e diventa parte della strategia aziendale. 

Perché questo è il momento ideale per iniziare? 

Questo periodo coincide con la fase di costruzione del budget e della pianificazione aziendale. 

È in questo periodo che si decidono gli investimenti e si stabiliscono le iniziative che guideranno l’anno successivo. 

Inserire la sostenibilità in questa fase permette di: 

  • assegnare risorse dedicate ai progetti ESG; 
  • integrare gli obiettivi di sostenibilità nella pianificazione; 
  • individuare i progetti prioritari; 
  • costruire una roadmap pluriennale. 

Attendere la chiusura del budget significa, spesso, rimandare il percorso o ridurne la portata. 

Per questo motivo molte aziende scelgono di avviare la definizione del piano strategico proprio nella seconda parte dell’anno. 

Quanto dura un percorso di definizione del piano? 

La costruzione di un piano strategico di sostenibilità richiede generalmente circa sei mesi. 

La durata può variare in funzione della complessità dell’organizzazione, del numero di funzioni coinvolte e del livello di approfondimento richiesto. 

Alcune imprese preferiscono un supporto prevalentemente strategico, con un’attività di consulenza sviluppata insieme al management. 

Altre scelgono un percorso più articolato, con workshop, attività di formazione, interviste e momenti di condivisione. 

L’obiettivo, in ogni caso, resta lo stesso: costruire un piano realmente applicabile e integrato nel business. 

Come si costruisce un piano strategico di sostenibilità? 

Un piano strategico di sostenibilità nasce da un percorso di analisi, ascolto e pianificazione che permette all’azienda di trasformare gli obiettivi ESG in azioni concrete e misurabili. 

Ogni organizzazione parte da una situazione diversa: c’è chi ha già avviato progetti di sostenibilità e chi, invece, è alla ricerca di una direzione da seguire. Per questo motivo il percorso viene costruito su misura e può prevedere attività differenti, in funzione delle caratteristiche dell’impresa e degli obiettivi che intende raggiungere. 

Analizzare il contesto e comprendere il proprio settore di riferimento 

La prima fase consiste nello studio del mercato in cui opera l’azienda. Comprendere il livello di maturità del settore, le tendenze ESG emergenti, l’evoluzione del quadro normativo e le aspettative degli stakeholder permette di individuare i temi che avranno un impatto crescente sul business nei prossimi anni. 

Questa analisi aiuta le imprese a rispondere a domande fondamentali: quali sono le principali sfide ambientali e sociali del settore? Quali temi stanno diventando prioritari per clienti, investitori e filiere? Quali cambiamenti normativi potrebbero influenzare il mercato? 

Confrontarsi con il mercato attraverso benchmark e analisi dei competitor 

Guardare ciò che accade all’esterno dell’organizzazione è un passaggio essenziale per costruire una strategia credibile. 

L’analisi dei competitor e delle aziende più avanzate sul piano della sostenibilità consente di individuare buone pratiche, certificazioni diffuse, modelli organizzativi e nuovi ambiti di sviluppo. 

Il benchmark permette inoltre di comprendere il posizionamento dell’azienda rispetto al proprio settore e di identificare opportunità ancora inesplorate. 

Ricostruire il punto di partenza attraverso l’analisi interna 

Per definire una direzione futura è necessario avere una fotografia chiara della situazione attuale. 

Assessment ESG, raccolta documentale e interviste con le funzioni aziendali consentono di mappare le iniziative già esistenti, comprendere il livello di presidio dei temi ESG e individuare punti di forza e aree di miglioramento. 

Questa fase permette spesso alle aziende di scoprire attività e progetti già presenti all’interno dell’organizzazione, ma mai ricondotti a una strategia comune. 

Coinvolgere le persone attraverso workshop e momenti di confronto 

La sostenibilità coinvolge processi, persone e funzioni aziendali differenti. 

Per questo molte imprese scelgono un percorso partecipato, che include workshop, sessioni di lavoro con il management e momenti di confronto tra le diverse aree aziendali. 

Il coinvolgimento delle persone consente di definire priorità condivise, favorire il dialogo interno e costruire un piano che tenga conto delle esigenze e delle competenze presenti nell’organizzazione. 

Tradurre la strategia in una roadmap operativa 

L’ultima fase consiste nella costruzione del piano operativo di sostenibilità. 

La roadmap definisce gli obiettivi da raggiungere, le azioni da implementare, le responsabilità interne, le tempistiche e gli indicatori di monitoraggio. 

Il risultato è un percorso pluriennale che accompagna l’azienda nell’attuazione della propria strategia e permette di monitorare nel tempo i progressi compiuti, trasformando la sostenibilità in un processo di miglioramento continuo. 

Cosa contiene un piano strategico di sostenibilità? 

Un piano di sostenibilità contiene obiettivi, azioni e indicatori che guidano l’azienda nel medio e lungo periodo. 

L’output finale è generalmente una roadmap pluriennale, spesso triennale, che definisce: 

  • i pilastri strategici; 
  • gli impegni dell’azienda; 
  • gli obiettivi da raggiungere; 
  • le azioni da implementare; 
  • i KPI di monitoraggio; 
  • le responsabilità interne. 

La roadmap consente di seguire l’avanzamento delle attività e di trasformare la sostenibilità in un processo di miglioramento continuo. 

Perché il piano strategico è un punto di partenza? 

Il piano strategico di sostenibilità è il primo passo per integrare la sostenibilità nella crescita dell’impresa. 

L’esperienza maturata al fianco di aziende appartenenti a settori diversi mostra che un percorso ESG strutturato aiuta le organizzazioni a costruire una visione condivisa, dare ordine alle iniziative già avviate e definire nuove priorità.  

La sostenibilità, oggi, non riguarda soltanto la capacità di rendicontare dati e risultati. 

Riguarda la capacità di prendere decisioni, pianificare il futuro e costruire un percorso di crescita che tenga insieme business, persone e ambiente. 

In sintesi 

  • Il piano strategico di sostenibilità integra gli obiettivi ESG nella strategia aziendale. 
  • Il periodo successivo all’estate è quello migliore per avviare il percorso, perché coincidono con la pianificazione del budget. 
  • Ogni piano viene costruito sulle esigenze specifiche dell’impresa. 
  • Il risultato è una roadmap pluriennale con obiettivi, azioni e KPI. 
  • La sostenibilità diventa così parte delle decisioni strategiche e della crescita aziendale. 

Illustrazione isometrica con sfondo verde che rappresenta l’iperammortamento. Una piattaforma digitale integra dati economici e operativi attraverso grafici, simboli dell’industria connessa, un braccio robotico, indicatori di crescita, monete e strumenti di analisi, a rappresentare gli investimenti in tecnologie digitali, automazione e trasformazione industriale.

Iperammortamento: come funziona e quali beni sono ammessi

Capire l’iperammortamento e come funziona è oggi fondamentale per le imprese che intendono investire in digitalizzazione, innovazione e trasformazione energetica. La misura introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 prevede una maggiorazione fiscale del costo di acquisizione di determinati beni strumentali, consentendo alle aziende di aumentare le quote di ammortamento deducibili e ridurre l’imponibile ai fini delle imposte sui redditi.

Per molte organizzazioni si tratta di un’opportunità per accelerare investimenti in tecnologie digitali, sistemi di raccolta dati, monitoraggio energetico e automazione dei processi produttivi.

Ma quali beni sono ammessi? Quando è necessaria la perizia Industria 4.0? E quali differenze esistono rispetto alla Nuova Sabatini?

In questo articolo analizziamo requisiti, beni agevolabili e modalità di accesso alla misura.

Cos’è il nuovo iperammortamento

Il nuovo iperammortamento sostiene il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese attraverso una maggiorazione fiscale del costo di acquisizione dei beni agevolabili.

A differenza dei precedenti crediti d’imposta Transizione 4.0 e Transizione 5.0, il beneficio non viene riconosciuto sotto forma di credito compensabile tramite modello F24. L’agevolazione opera invece aumentando il valore fiscalmente riconosciuto del bene e consentendo all’impresa di dedurre quote di ammortamento più elevate nel corso degli anni.

La misura si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 e riguarda sia beni materiali e immateriali funzionali alla trasformazione digitale sia investimenti destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per l’autoconsumo.

Iperammortamento: come funziona

L’iperammortamento consente di aumentare il valore fiscalmente riconosciuto del bene acquistato. In questo modo l’impresa può dedurre quote di ammortamento superiori rispetto al costo effettivamente sostenuto, ottenendo un beneficio fiscale distribuito nel tempo.

In termini operativi, il percorso si articola in cinque passaggi:

  1. individuazione del bene agevolabile;
  2. acquisto e interconnessione del bene ai sistemi aziendali;
  3. trasmissione delle comunicazioni previste tramite la piattaforma GSE;
  4. predisposizione della documentazione tecnica e della perizia Industria 4.0;
  5. utilizzo della maggiorazione fiscale attraverso le quote di ammortamento.

La misura prevede tre diverse aliquote di maggiorazione:

Quota di investimentoMaggiorazione del costo
Fino a 2,5 milioni di euro180%
Oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro100%
Oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro50%

Possono accedere all’agevolazione tutte le imprese residenti e le stabili organizzazioni con sede in Italia, indipendentemente dal settore economico, dalla forma giuridica o dalla dimensione aziendale.

Iperammortamento: quali beni sono ammessi

L’agevolazione riguarda beni materiali e immateriali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, purché interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Tra gli investimenti che possono rientrare nella misura figurano:

  • macchinari e impianti interconnessi;
  • sistemi di automazione industriale;
  • sensori e dispositivi IoT;
  • software per la gestione della produzione;
  • piattaforme di raccolta e analisi dei dati;
  • piattaforme per la sostenibilità, la Carbon Footprint e il Digital Product Passport;
  • sistemi di supervisione e controllo;
  • infrastrutture digitali per il monitoraggio dei processi.

Sono inoltre agevolabili gli investimenti destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per l’autoconsumo, inclusi i relativi sistemi di accumulo.

Monitoraggio energetico, sostenibilità e integrazione dei dati

Tra gli investimenti che stanno assumendo un ruolo sempre più importante vi sono le soluzioni dedicate al monitoraggio energetico, alla digitalizzazione dei dati e alla gestione delle informazioni legate alla sostenibilità.

Rientrano in questo ambito sistemi di raccolta dati in tempo reale, piattaforme per il monitoraggio energetico, strumenti di fleet e fuel management, software per la supervisione degli impianti e applicazioni dedicate all’integrazione delle informazioni provenienti da macchinari, siti produttivi e sistemi gestionali.

Questo approccio permette inoltre di mettere in relazione dati operativi, energetici e ambientali all’interno di un unico ecosistema informativo, migliorando la capacità di analisi e supportando processi decisionali più efficaci.

Iperammortamento: requisiti per accedere all’agevolazione

Per beneficiare dell’iperammortamento non è sufficiente acquistare un bene tecnologicamente avanzato.

I beni devono rispettare alcuni requisiti fondamentali previsti dalla normativa. Il primo riguarda l’interconnessione. Il bene deve essere in grado di scambiare dati con il sistema aziendale di gestione della produzione o con la rete di fornitura.

Il secondo requisito riguarda la natura dell’investimento, che deve riferirsi a beni strumentali nuovi destinati all’attività d’impresa.

Infine, è necessario conservare tutta la documentazione richiesta per dimostrare il corretto utilizzo dell’agevolazione e il possesso dei requisiti previsti.

Perizia Industria 4.0 e procedura di accesso

La documentazione rappresenta uno degli aspetti più importanti dell’intero processo.

La conformità dei beni e il possesso dei requisiti richiesti devono essere attestati attraverso una perizia tecnica asseverata oppure mediante una certificazione rilasciata da un ente accreditato.

Quando serve la perizia Industria 4.0

La perizia ha il compito di verificare che il bene possieda le caratteristiche tecniche previste dalla normativa e che sia correttamente interconnesso ai sistemi aziendali.

Accanto alla perizia tecnica è inoltre richiesta una certificazione contabile che attesti l’effettivo sostenimento delle spese agevolabili.

La procedura di accesso prevede l’invio delle comunicazioni tramite la piattaforma del Gestore dei Servizi Energetici (GSE), che gestisce prenotazione, conferma e completamento degli investimenti.

Nuova Sabatini 2026: come funziona e quali sono le differenze con l’iperammortamento

La Nuova Sabatini e l’iperammortamento perseguono lo stesso obiettivo, sostenere gli investimenti delle imprese, ma attraverso strumenti differenti.

L’iperammortamento genera un beneficio fiscale grazie alla maggiorazione del costo del bene e delle relative quote di ammortamento.

La Nuova Sabatini, invece, sostiene l’acquisto di beni strumentali attraverso un contributo collegato ai finanziamenti ottenuti dall’impresa.

Le due misure possono risultare complementari e contribuire a sostenere percorsi di innovazione, digitalizzazione e ammodernamento tecnologico.

FAQ sull’iperammortamento

Chi può accedere all’iperammortamento?

Tutte le imprese residenti e le stabili organizzazioni con sede in Italia possono accedere alla misura, indipendentemente da dimensione, settore e forma giuridica.

I software rientrano tra i beni agevolabili?

Sì. L’agevolazione comprende anche software e beni immateriali funzionali alla trasformazione digitale delle imprese.

I sistemi di monitoraggio energetico sono ammessi?

I sistemi dedicati al monitoraggio consumi elettrici industriali, alla raccolta dati e alla gestione energetica possono rientrare tra gli investimenti agevolabili se rispettano i requisiti previsti dalla normativa.

Quando è necessaria la perizia Industria 4.0?

La perizia o la certificazione equivalente serve a dimostrare il possesso dei requisiti tecnici richiesti e l’avvenuta interconnessione del bene.

L’iperammortamento è cumulabile con la Nuova Sabatini?

La cumulabilità deve essere verificata caso per caso sulla base delle disposizioni applicabili e delle caratteristiche dell’investimento.

Vuoi approfondire la normativa?

Consulta il testo del decreto attuativo del 7 maggio 2026 che disciplina requisiti, beni agevolabili e modalità di accesso all’iperammortamento.

In sintesi

Il nuovo iperammortamento rappresenta un’opportunità per accelerare investimenti in tecnologie digitali, sistemi di raccolta dati, monitoraggio energetico, integrazione dei processi industriali e piattaforme software dedicate alla gestione delle informazioni aziendali.

Tra gli investimenti che possono beneficiare dell’agevolazione rientrano sistemi per il monitoraggio energetico e dei consumi, piattaforme per la raccolta e l’integrazione dei dati aziendali, software dedicati alla sostenibilità, alla Carbon Footprint e al Digital Product Passport, oltre a soluzioni che favoriscono la convergenza tra sistemi IT e OT. Queste tecnologie consentono di migliorare il controllo dei processi, la tracciabilità delle informazioni e la capacità di lettura delle performance aziendali.

Per ottenere il massimo valore dall’agevolazione è fondamentale verificare l’ammissibilità dei beni, il rispetto dei requisiti di interconnessione e la corretta predisposizione della documentazione tecnica richiesta dalla normativa.

Illustrazione isometrica dedicata all’economia circolare: una scatola con simbolo del riciclo, sacchetti, contenitori e imballaggi sostenibili circondati da alberi e figure umane. L’immagine rappresenta la progettazione, il recupero e il riutilizzo degli imballaggi previsti dal Regolamento europeo PPWR.

PPWR: cosa cambia per gli imballaggi, tra scadenze, divieti e nuovi requisiti

Il Regolamento europeo sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, conosciuto come PPWR, introduce nuove regole per la progettazione, l’utilizzo e la gestione degli imballaggi immessi sul mercato dell’Unione Europea. 

Per le aziende, il tema non riguarda solo l’adeguamento a una nuova norma. Riguarda anche la capacità di conoscere meglio gli imballaggi utilizzati, raccogliere informazioni tecniche attendibili, coinvolgere i fornitori e valutare per tempo eventuali interventi su materiali, formati, etichettatura imballaggi e documentazione. 

Il PPWR è entrato in vigore l’11 febbraio 2025 e la sua applicazione generale è prevista dal 12 agosto 2026. Alcuni requisiti avranno però un’applicazione progressiva, con scadenze successive legate, tra gli altri aspetti, alla riciclabilità, al contenuto riciclato, alla minimizzazione degli imballaggi e ad alcune limitazioni specifiche per determinati formati e settori. 

Per questo motivo, il primo passo utile per un’impresa non è modificare tutto il packaging in modo immediato, ma costruire una lettura ordinata degli imballaggi già in uso: quali sono, da quali materiali sono composti, a quale funzione rispondono, quali dati sono disponibili e quali aspetti richiedono un approfondimento. 

Cos’è il PPWR  

Il PPWR, acronimo di Packaging and Packaging Waste Regulation, è il nuovo Regolamento UE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio. 

A differenza di una direttiva, un regolamento europeo è direttamente applicabile negli Stati membri, secondo le tempistiche previste dal testo normativo. L’obiettivo è rendere più armonizzate le regole sugli imballaggi all’interno del mercato europeo, riducendo le differenze tra i singoli ordinamenti nazionali. 

Il Regolamento riguarda tutti gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, indipendentemente dal materiale o dall’origine. Interviene lungo l’intero ciclo di vita dell’imballaggio: dalla progettazione alla composizione, dalla riutilizzabilità alla riciclabilità, fino alla gestione del fine vita. 

In termini pratici, il PPWR porta le aziende a osservare il packaging con maggiore attenzione tecnica. L’imballaggio non viene valutato solo per la sua funzione commerciale, logistica o protettiva, ma anche per le sue caratteristiche ambientali, per la disponibilità di dati a supporto e per la conformità ai requisiti europei. 

PPWR vs Direttiva 94/62/CE (Direttiva imballaggi): qual è la differenza? 

La Direttiva 94/62/CE ha definito per anni il quadro europeo sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, lasciando però agli Stati membri il compito di recepirla nelle rispettive normative nazionali. Il PPWR introduce invece un Regolamento direttamente applicabile, con regole più armonizzate a livello UE. La differenza principale riguarda quindi l’approccio: meno frammentazione tra Paesi e requisiti più strutturati su progettazione, riciclabilità, contenuto riciclato, riduzione degli imballaggi, etichettatura e gestione del fine vita. 

Il PPWR sostituisce l’EPR? Facciamo chiarezza 

Il PPWR non sostituisce l’EPR, cioè la responsabilità estesa del produttore. L’EPR resta il principio attraverso cui chi immette imballaggi sul mercato contribuisce alla gestione del loro fine vita, secondo regole e sistemi che possono variare nei diversi Paesi. Il PPWR interviene invece sui requisiti di progettazione degli imballaggi e punta a rendere più uniforme il quadro europeo. Per le aziende, questo significa che la conformità PPWR e gli obblighi EPR dovranno essere letti insieme, soprattutto quando si opera su più mercati UE. 

Perché il PPWR riguarda molte aziende, non solo i produttori di imballaggi 

Un aspetto importante del PPWR è la sua ampiezza. 

Il Regolamento non riguarda solo le imprese che producono fisicamente imballaggi. Può interessare anche chi utilizza imballaggi per confezionare prodotti, chi importa prodotti già imballati, chi distribuisce merci, chi vende online e chi gestisce attività di logistica o fulfillment. 

Molte aziende, pur non appartenendo al settore del packaging, utilizzano ogni giorno imballaggi per la vendita, imballaggi multipli o imballaggi per il trasporto.. Si pensi, ad esempio, a imprese alimentari, cosmetiche, farmaceutiche, manifatturiere, retail, e-commerce o aziende che distribuiscono prodotti su più mercati. 

Per queste realtà, il punto non è diventare esperti di normativa sugli imballaggi. Il punto è capire quali elementi del proprio packaging devono essere verificati e quali informazioni devono essere disponibili. 

Tra le domande iniziali che un’azienda dovrebbe porsi ci sono: 

  • Quali imballaggi utilizziamo oggi? 
  • Si tratta di imballaggi per la vendita, imballaggi multipli o imballaggi per il trasporto? 
  • Quali materiali li compongono? 
  • Abbiamo dati aggiornati su peso, composizione, contenuto riciclato e riciclabilità? 
  • I fornitori sono in grado di fornire documentazione tecnica adeguata? 
  • Le informazioni presenti in etichetta sono coerenti con i requisiti applicabili? 
  • Esistono imballaggi sovradimensionati o componenti non strettamente funzionali? 

Queste domande permettono di spostare il tema da un piano generale a un piano operativo. 

I principali requisiti PPWR da conoscere 

Il PPWR introduce diversi requisiti che avranno impatti differenti a seconda del tipo di imballaggio, del materiale utilizzato, del settore e del ruolo dell’azienda nella filiera. 

Tra le aree più rilevanti rientrano riciclabilità, contenuto riciclato, riduzione degli imballaggi, etichettatura, sostanze soggette a restrizione e sistemi di riuso. 

Riciclabilità degli imballaggi 

Uno degli obiettivi centrali del PPWR è favorire la riciclabilità degli imballaggi immessi sul mercato europeo. 

Questo significa che la riciclabilità non potrà essere considerata solo come una dichiarazione generica. Sarà necessario valutare la progettazione dell’imballaggio, la compatibilità dei materiali, la presenza di componenti che possono ostacolare il riciclo e la possibilità che l’imballaggio sia effettivamente gestito nei processi di raccolta, selezione e riciclo. 

Per le aziende, questo comporta una verifica tecnica sui packaging esistenti e, dove necessario, una revisione del design o dei materiali utilizzati. 

L’attenzione alla riciclabilità parte dalle scelte di packaging design. Colori, accoppiamenti, etichette, colle, chiusure, rivestimenti e componenti accessorie possono incidere sulla corretta gestione dell’imballaggio a fine vita. 

Contenuto riciclato negli imballaggi 

Il PPWR prevede requisiti legati all’utilizzo di contenuto riciclato, con particolare attenzione agli imballaggi in plastica. 

Per molte aziende questo tema richiederà un confronto con fornitori e produttori di materiali, perché la disponibilità di plastica riciclata idonea può variare in base alla tipologia di imballaggio, alla destinazione d’uso e ai requisiti tecnici o igienico-sanitari applicabili. 

Il punto operativo è duplice: da un lato occorre capire se gli imballaggi attualmente utilizzati contengono materiale riciclato; dall’altro bisogna raccogliere dati e documenti che permettano di dimostrarlo. 

Anche in questo caso, il tema non riguarda solo la scelta di un materiale diverso, ma la qualità delle informazioni disponibili lungo la filiera. 

Riduzione degli imballaggi e minimizzazione 

Il PPWR interviene anche sulla riduzione degli imballaggi e sulla limitazione di soluzioni sovradimensionate o non funzionali. 

Per le aziende, questo può tradursi in una valutazione degli imballaggi utilizzati rispetto alla funzione che devono svolgere: protezione del prodotto, sicurezza, conservazione, trasporto, informazione al consumatore, esigenze normative o tecniche. 

Un imballaggio può essere necessario, ma deve essere proporzionato alla sua funzione. Per questo diventa utile analizzare eventuali eccessi di materiale, formati troppo ampi, spazi vuoti non giustificati o elementi progettuali che aumentano il volume percepito senza una reale esigenza tecnica. 

Il tema è particolarmente rilevante per trasporto, distribuzione ed e-commerce, dove la gestione dello spazio vuoto può incidere sia sulla conformità sia sull’efficienza logistica. 

Etichettatura e informazioni ambientali 

Il PPWR prevede anche un rafforzamento delle informazioni a supporto della corretta gestione degli imballaggi. 

L’etichettatura non è solo un tema grafico. Coinvolge informazioni ambientali, corretto conferimento, identificazione dei materiali e coerenza tra ciò che viene comunicato e ciò che può essere dimostrato. 

Per questo motivo, è importante verificare che le informazioni ambientali riportate su packaging, etichette e materiali commerciali siano supportate da dati attendibili e conformi ai principi della corretta comunicazione ambientale.

Un’etichetta efficace deve essere chiara per l’utilizzatore finale, ma anche fondata su dati corretti. Dichiarazioni ambientali vaghe o non supportate possono esporre l’azienda a rischi reputazionali e normativi, soprattutto in un contesto europeo sempre più attento alla comunicazione ambientale. 

Sostanze soggette a restrizione 

Il Regolamento affronta anche il tema delle sostanze di preoccupazione presenti negli imballaggi, con particolare attenzione ad alcuni utilizzi e materiali. 

Per le imprese, questo rende importante conoscere la composizione degli imballaggi e verificare, con il supporto dei fornitori e laboratori specializzati, la presenza di eventuali sostanze soggette a limiti o restrizioni. 

La verifica non dovrebbe limitarsi al materiale principale. In alcuni casi possono essere rilevanti anche inchiostri, rivestimenti, adesivi, trattamenti superficiali, componenti accessorie o materiali a contatto con alimenti. 

Riuso e sistemi ricaricabili 

Il PPWR promuove anche soluzioni di riuso e, per alcune categorie, sistemi riutilizzabili o ricaricabili. 

Non tutte le aziende saranno coinvolte nello stesso modo. La rilevanza del tema dipende dal settore, dal tipo di prodotto, dal canale di vendita e dalla funzione dell’imballaggio. 

Anche quando il riuso non rappresenta l’intervento immediato più adatto, può essere utile valutare quali packaging potrebbero essere ripensati in una logica di maggiore durabilità, recupero o integrazione con modelli distributivi più circolari. 

Documentazione tecnica PPWR: i dati sugli imballaggi 

Una delle difficoltà principali per le aziende non sarà solo interpretare il PPWR, ma raccogliere e organizzare le informazioni necessarie. 

Molte imprese utilizzano imballaggi acquistati da fornitori diversi, modificati nel tempo, gestiti da funzioni aziendali differenti o documentati in modo non uniforme. Le informazioni possono essere presenti in schede tecniche, dichiarazioni dei fornitori, file interni, sistemi gestionali, documenti qualità o materiali di marketing. 

Prepararsi al PPWR significa quindi costruire una base informativa più chiara. 

Tra i dati da raccogliere possono rientrare: 

  • materiale o materiali che compongono l’imballaggio; 
  • peso e formato; 
  • funzione dell’imballaggio; 
  • presenza di componenti separate o accoppiate; 
  • contenuto riciclato, se presente; 
  • informazioni sulla riciclabilità; 
  • eventuali certificazioni o dichiarazioni tecniche; 
  • dati forniti dai produttori di materiali o imballaggi; 
  • informazioni utili per etichettatura e conferimento; 
  • documentazione collegata alla conformità. 

Questa attività può sembrare preliminare, ma è uno dei passaggi più importanti. Senza dati ordinati, diventa difficile capire quali imballaggi siano già adeguati, quali richiedano un approfondimento e quali possano necessitare di modifiche. 

PPWR: scadenze e roadmap

Il PPWR prevede un’applicazione progressiva. Alcune date sono già centrali per impostare un percorso di lavoro. 

11 febbraio 2025: entrata in vigore del Regolamento PPWR 

Il Regolamento è entrato formalmente in vigore l’11 febbraio 2025. Da questa data parte il percorso di applicazione del nuovo quadro europeo sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio. 

12 agosto 2026: applicazione generale del PPWR 

Il 12 agosto 2026 è prevista l’applicazione generale delle disposizioni del PPWR. 

Questa data è importante perché segna il passaggio dalla pubblicazione del Regolamento alla sua applicazione operativa nel mercato europeo. 

2028: prime scadenze operative da monitorare 

Dal 2028 inizieranno a diventare rilevanti alcune scadenze operative collegate, tra gli altri aspetti, a informazioni, etichettatura e requisiti da verificare in base al testo applicabile. 

Per le aziende, questa fase richiederà attenzione soprattutto sul piano documentale e organizzativo. 

2030: anno chiave per diversi requisiti sugli imballaggi 

Il 2030 rappresenta una data centrale per diversi requisiti legati alla riciclabilità, al contenuto riciclato, alla riduzione di alcune tipologie di imballaggio e all’evoluzione dei sistemi di gestione. 

È una scadenza che può sembrare lontana, ma alcuni interventi su packaging, fornitori, materiali e linee produttive possono richiedere tempi di valutazione e implementazione significativi. 

2035-2040: rafforzamento progressivo degli obiettivi 

Gli anni successivi porteranno un progressivo rafforzamento di alcuni obiettivi e target. 

Per questo è utile impostare il lavoro non come un intervento una tantum, ma come un percorso di monitoraggio e aggiornamento nel tempo. 

Checklist per aziende: come prepararsi al PPWR 

Un percorso di preparazione al PPWR può partire da alcune verifiche essenziali. Queste attività richiedono fin dall’inizio il coinvolgimento dei fornitori, perché molte informazioni necessarie alla valutazione degli imballaggi dipendono da dati tecnici, dichiarazioni e documentazione disponibili lungo la filiera. 

  • La prima è mappare tutti gli imballaggi utilizzati dall’azienda, distinguendo tra imballaggi per la vendita, imballaggi multipli e imballaggi per il trasporto.  
  • La seconda è raccogliere le informazioni tecniche disponibili: materiali, peso, formato, componenti, destinazione d’uso, mercati di riferimento e documentazione fornita dai produttori.  
  • La terza è verificare la riciclabilità degli imballaggi, individuando eventuali criticità progettuali o materiali che potrebbero rendere più complesso il riciclo.  
  • La quarta è analizzare la presenza di contenuto riciclato, soprattutto negli imballaggi in plastica, e capire se sono disponibili dati documentati a supporto.  
  • La quinta è valutare eventuali elementi di sovraimballaggio, spazio vuoto o componenti non funzionali.  
  • La sesta è controllare etichettatura, marcature e informazioni ambientali, verificando che siano coerenti, aggiornate e supportate da evidenze.  
  • La settima è identificare le priorità: non tutti gli imballaggi avranno lo stesso livello di rischio o urgenza. Alcuni potranno essere già allineati, altri richiederanno integrazioni documentali, altri ancora potranno richiedere modifiche più rilevanti.  
  • L’ottava è monitorare gli aggiornamenti applicativi, perché alcuni aspetti tecnici saranno definiti o chiariti attraverso ulteriori atti, linee guida e documenti di supporto.  

In questo percorso, il rapporto con i fornitori non dovrebbe limitarsi alla semplice richiesta di documenti. La conformità al PPWR può diventare l’occasione per costruire una collaborazione più strutturata, basata sulla condivisione di dati, sulla verifica tecnica degli imballaggi e su un dialogo continuo tra azienda, partner produttivi e filiera. 

Consulenza adeguamento PPWR: il supporto di Tecno per le aziende 

Prepararsi al PPWR significa capire, prima di tutto, come sono fatti e gestiti gli imballaggi già utilizzati dall’azienda. Il supporto di Tecno parte da una valutazione tecnica di materiali, formati, riciclabilità, contenuto riciclato, etichettatura e documentazione disponibile, per individuare eventuali dati mancanti e priorità di adeguamento. L’attività può includere anche la verifica delle informazioni ambientali presenti su etichette, schede prodotto e materiali di comunicazione, così da evitare claim generici o non supportati da evidenze. In questo modo, l’azienda può affrontare i requisiti del Regolamento con un percorso chiaro, costruito sulle caratteristiche reali dei propri imballaggi e sulle esigenze operative della filiera. 

Illustrazione 3D su sfondo blu dedicata a DoP, DoPC, marcatura CE ed EPD nel nuovo CPR prodotti da costruzione, con blocchi in calcestruzzo, documenti tecnici e simboli legati a sostenibilità e conformità ambientale.

DoP, DoPC, marcatura CE ed EPD: il nuovo linguaggio dei prodotti da costruzione 

La DoP dichiarazione di prestazione è uno dei documenti centrali nel settore dei prodotti da costruzione e rappresenta il punto di partenza per comprendere le novità introdotte dal nuovo Regolamento CPR UE 2024/3110.

Negli ultimi anni, termini come marcatura CE, EPD, LCA e oggi anche DoPC sono entrati sempre più spesso nei processi di progettazione, produzione e commercializzazione dei materiali edilizi. Tuttavia, questi strumenti vengono ancora confusi tra loro oppure interpretati come equivalenti, quando in realtà svolgono funzioni molto diverse.

Il nuovo CPR modifica profondamente questo scenario. Non cambia soltanto la documentazione richiesta ai produttori, ma anche il modo in cui dati tecnici, prestazioni ambientali e informazioni di conformità vengono raccolti, organizzati e condivisi lungo la filiera.

In particolare, il regolamento introduce:

  • la progressiva sostituzione della DoP con la nuova DoPC;
  • una maggiore integrazione dei dati ambientali;
  • il collegamento con il Digital Product Passport;
  • un ecosistema digitale più trasparente e tracciabile.

In questo articolo analizziamo le differenze tra DoP, DoPC, marcatura CE ed EPD, chiarendo il ruolo di ciascuno strumento e cosa cambia concretamente per le aziende del settore costruzioni.

DoP dichiarazione di prestazione: cos’è e perché è importante

La DoP dichiarazione di prestazione (Declaration of Performance) è il documento introdotto dal precedente CPR 305/2011 attraverso cui il produttore dichiara le prestazioni essenziali di un prodotto da costruzione.

La DoP accompagna la marcatura CE prodotti da costruzione e contiene informazioni come:

  • identificazione del prodotto;
  • destinazione d’uso;
  • caratteristiche tecniche;
  • prestazioni dichiarate secondo norme armonizzate;
  • dati del produttore.

Per anni la DoP ha rappresentato il principale strumento di trasparenza tecnica nel settore edilizio. Tuttavia, il nuovo CPR introduce un’evoluzione importante: il passaggio dalla DoP alla DoPC.

DoPC prodotti da costruzione: cosa cambia con il nuovo CPR

Con il Regolamento UE 2024/3110, la tradizionale dichiarazione di prestazione viene sostituita dalla DoPC, cioè la Declaration of Performance and Conformity.

La novità è significativa perché il documento non si limita più a dichiarare le prestazioni tecniche del prodotto, ma incorpora anche aspetti di conformità normativa e dati ambientali sempre più strutturati.

La DoPC nasce per inserirsi in un ecosistema digitale più ampio che comprende:

  • Digital Product Passport (DPP);
  • tracciabilità digitale dei dati;
  • informazioni ambientali verificabili;
  • interoperabilità tra operatori della filiera.

Per approfondire il rapporto tra DoPC e passaporto digitale, puoi leggere anche l’articolo “DoPC e passaporto digitale prodotti nel nuovo CPR 2024/3110”.

DoP marcatura CE: qual è la differenza reale

Online si trova spesso una spiegazione molto semplificata del rapporto tra DoP marcatura CE, ma nel nuovo contesto normativo questa distinzione diventa più articolata.

La marcatura CE non è un documento. È il simbolo che indica la conformità del prodotto ai requisiti europei applicabili.

La DoP, invece, era il documento tecnico che supportava quella marcatura.

Con il nuovo CPR:

  • la marcatura CE prodotti da costruzione continua a esistere;
  • la DoP evolve nella nuova DoPC;
  • aumenta il peso delle informazioni ambientali e digitali associate al prodotto.

La marcatura CE identifica la conformità normativa

La marcatura CE consente la commercializzazione del prodotto nel mercato europeo e segnala che il produttore ha rispettato le procedure previste dal CPR.

Non rappresenta però una certificazione ambientale né una valutazione di sostenibilità del prodotto.

La DoPC raccoglie dati più estesi rispetto alla vecchia DoP

La nuova DoPC amplia il livello informativo richiesto ai produttori. Oltre agli aspetti tecnici, il documento si collega a:

  • dati ambientali;
  • tracciabilità;
  • digitalizzazione della filiera;
  • informazioni lungo il ciclo di vita del prodotto.

Il nuovo CPR spinge verso un ecosistema digitale

Il regolamento non introduce solo nuovi documenti, ma un nuovo modello di gestione delle informazioni.

L’obiettivo è rendere i dati:

  • più accessibili;
  • più verificabili;
  • più interoperabili tra progettisti, produttori, stazioni appaltanti e operatori del mercato.

Dichiarazione ambientale di prodotto EPD: cosa la distingue da DoPC e marcatura CE

Uno degli errori più comuni consiste nel confondere la dichiarazione ambientale di prodotto EPD con la marcatura CE o con la DoPC.

In realtà, hanno funzioni completamente diverse.

L’EPD è una dichiarazione ambientale basata su uno studio LCA (Life Cycle Assessment) e serve a comunicare dati ambientali misurabili relativi al ciclo di vita del prodotto.

L’EPD può includere informazioni come:

  • emissioni di CO2;
  • consumo energetico;
  • utilizzo di risorse;
  • produzione di rifiuti;
  • impatti ambientali lungo il ciclo di vita.

La marcatura CE e la DoPC riguardano invece conformità e prestazioni regolamentate.

Oggi, però, questi strumenti iniziano a dialogare sempre di più.

Nel nuovo CPR, infatti:

  • i dati ambientali diventano più rilevanti;
  • gli studi LCA acquistano centralità;
  • le dichiarazioni EPD possono alimentare parte delle informazioni richieste dal nuovo ecosistema digitale.

Per approfondire questo tema puoi leggere anche l’articolo “EPD e nuovo CPR prodotti da costruzione: obblighi, dati ambientali e adeguamento”.

DoP ed EPD nel nuovo CPR: perché prepararsi ora

Molte aziende cercano ancora online informazioni sulla DoP dichiarazione di prestazione e sui requisiti legati alla conformità dei prodotti da costruzione. Oggi, però, il contesto normativo sta rapidamente evolvendo.

Il nuovo CPR introduce un modello più articolato, in cui prestazioni tecniche, dati ambientali e tracciabilità digitale iniziano a dialogare tra loro in modo sempre più strutturato.

Per questo prepararsi significa:

  • riorganizzare i dati di prodotto;
  • rafforzare la raccolta delle informazioni ambientali;
  • sviluppare studi LCA;
  • valutare percorsi EPD;
  • digitalizzare documentazione e tracciabilità.

Le imprese che iniziano ora questo percorso avranno maggiore capacità di adattamento rispetto ai futuri obblighi del CPR 2024/3110.

Il nuovo regolamento non riguarda soltanto la conformità normativa: introduce un modello in cui dati tecnici, informazioni ambientali e strumenti digitali diventano parte integrante del prodotto da costruzione lungo tutta la filiera.

FAQ

La DoP esisterà ancora con il nuovo CPR?

La DoP verrà progressivamente sostituita dalla DoPC (Declaration of Performance and Conformity) introdotta dal CPR UE 2024/3110.

La marcatura CE è una certificazione ambientale?

No. La marcatura CE indica la conformità del prodotto ai requisiti europei applicabili, ma non misura la sostenibilità ambientale del prodotto.

Qual è la differenza tra EPD e DoPC?

La DoPC riguarda prestazioni e conformità del prodotto da costruzione. L’EPD è invece una dichiarazione ambientale basata su uno studio LCA.

L’EPD sarà obbligatoria con il nuovo CPR?

Il nuovo regolamento aumenta il peso dei dati ambientali e degli studi LCA, rendendo le EPD sempre più rilevanti per il settore costruzioni.

Perché il DoPC è collegato al passaporto digitale prodotti?

Perché il nuovo CPR crea un ecosistema digitale in cui le informazioni di prodotto diventano accessibili, tracciabili e condivisibili lungo tutta la filiera.

Illustrazione isometrica sul passaporto digitale prodotti nel nuovo CPR 2024/3110. L’immagine mostra un prodotto prefabbricato in calcestruzzo collegato a DoPC, Digital Product Passport, EPD e LCA, con dati ambientali, emissioni di CO2, tracciabilità e accesso digitale alle informazioni lungo la filiera.

DoPC e passaporto digitale prodotti nel nuovo CPR 2024/3110

Il nuovo Regolamento UE 2024/3110 sui prodotti da costruzione sta introducendo un cambiamento che va oltre la semplice conformità normativa. Il punto centrale non riguarda soltanto nuovi documenti o procedure, ma il modo in cui le aziende dovranno raccogliere, organizzare e condividere i dati tecnici e ambientali dei propri prodotti.

In questo scenario emergono due elementi strettamente collegati: il DoPC e il Digital Product Passport (DPP), cioè il passaporto digitale dei prodotti.

Il nuovo CPR costruisce infatti un ecosistema digitale in cui:

  • il DoPC diventa il documento ufficiale di dichiarazione;
  • il Digital Product Passport rappresenta il contenitore digitale dei dati;
  • le informazioni ambientali alimentano entrambi i sistemi;
  • strumenti come EPD e LCA diventano fondamentali per supportare le informazioni richieste dal regolamento.

Per molte aziende del settore costruzioni questo significa iniziare a trattare il dato ambientale come parte integrante della documentazione tecnica del prodotto.

DoPC: cosa cambia rispetto alla dichiarazione di prestazione

Il DoPC rappresenta l’evoluzione della tradizionale dichiarazione di prestazione (DoP) prevista dal precedente CPR europeo.

Con il nuovo regolamento, il documento amplia il proprio perimetro e integra progressivamente informazioni ambientali, dati di sostenibilità e contenuti collegati alla circolarità dei materiali.

Il cambiamento più importante riguarda proprio il ruolo del dato ambientale. Il prodotto da costruzione non viene più valutato soltanto per le sue prestazioni tecniche, ma anche per gli impatti generati lungo il ciclo di vita.

Per i produttori questo comporta una gestione più strutturata delle informazioni relative a:

  • emissioni di CO2;
  • utilizzo delle risorse;
  • composizione dei materiali;
  • prestazioni ambientali;
  • dati di tracciabilità.

Il DoPC diventa quindi un documento più ampio e più integrato rispetto alla precedente dichiarazione di prestazione.

Cos’è il passaporto digitale prodotti

Il Digital Product Passport, o passaporto digitale dei prodotti, è il sistema digitale che raccoglie e rende accessibili le informazioni associate ai prodotti da costruzione.

Nel nuovo CPR il DPP funziona come un ambiente digitale consultabile lungo tutta la filiera, attraverso strumenti come QR code, database o piattaforme online dedicate.

Al suo interno potranno essere presenti:

  • dati tecnici;
  • documentazione normativa;
  • dichiarazioni ambientali;
  • informazioni sulla composizione;
  • istruzioni di utilizzo;
  • dati di sostenibilità;
  • informazioni di conformità.

L’obiettivo è creare una gestione più trasparente e tracciabile delle informazioni, facilitando la consultazione dei dati tra produttori, progettisti, distributori, imprese e stazioni appaltanti.

Il collegamento tra DoPC e Digital Product Passport

Il legame tra DoPC e Digital Product Passport è uno degli aspetti più rilevanti introdotti dal nuovo CPR 2024/3110.

Nel nuovo ecosistema europeo:

  • il DoPC rappresenta il documento ufficiale di dichiarazione;
  • il DPP diventa il veicolo digitale attraverso cui le informazioni vengono condivise;
  • i dati ambientali diventano parte integrante della documentazione tecnica.

Questo significa che il passaporto digitale prodotti non sostituisce il DoPC, ma ne amplia accessibilità, consultazione e integrazione digitale.

Per il settore costruzioni si tratta di un passaggio importante, perché introduce una gestione più continua e strutturata delle informazioni lungo l’intera supply chain edilizia.

EPD e LCA: perché diventano sempre più importanti

Nel nuovo CPR strumenti come EPD e LCA assumono un ruolo sempre più centrale perché forniscono i dati ambientali necessari per alimentare sia il DoPC sia il Digital Product Passport.

La LCA (Life Cycle Assessment) permette di analizzare gli impatti ambientali di un prodotto lungo tutto il ciclo di vita:

  • estrazione delle materie prime;
  • produzione;
  • trasporto;
  • utilizzo;
  • fine vita;
  • recupero o smaltimento.

L’EPD (Environmental Product Declaration) traduce questi dati in una dichiarazione ambientale standardizzata e verificabile.

Questo tema diventa particolarmente rilevante per produttori di prefabbricati in calcestruzzo e materiali ad alta intensità emissiva, chiamati sempre più spesso a supportare le proprie performance ambientali con dati comparabili e documentati.

Se vuoi approfondire il ruolo delle dichiarazioni ambientali nel nuovo quadro normativo europeo, puoi leggere anche l’articolo “EPD e nuovo CPR prodotti da costruzione: obblighi, dati ambientali e adeguamento”.

Perché prepararsi ora conviene alle aziende

Anche se molte disposizioni del regolamento entreranno in vigore in modo progressivo, il lavoro necessario per strutturare i dati richiede tempo.

Molte aziende oggi possiedono informazioni tecniche distribuite tra reparti differenti, dati ambientali incompleti oppure documentazione non ancora digitalizzata.

Il nuovo CPR spinge invece verso una gestione più integrata e accessibile delle informazioni di prodotto.

Prepararsi ora significa iniziare attività di:

  • raccolta dati ambientali;
  • studi LCA;
  • sviluppo di EPD;
  • digitalizzazione documentale;
  • revisione delle informazioni tecniche;
  • organizzazione dei dati di prodotto.

Questo approccio permette di affrontare con maggiore continuità l’evoluzione normativa e le richieste sempre più frequenti di progettisti, stazioni appaltanti e supply chain internazionali.

Il nuovo CPR trasforma il dato ambientale in informazione tecnica

Uno degli aspetti più importanti del nuovo regolamento europeo è che il dato ambientale entra progressivamente nella documentazione tecnica del prodotto.

La sostenibilità non viene più trattata come elemento separato o puramente comunicativo, ma come parte integrante delle informazioni richieste lungo la filiera edilizia.

Per questo motivo strumenti come DoPC, Digital Product Passport, EPD e LCA diventano sempre più collegati tra loro.

Per le aziende del settore costruzioni, prepararsi oggi significa costruire dati più solidi, processi più organizzati e una maggiore capacità di risposta rispetto alle richieste del mercato europeo.

FAQ su DoPC e passaporto digitale prodotti

Cos’è il DoPC nel nuovo CPR 2024/3110?

Il DoPC è l’evoluzione della dichiarazione di prestazione prevista dal precedente CPR europeo. Include informazioni più ampie su sostenibilità, dati ambientali e ciclo di vita dei prodotti da costruzione.

Cos’è il passaporto digitale dei prodotti?

Il Digital Product Passport (DPP) è il sistema digitale che raccoglie e rende accessibili dati tecnici, ambientali e normativi dei prodotti lungo la filiera.

Qual è il collegamento tra DoPC e DPP?

Nel nuovo CPR, il DoPC rappresenta il documento ufficiale di dichiarazione, mentre il passaporto digitale prodotti diventa il sistema digitale attraverso cui queste informazioni vengono condivise e consultate.

Perché EPD e LCA sono importanti nel nuovo regolamento?

Le EPD e gli studi LCA forniscono i dati ambientali necessari per supportare le informazioni richieste da DoPC e DPP, rendendo le performance ambientali più verificabili e confrontabili.

Il passaporto digitale prodotti sarà obbligatorio?

Il nuovo CPR introduce progressivamente il DPP all’interno del sistema europeo dei prodotti da costruzione. Le modalità applicative verranno definite attraverso successivi atti delegati europei.

Perché conviene iniziare subito a raccogliere dati ambientali?

Perché la gestione delle informazioni ambientali richiede tempo, organizzazione e processi strutturati. Iniziare ora permette alle aziende di prepararsi gradualmente alle future richieste normative e di mercato.

Illustrazione isometrica sul nuovo regolamento prodotti da costruzione: edificio prefabbricato in calcestruzzo, gru, simboli di economia circolare, documento EPD e indicatori ambientali legati ad analisi LCA e CPR costruzioni.

EPD e nuovo CPR prodotti da costruzione: obblighi, dati ambientali e adeguamento

Il nuovo regolamento prodotti da costruzione introdotto dall’Unione Europea cambia il modo in cui le aziende del settore edilizio dovranno raccogliere, gestire e comunicare i dati ambientali legati ai materiali da costruzione.

Con il Regolamento UE 2024/3110, che sostituisce progressivamente il precedente CPR del 2011, la sostenibilità entra infatti in modo molto più strutturato all’interno delle logiche di progettazione, produzione e commercializzazione dei prodotti da costruzione.

Il tema non riguarda soltanto marcatura CE e conformità tecnica. Il nuovo CPR prodotti da costruzione introduce un’attenzione molto più forte verso:

  • prestazioni ambientali;
  • tracciabilità dei materiali;
  • digitalizzazione delle informazioni;
  • ciclo di vita dei prodotti;
  • raccolta dei dati ambientali.

In questo scenario, strumenti come EPD di prodotto e studi LCA diventano sempre più centrali, soprattutto per aziende che producono prefabbricati in calcestruzzo e materiali destinati al comparto edilizio.

In questo articolo vedremo cosa cambia con il nuovo regolamento prodotti da costruzione, perché i dati ambientali assumono un ruolo strategico e quali vantaggi può offrire un percorso basato su EPD e analisi LCA.

Regolamento prodotti da costruzione: cosa cambia con il CPR UE 2024/3110

Il nuovo regolamento prodotti da costruzione aggiorna il quadro normativo europeo che disciplina l’immissione sul mercato dei materiali destinati all’edilizia.

Uno degli aspetti più rilevanti riguarda il fatto che la sostenibilità ambientale non viene più trattata come elemento accessorio, ma entra direttamente tra i requisiti che influenzano valutazione e comunicazione delle prestazioni dei prodotti.

Rispetto alla precedente direttiva prodotti da costruzione e al CPR del 2011, il nuovo regolamento amplia in modo significativo il ruolo dei dati ambientali e introduce strumenti pensati per rendere le informazioni più leggibili, verificabili e digitalizzate.

Tra gli elementi più rilevanti troviamo:

  • maggiore attenzione all’intero ciclo di vita dei materiali;
  • introduzione progressiva del Digital Product Passport;
  • integrazione dei dati ambientali nelle informazioni di prodotto;
  • maggiore armonizzazione dei requisiti europei;
  • centralità delle dichiarazioni ambientali.

Per molte aziende del settore costruzioni questo significa iniziare a raccogliere dati ambientali in modo molto più strutturato rispetto al passato.

CPR prodotti da costruzione: perché i prefabbricati in calcestruzzo sono coinvolti direttamente

Il comparto dei prefabbricati in calcestruzzo è tra quelli maggiormente interessati dall’evoluzione del nuovo CPR costruzioni.

Questo dipende soprattutto dall’elevato impatto ambientale associato alla produzione di cemento, clinker e materiali da costruzione ad alta intensità energetica.

Negli ultimi anni il settore è entrato sempre più al centro delle strategie europee di decarbonizzazione, anche perché una parte significativa delle emissioni del comparto edilizio deriva proprio dalla produzione dei materiali.

Per le aziende che producono prefabbricati in calcestruzzo, il nuovo regolamento prodotti da costruzione comporta quindi una crescente necessità di:

  • raccogliere dati ambientali verificabili;
  • monitorare consumi energetici ed emissioni;
  • analizzare il ciclo di vita dei prodotti;
  • migliorare la trasparenza verso clienti e progettisti;
  • supportare gare e richieste di mercato con dati strutturati.

In molti casi, questi dati saranno sempre più richiesti anche da stazioni appaltanti, progettisti, investitori e filiere internazionali.

EPD di prodotti: perché diventano sempre più centrali

Le EPD di prodotti stanno assumendo un ruolo sempre più importante nel settore costruzioni perché permettono di comunicare in modo standardizzato e verificabile le prestazioni ambientali dei materiali.

La Environmental Product Declaration è una dichiarazione ambientale basata su dati oggettivi e costruita attraverso studi LCA.

Nel contesto del nuovo CPR prodotti da costruzione, questo strumento diventa strategico perché consente di rendere confrontabili le informazioni ambientali dei prodotti edilizi.

Le EPD possono includere dati relativi a:

  • emissioni di CO2;
  • consumi energetici;
  • utilizzo di risorse naturali;
  • produzione di rifiuti;
  • impatti ambientali lungo il ciclo di vita.

Per aziende e produttori, questo significa poter supportare la sostenibilità dei materiali con dati verificabili e riconosciuti a livello internazionale.

Per approfondire leggi l’articolo: Certificazione EPD: cos’è e come ottenerla.

Direttiva prodotti da costruzione e LCA: il ruolo del ciclo di vita

Uno dei cambiamenti più importanti introdotti dal nuovo quadro normativo riguarda la crescente centralità dell’analisi LCA.

La Life Cycle Assessment permette infatti di valutare l’impatto ambientale di un prodotto lungo tutto il suo ciclo di vita:

  • estrazione delle materie prime;
  • produzione;
  • trasporto;
  • utilizzo;
  • manutenzione;
  • demolizione;
  • recupero o smaltimento finale.

Perché la LCA è sempre più richiesta nel settore costruzioni

Nel settore edilizio una parte significativa dell’impatto ambientale deriva proprio dalla fase produttiva dei materiali.

Per questo motivo il nuovo CPR costruzioni spinge verso una lettura più completa delle performance ambientali dei prodotti e non solo delle caratteristiche tecniche.

La LCA consente alle aziende di:

  • identificare le principali fonti emissive;
  • confrontare materiali differenti;
  • migliorare processi produttivi;
  • ridurre emissioni e consumi;
  • supportare EPD e strategie ESG.

Dati ambientali e competitività di mercato

La raccolta dei dati ambientali non riguarda più soltanto la compliance normativa.

Sempre più spesso progettisti, clienti e stazioni appaltanti richiedono infatti informazioni ambientali dettagliate sui materiali da costruzione utilizzati nei progetti.

Per questo motivo EPD e studi LCA stanno diventando strumenti sempre più importanti anche dal punto di vista competitivo e commerciale.

Le aziende capaci di raccogliere dati strutturati e verificabili avranno maggiore facilità nel rispondere alle richieste del mercato e nell’inserirsi all’interno di filiere orientate alla sostenibilità.

Nuovo regolamento prodotti da costruzione: perché conviene muoversi subito

Anche se molte disposizioni del regolamento entreranno in vigore in modo progressivo, il lavoro necessario per raccogliere dati ambientali affidabili richiede tempo.

Per le aziende del settore costruzioni iniziare subito significa:

  • costruire una base dati strutturata;
  • prepararsi alle richieste del mercato;
  • migliorare la gestione ambientale dei prodotti;
  • ridurre il rischio di adeguamenti urgenti;
  • supportare percorsi ESG e strategie climatiche.

In particolare, per i produttori di prefabbricati in calcestruzzo e materiali edilizi, il nuovo CPR rappresenta un passaggio che collega sempre di più sostenibilità, dati ambientali e competitività industriale.

In sintesi

Il nuovo regolamento prodotti da costruzione UE 2024/3110 introduce un cambiamento importante nel settore edilizio, portando sostenibilità e dati ambientali al centro della gestione dei materiali da costruzione.

Per aziende e produttori non si tratta più soltanto di conformità tecnica o marcatura CE, ma della capacità di raccogliere, analizzare e comunicare informazioni ambientali verificabili lungo il ciclo di vita dei prodotti.

In questo scenario, strumenti come EPD di prodotto e analisi LCA assumono un ruolo sempre più strategico, soprattutto per comparti ad alta intensità emissiva come quello dei prefabbricati in calcestruzzo.

La transizione richiesta dal nuovo CPR costruzioni non riguarda quindi solo gli obblighi normativi, ma anche il modo in cui le aziende si preparano a un mercato che richiede sempre più trasparenza, tracciabilità e dati ambientali strutturati.

Grafica dedicata al packaging sostenibile, con elementi visivi che richiamano materiali riciclabili, economia circolare e comunicazione ambientale. Il contenuto approfondisce il tema dei green claims applicati al packaging e l’importanza di dichiarazioni ambientali chiare, verificabili e conformi alla normativa.

Packaging sostenibili: come valutare fornitori e migliorare la circolarità aziendale 

Negli ultimi anni il packaging è diventato uno degli elementi più osservati all’interno delle strategie ESG aziendali. Non riguarda più soltanto la protezione del prodotto o l’estetica dello scaffale. Oggi coinvolge approvvigionamento, logistica, gestione dei rifiuti, reputazione e conformità normativa.

Per molte imprese, soprattutto nei settori food, cosmetico e manifatturiero, scegliere packaging sostenibili significa ripensare il rapporto con i fornitori, i materiali utilizzati e la tracciabilità delle informazioni ambientali.

In questo scenario, valutare un fornitore di imballaggi non vuol dire limitarsi al prezzo o ai tempi di consegna. Serve comprendere cosa c’è dietro quel packaging: materiali, dati, filiera, consumi energetici, trasporti e capacità di supportare gli obiettivi di circolarità aziendale.

In questo articolo vedremo cosa si intende davvero per packaging sostenibile, quali criteri utilizzare nella valutazione fornitori, come cambia l’approccio tra food packaging sostenibile e packaging cosmetico sostenibile e quale ruolo hanno questionari ESG e logistica green nella circular economy aziendale.

Per approfondire il tema della misurazione della circolarità aziendale puoi leggere anche l’articolo “Circular check: come valutare la circolarità di un’azienda”.

Perché i packaging sostenibili sono diventati centrali nelle strategie ESG

I packaging sostenibili stanno diventando una priorità perché incidono contemporaneamente su ambiente, costi operativi, supply chain e percezione del brand.

Per molte aziende il packaging rappresenta oggi una delle aree più visibili della sostenibilità. È il punto in cui il prodotto incontra il consumatore, ma anche uno degli elementi che genera maggiore impatto in termini di materiali, trasporto e gestione del fine vita.

A questo si aggiunge la crescente pressione normativa europea su riciclabilità, riduzione degli imballaggi e correttezza delle dichiarazioni ambientali.

Se vuoi approfondire meglio la differenza tra modelli produttivi lineari e circolari, puoi leggere anche l’articolo “Economia circolare vs economia lineare: guida alla circular economy aziendale”.

Di conseguenza, il packaging entra sempre più spesso nei processi di:

  • valutazione fornitori;
  • audit ESG;
  • strategie di economia circolare;
  • analisi dei rischi reputazionali;
  • percorsi di decarbonizzazione e logistica green.

Cosa si intende davvero per packaging sostenibile

Un packaging sostenibile è un imballaggio progettato per ridurre l’impatto ambientale lungo tutto il suo ciclo di vita.

Questo significa che non basta utilizzare un materiale “green” o sostituire la plastica con la carta per poter parlare automaticamente di sostenibilità.

La valutazione riguarda diversi aspetti:

  • quantità di materiale utilizzato;
  • possibilità di riutilizzo o riciclo;
  • contenuto di materia riciclata;
  • peso del packaging;
  • durata;
  • trasportabilità;
  • provenienza delle materie prime;
  • disponibilità di dati ambientali verificabili.

In molti casi il problema nasce proprio dalla comunicazione. Claim troppo generici come “eco-friendly”, “100% sostenibile” o “amico dell’ambiente” possono risultare fuorvianti se non supportati da dati concreti. La comunicazione ambientale richiede informazioni verificabili, chiare e contestualizzate.

Food packaging sostenibile: cosa valutano oggi le aziende del settore alimentare

Nel settore alimentare il packaging deve rispondere contemporaneamente a requisiti ambientali, logistici e sanitari.

Le aziende food stanno introducendo criteri più strutturati nella selezione dei fornitori di imballaggi, soprattutto per ridurre sprechi, migliorare la riciclabilità e limitare l’impatto dei trasporti.

Tra gli aspetti più osservati troviamo:

  • utilizzo di monomateriali;
  • riduzione del peso degli imballaggi;
  • riciclabilità reale del packaging;
  • utilizzo di materiale riciclato;
  • conformità normativa per il contatto alimentare;
  • tracciabilità della filiera;
  • dati ambientali disponibili.

Un esempio frequente riguarda il passaggio da confezioni multistrato difficili da separare a soluzioni monomateriale più semplici da recuperare nei sistemi di raccolta esistenti.

Tuttavia, il rischio è semplificare troppo il concetto di sostenibilità. Un materiale compostabile, ad esempio, non sempre rappresenta la soluzione migliore se manca una filiera territoriale capace di gestirlo correttamente.

Per questo motivo il packaging alimentare sostenibile richiede una valutazione più ampia, che tenga insieme materiale, logistica, infrastruttura e comportamento del consumatore finale.

Packaging cosmetico sostenibile: tra estetica, reputazione e dati ambientali

Nel settore beauty e cosmetico il packaging ha un ruolo ancora più delicato perché contribuisce direttamente all’identità del brand.

Molte aziende stanno introducendo:

  • sistemi refill;
  • vetro alleggerito;
  • plastica PCR;
  • confezioni riutilizzabili;
  • riduzione degli overpackaging;
  • etichette ambientali più dettagliate.

In questo contesto cresce però anche il rischio di greenwashing. Quando il packaging diventa un elemento di marketing, aumenta la possibilità che la comunicazione ambientale venga costruita in modo troppo generico o poco verificabile.

La normativa europea sui green claim sta andando proprio nella direzione opposta: maggiore trasparenza, dati verificabili e chiarezza delle informazioni ambientali.

Per questo molte aziende iniziano a coinvolgere i fornitori già nella raccolta delle informazioni tecniche e ambientali necessarie a supportare claim e strategie ESG.

Come costruire una valutazione fornitori sul packaging

Una valutazione efficace dei fornitori di packaging richiede criteri chiari e comparabili nel tempo.

Molte imprese stanno integrando questi aspetti all’interno dei processi ESG e dei questionari sostenibilità aziendale, così da raccogliere informazioni più strutturate sulla supply chain.

Tra gli elementi più utilizzati troviamo:

Materiali e composizione

La composizione del packaging rappresenta uno dei primi aspetti da analizzare, perché incide direttamente sulla possibilità di recupero, riciclo e riutilizzo dei materiali.

  • percentuale di materiale riciclato;
  • utilizzo di monomateriali;
  • possibilità di recupero;
  • presenza di sostanze critiche.

Dati ambientali

I dati ambientali permettono di capire quanto il packaging incida realmente lungo il proprio ciclo di vita e quanto le informazioni comunicate siano verificabili.

  • carbon footprint del packaging;
  • studi LCA disponibili;
  • certificazioni ambientali;
  • consumi energetici associati alla produzione.

Supply chain e governance

Anche la struttura della filiera assume un ruolo centrale, soprattutto quando le aziende vogliono migliorare tracciabilità e controllo dei rischi ESG.

  • provenienza delle materie prime;
  • tracciabilità dei materiali;
  • politiche ambientali del fornitore;
  • obiettivi ESG dichiarati.

Logistica e trasporti

Il packaging influenza direttamente anche la gestione logistica, dai volumi trasportati fino agli spazi di stoccaggio.

  • peso degli imballaggi;
  • ottimizzazione dei volumi;
  • impatto sul trasporto;
  • gestione degli spazi di magazzino.

Comunicazione e compliance

La sostenibilità del packaging passa anche dalla qualità delle informazioni ambientali condivise dal fornitore.

  • correttezza dei claim ambientali;
  • disponibilità della documentazione tecnica;
  • trasparenza delle informazioni;
  • conformità normativa.

Il ruolo della logistica green nei packaging sostenibili

La logistica green non riguarda solo i mezzi di trasporto, ma anche il modo in cui il packaging viene progettato.

Ridurre peso e volume degli imballaggi permette spesso di:

  • diminuire le emissioni legate ai trasporti;
  • aumentare il numero di prodotti trasportati;
  • ridurre consumi energetici e carburante;
  • ottimizzare gli spazi di stoccaggio.

Un packaging progettato male può invece aumentare movimentazioni, resi e sprechi di prodotto.

Anche qui emerge un aspetto spesso sottovalutato: la sostenibilità del packaging non dipende da un singolo materiale, ma dall’equilibrio complessivo tra produzione, utilizzo, trasporto e recupero finale.

Perché i dati sono sempre più importanti nella circular economy aziendale

Le aziende chiedono sempre più spesso ai fornitori dati quantitativi e verificabili.

Tra i documenti più richiesti ci sono:

  • analisi LCA;
  • carbon footprint;
  • certificazioni ambientali;
  • dichiarazioni sulla riciclabilità;
  • schede tecniche dei materiali;
  • informazioni sulla provenienza delle materie prime.

Questo approccio aiuta non solo nella valutazione fornitori, ma anche nella costruzione di una comunicazione ambientale più solida e coerente.

La raccolta dei dati rappresenta inoltre un passaggio fondamentale per migliorare il livello di circolarità aziendale e costruire strategie ESG più strutturate nel tempo.

FAQ sui packaging sostenibili

Cosa si intende per packaging sostenibile?

Un packaging sostenibile è un imballaggio progettato per ridurre l’impatto ambientale lungo il suo ciclo di vita, considerando materiali, trasporto, utilizzo, recupero e gestione del fine vita.

Quali criteri usare nella valutazione dei fornitori di packaging?

Tra i criteri più utilizzati ci sono composizione dei materiali, dati ambientali disponibili, carbon footprint, riciclabilità, tracciabilità della filiera, consumi energetici e correttezza dei claim ambientali.

Qual è la differenza tra food packaging sostenibile e packaging cosmetico sostenibile?

Nel food packaging diventano centrali sicurezza alimentare, conservazione e gestione del fine vita. Nel packaging cosmetico pesano molto anche estetica, reputazione del brand e rischio di greenwashing.

Perché la logistica green è collegata al packaging?

Peso, volume e struttura del packaging incidono direttamente sui trasporti, sui consumi energetici e sull’ottimizzazione degli spazi logistici.

Cos’è un questionario sostenibilità aziendale per i fornitori?

È uno strumento utilizzato per raccogliere informazioni ESG sui partner della supply chain, inclusi dati ambientali, certificazioni, gestione energetica e caratteristiche dei materiali utilizzati.

Schema che confronta economia circolare ed economia lineare nei processi aziendali, mostrando riuso, recupero delle risorse, riciclo e riduzione degli sprechi lungo il ciclo di vita dei prodotti nella circular economy.

Economia circolare vs economia lineare: guida alla circular economy aziendale

La differenza tra economia circolare e lineare riguarda il modo in cui un’azienda utilizza risorse, materiali ed energia lungo il proprio processo produttivo.

Nel modello lineare, il funzionamento è semplice: si estraggono materie prime, si producono beni, si consumano e infine si generano rifiuti. Per anni questo approccio ha sostenuto la crescita industriale, ma oggi mostra limiti sempre più evidenti, legati alla disponibilità delle risorse, ai costi energetici, alla gestione degli scarti e alle richieste normative.

L’economia circolare introduce invece un principio diverso: mantenere il più possibile valore, materiali e prodotti all’interno del ciclo produttivo, riducendo sprechi e perdita di risorse.

Per molte imprese, però, la circular economy aziendale resta un concetto ancora poco chiaro. Spesso viene associata soltanto al riciclo, mentre in realtà coinvolge progettazione, supply chain, energia, gestione dei rifiuti, manutenzione e modelli organizzativi.

In questo articolo vedremo la differenza tra economia lineare e circolare, quali criteri aiutano a valutare la circolarità di un’impresa e come misurare il livello di maturità aziendale attraverso standard e strumenti di assessment.

Cos’è l’economia lineare

L’economia lineare è il modello produttivo tradizionale su cui si è sviluppata gran parte dell’industria moderna.

Il suo funzionamento segue una sequenza precisa: estrazione delle materie prime, produzione, consumo e smaltimento finale.

In questo schema, il prodotto conclude il proprio ciclo una volta terminato l’utilizzo. Le risorse escono dal sistema sotto forma di rifiuti e spesso non rientrano nei processi produttivi successivi.

Per molto tempo questo modello è stato considerato efficace perché permetteva produzioni rapide, aumento dei consumi e crescita industriale. Oggi però emergono criticità sempre più evidenti:

  • l’aumento del costo delle materie prime;
  • la dipendenza energetica;
  • la produzione crescente di rifiuti;
  • la difficoltà di approvvigionamento lungo le filiere;
  • la pressione normativa europea.

Per le aziende, questo significa maggiore esposizione a rischi operativi ed economici. In alcuni settori manifatturieri, ad esempio, il costo dei materiali incide ormai in modo significativo sulla stabilità produttiva.

È proprio da queste criticità che nasce la transizione verso modelli circolari.

Cos’è l’economia circolare

L’economia circolare è un modello che punta a ridurre lo spreco di risorse mantenendo prodotti, componenti e materiali all’interno del ciclo economico il più a lungo possibile.

L’obiettivo non è semplicemente produrre meno rifiuti, ma ripensare il funzionamento dell’intero sistema produttivo.

Questo approccio coinvolge diversi aspetti:

  • la progettazione dei prodotti;
  • la durata dei materiali;
  • il riutilizzo;
  • la riparazione;
  • la rigenerazione;
  • il recupero delle risorse.

In una logica circolare, il rifiuto perde progressivamente il suo ruolo di “fine del processo” e diventa una possibile nuova risorsa.

Per questo motivo, la circular economy aziendale non riguarda soltanto l’ambiente. Coinvolge anche efficienza operativa, gestione dei costi, innovazione e organizzazione della supply chain.

Differenza tra economia circolare e lineare

La differenza tra economia circolare e lineare riguarda soprattutto il modo in cui viene gestito il valore delle risorse nel tempo.

Nel modello lineare, il flusso è aperto: le risorse entrano nel sistema e ne escono rapidamente sotto forma di rifiuti.

Nel modello circolare, invece, il flusso tende a chiudersi. Materiali, energia e componenti vengono mantenuti all’interno del ciclo produttivo attraverso recupero, riutilizzo e ottimizzazione dei processi.

Questa differenza cambia anche il modo in cui l’impresa prende decisioni operative.

Un modello lineare tende a concentrarsi principalmente su:

  • volumi produttivi;
  • acquisto di materie prime;
  • smaltimento finale.

Un modello circolare richiede invece una visione più ampia, che considera:

  • durata del prodotto;
  • consumo energetico;
  • origine dei materiali;
  • possibilità di recupero;
  • impatti lungo la filiera.

Non tutte le aziende possono diventare completamente circolari nel breve periodo. Tuttavia, molte organizzazioni iniziano a introdurre principi di economia circolare in aree specifiche, come packaging, gestione energetica o recupero degli scarti industriali.

Quali criteri definiscono la circolarità di un’azienda

La circolarità di un’impresa non dipende da una singola azione isolata, ma da un insieme di elementi che riguardano prodotti, processi e organizzazione.

Per questo motivo, valutare la circular economy aziendale richiede una lettura più ampia rispetto alla semplice gestione dei rifiuti.

Tra i principali criteri utilizzati ci sono:

  • l’utilizzo di materiali riciclati o recuperati;
  • la riduzione degli scarti produttivi;
  • l’efficienza energetica dei processi;
  • la possibilità di riparare o rigenerare i prodotti;
  • la gestione del fine vita;
  • la tracciabilità dei materiali;
  • il coinvolgimento della supply chain.

Anche la progettazione assume un ruolo centrale. Un prodotto pensato per essere smontato, riparato o aggiornato risponde già a una logica circolare.

Accanto a questo, diventano rilevanti standard e sistemi di gestione che aiutano l’azienda a strutturare il percorso in modo più organizzato.

Tra i riferimenti più utilizzati troviamo:

  • la certificazione ISO 14001 per la gestione ambientale;
  • la ISO 50001 per l’energia;
  • la BS 8001 come framework dedicato all’economia circolare.

Questi strumenti non “rendono circolare” un’azienda in automatico, ma aiutano a costruire processi più coerenti e misurabili nel tempo.

Come misurare il livello di circolarità dell’impresa

Uno degli aspetti più complessi riguarda la misurazione della circolarità.

Molte aziende attivano iniziative ambientali, ma fanno fatica a capire quanto queste incidano davvero sul proprio modello operativo.

Per questo motivo, negli ultimi anni si stanno diffondendo strumenti di assessment che permettono di valutare il livello di maturità circolare dell’impresa.

La misurazione può includere diversi indicatori:

  • quantità di materiali recuperati;
  • riduzione dei rifiuti;
  • consumi energetici;
  • durata dei prodotti;
  • percentuale di materie seconde utilizzate;
  • capacità di recupero lungo la filiera.

Il punto centrale, però, non è raccogliere dati isolati, ma collegarli tra loro per capire quanto il modello aziendale sia realmente orientato alla circolarità.

In questo contesto si inseriscono strumenti come Circular Check, che aiutano le aziende a ottenere una prima fotografia del proprio livello di maturità circolare attraverso un assessment strutturato. Se vuoi approfondire il funzionamento del Circular Check, leggi questo articolo: Circular check: come valutare la circolarità di un’azienda.

L’obiettivo non è attribuire semplicemente un punteggio, ma individuare aree di miglioramento e priorità operative.

Perché la circular economy aziendale sta diventando centrale

La circular economy aziendale sta assumendo un ruolo sempre più rilevante perché si collega a diversi fattori che stanno trasformando il mercato.

Da una parte ci sono le normative europee, che introducono richieste più stringenti su materiali, packaging, tracciabilità e gestione degli impatti ambientali.

Dall’altra ci sono elementi economici e industriali:

  • aumento dei costi energetici;
  • instabilità delle materie prime;
  • pressione sulle filiere;
  • richieste ESG da parte di clienti e investitori.

In questo scenario, la circolarità non riguarda solo la sostenibilità ambientale, ma anche la capacità dell’impresa di mantenere continuità operativa e controllo sui processi.

Per molte aziende, introdurre logiche circolari significa ridurre dipendenze esterne, migliorare l’efficienza e costruire sistemi produttivi più resilienti.

In sintesi

La differenza tra economia circolare e lineare riguarda il modo in cui un’azienda utilizza, recupera e mantiene valore nelle proprie risorse.

Il modello lineare segue una logica di consumo e smaltimento, mentre quello circolare punta a prolungare il ciclo di vita di materiali, prodotti ed energia attraverso recupero, riutilizzo e ottimizzazione dei processi.

Per le imprese, questo cambiamento non riguarda soltanto la gestione ambientale. Coinvolge approvvigionamenti, produzione, supply chain, costi energetici e organizzazione interna.

La circular economy aziendale richiede quindi una lettura strutturata dei processi e la capacità di misurare il proprio livello di maturità.

Standard come ISO 14001, ISO 50001 e BS 8001 aiutano a costruire percorsi più ordinati e verificabili, mentre strumenti di assessment come Circular Check permettono di individuare criticità, priorità e aree di miglioramento.

In un contesto in cui risorse, energia e normative stanno cambiando rapidamente, la circolarità diventa sempre meno un tema teorico e sempre più una componente operativa della gestione aziendale.

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