DoP, DoPC, marcatura CE ed EPD: il nuovo linguaggio dei prodotti da costruzione 

La DoP dichiarazione di prestazione è uno dei documenti centrali nel settore dei prodotti da costruzione e rappresenta il punto di partenza per comprendere le novità introdotte dal nuovo Regolamento CPR UE 2024/3110.

Negli ultimi anni, termini come marcatura CE, EPD, LCA e oggi anche DoPC sono entrati sempre più spesso nei processi di progettazione, produzione e commercializzazione dei materiali edilizi. Tuttavia, questi strumenti vengono ancora confusi tra loro oppure interpretati come equivalenti, quando in realtà svolgono funzioni molto diverse.

Il nuovo CPR modifica profondamente questo scenario. Non cambia soltanto la documentazione richiesta ai produttori, ma anche il modo in cui dati tecnici, prestazioni ambientali e informazioni di conformità vengono raccolti, organizzati e condivisi lungo la filiera.

In particolare, il regolamento introduce:

  • la progressiva sostituzione della DoP con la nuova DoPC;
  • una maggiore integrazione dei dati ambientali;
  • il collegamento con il Digital Product Passport;
  • un ecosistema digitale più trasparente e tracciabile.

In questo articolo analizziamo le differenze tra DoP, DoPC, marcatura CE ed EPD, chiarendo il ruolo di ciascuno strumento e cosa cambia concretamente per le aziende del settore costruzioni.

DoP dichiarazione di prestazione: cos’è e perché è importante

La DoP dichiarazione di prestazione (Declaration of Performance) è il documento introdotto dal precedente CPR 305/2011 attraverso cui il produttore dichiara le prestazioni essenziali di un prodotto da costruzione.

La DoP accompagna la marcatura CE prodotti da costruzione e contiene informazioni come:

  • identificazione del prodotto;
  • destinazione d’uso;
  • caratteristiche tecniche;
  • prestazioni dichiarate secondo norme armonizzate;
  • dati del produttore.

Per anni la DoP ha rappresentato il principale strumento di trasparenza tecnica nel settore edilizio. Tuttavia, il nuovo CPR introduce un’evoluzione importante: il passaggio dalla DoP alla DoPC.

DoPC prodotti da costruzione: cosa cambia con il nuovo CPR

Con il Regolamento UE 2024/3110, la tradizionale dichiarazione di prestazione viene sostituita dalla DoPC, cioè la Declaration of Performance and Conformity.

La novità è significativa perché il documento non si limita più a dichiarare le prestazioni tecniche del prodotto, ma incorpora anche aspetti di conformità normativa e dati ambientali sempre più strutturati.

La DoPC nasce per inserirsi in un ecosistema digitale più ampio che comprende:

  • Digital Product Passport (DPP);
  • tracciabilità digitale dei dati;
  • informazioni ambientali verificabili;
  • interoperabilità tra operatori della filiera.

Per approfondire il rapporto tra DoPC e passaporto digitale, puoi leggere anche l’articolo “DoPC e passaporto digitale prodotti nel nuovo CPR 2024/3110”.

DoP marcatura CE: qual è la differenza reale

Online si trova spesso una spiegazione molto semplificata del rapporto tra DoP marcatura CE, ma nel nuovo contesto normativo questa distinzione diventa più articolata.

La marcatura CE non è un documento. È il simbolo che indica la conformità del prodotto ai requisiti europei applicabili.

La DoP, invece, era il documento tecnico che supportava quella marcatura.

Con il nuovo CPR:

  • la marcatura CE prodotti da costruzione continua a esistere;
  • la DoP evolve nella nuova DoPC;
  • aumenta il peso delle informazioni ambientali e digitali associate al prodotto.

La marcatura CE identifica la conformità normativa

La marcatura CE consente la commercializzazione del prodotto nel mercato europeo e segnala che il produttore ha rispettato le procedure previste dal CPR.

Non rappresenta però una certificazione ambientale né una valutazione di sostenibilità del prodotto.

La DoPC raccoglie dati più estesi rispetto alla vecchia DoP

La nuova DoPC amplia il livello informativo richiesto ai produttori. Oltre agli aspetti tecnici, il documento si collega a:

  • dati ambientali;
  • tracciabilità;
  • digitalizzazione della filiera;
  • informazioni lungo il ciclo di vita del prodotto.

Il nuovo CPR spinge verso un ecosistema digitale

Il regolamento non introduce solo nuovi documenti, ma un nuovo modello di gestione delle informazioni.

L’obiettivo è rendere i dati:

  • più accessibili;
  • più verificabili;
  • più interoperabili tra progettisti, produttori, stazioni appaltanti e operatori del mercato.

Dichiarazione ambientale di prodotto EPD: cosa la distingue da DoPC e marcatura CE

Uno degli errori più comuni consiste nel confondere la dichiarazione ambientale di prodotto EPD con la marcatura CE o con la DoPC.

In realtà, hanno funzioni completamente diverse.

L’EPD è una dichiarazione ambientale basata su uno studio LCA (Life Cycle Assessment) e serve a comunicare dati ambientali misurabili relativi al ciclo di vita del prodotto.

L’EPD può includere informazioni come:

  • emissioni di CO2;
  • consumo energetico;
  • utilizzo di risorse;
  • produzione di rifiuti;
  • impatti ambientali lungo il ciclo di vita.

La marcatura CE e la DoPC riguardano invece conformità e prestazioni regolamentate.

Oggi, però, questi strumenti iniziano a dialogare sempre di più.

Nel nuovo CPR, infatti:

  • i dati ambientali diventano più rilevanti;
  • gli studi LCA acquistano centralità;
  • le dichiarazioni EPD possono alimentare parte delle informazioni richieste dal nuovo ecosistema digitale.

Per approfondire questo tema puoi leggere anche l’articolo “EPD e nuovo CPR prodotti da costruzione: obblighi, dati ambientali e adeguamento”.

DoP ed EPD nel nuovo CPR: perché prepararsi ora

Molte aziende cercano ancora online informazioni sulla DoP dichiarazione di prestazione e sui requisiti legati alla conformità dei prodotti da costruzione. Oggi, però, il contesto normativo sta rapidamente evolvendo.

Il nuovo CPR introduce un modello più articolato, in cui prestazioni tecniche, dati ambientali e tracciabilità digitale iniziano a dialogare tra loro in modo sempre più strutturato.

Per questo prepararsi significa:

  • riorganizzare i dati di prodotto;
  • rafforzare la raccolta delle informazioni ambientali;
  • sviluppare studi LCA;
  • valutare percorsi EPD;
  • digitalizzare documentazione e tracciabilità.

Le imprese che iniziano ora questo percorso avranno maggiore capacità di adattamento rispetto ai futuri obblighi del CPR 2024/3110.

Il nuovo regolamento non riguarda soltanto la conformità normativa: introduce un modello in cui dati tecnici, informazioni ambientali e strumenti digitali diventano parte integrante del prodotto da costruzione lungo tutta la filiera.

FAQ

La DoP esisterà ancora con il nuovo CPR?

La DoP verrà progressivamente sostituita dalla DoPC (Declaration of Performance and Conformity) introdotta dal CPR UE 2024/3110.

La marcatura CE è una certificazione ambientale?

No. La marcatura CE indica la conformità del prodotto ai requisiti europei applicabili, ma non misura la sostenibilità ambientale del prodotto.

Qual è la differenza tra EPD e DoPC?

La DoPC riguarda prestazioni e conformità del prodotto da costruzione. L’EPD è invece una dichiarazione ambientale basata su uno studio LCA.

L’EPD sarà obbligatoria con il nuovo CPR?

Il nuovo regolamento aumenta il peso dei dati ambientali e degli studi LCA, rendendo le EPD sempre più rilevanti per il settore costruzioni.

Perché il DoPC è collegato al passaporto digitale prodotti?

Perché il nuovo CPR crea un ecosistema digitale in cui le informazioni di prodotto diventano accessibili, tracciabili e condivisibili lungo tutta la filiera.

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Illustrazione dei claim ambientali imballaggi con linee guida PPWR, confezioni, processo produttivo e raccolta per il riciclo.

Claim ambientali sugli imballaggi: cosa cambia con EmpCo dal 27 settembre 2026 

I claim ambientali imballaggi saranno sottoposti a nuove regole dal 27 settembre 2026, con l’applicazione delle disposizioni introdotte dalla Direttiva (UE) 2024/825, conosciuta come EmpCo.

Un flacone contiene plastica riciclata soltanto nel corpo, ma sulla confezione compare la dicitura “packaging sostenibile”. Accanto al claim sono presenti una foglia verde, un bollino “Eco Choice” e la promessa “carbon neutral”, basata sull’acquisto di crediti di compensazione. 

La verifica non può fermarsi alla correttezza di una singola frase. Deve considerare almeno quattro elementi: 

quale beneficio viene attribuito al packaging se il dato riguarda l’intera confezione o un solo componente 
che cosa comunicano insieme testi, immagini e bollini quali evidenze sostengono la promessa ambientale. 

La nuova disciplina modifica il Codice del consumo e rafforza la tutela contro le pratiche commerciali ambientali ingannevoli rivolte ai consumatori. 

Nel primo approfondimento PPWR: cosa cambia per gli imballaggi, tra scadenze, divieti e nuovi requisiti abbiamo ricostruito requisiti e scadenze del PPWR. Nella seconda parte PPWR dal 12 agosto 2026: chi risponde della conformità degli imballaggi abbiamo analizzato chi risponde della conformità degli imballaggi. Questa terza parte affronta il passaggio successivo: come trasformare i dati tecnici sul packaging in una comunicazione precisa, circoscritta e verificabile. 

Nel giugno 2026 i servizi della Commissione europea hanno pubblicato il documento “Questions & Answers – Directive on empowering consumers for the Green Transition”, dedicato all’applicazione della Direttiva (UE) 2024/825. Le FAQ forniscono indicazioni interpretative utili, ma non costituiscono una posizione formale della Commissione né un’interpretazione giuridicamente vincolante. L’interpretazione definitiva del diritto europeo resta di competenza della Corte di giustizia dell’Unione europea.

PPWR ed EmpCo intervengono su due piani differenti 

Il PPWR disciplina le caratteristiche, la conformità e la gestione degli imballaggi. EmpCo interviene invece sul modo in cui prodotti, packaging e imprese vengono presentati ai consumatori. 

PPWR EmpCo 
Verifica come è fatto l’imballaggio Verifica come viene presentato al consumatore 
Introduce requisiti e informazioni obbligatorie Disciplina claim e segni volontari 
Richiede dati e documentazione tecnica Richiede messaggi veritieri, circoscritti e non ingannevoli 
Individua responsabilità lungo la filiera Si applica alle pratiche commerciali B2C 

Le disposizioni EmpCo considerate in questo articolo riguardano le comunicazioni commerciali rivolte ai consumatori. 

I documenti e le informazioni scambiati esclusivamente tra imprese non rientrano direttamente nello stesso perimetro. Devono però essere controllati quando i dati forniti dalla filiera vengono ripresi su packaging, ecommerce, pubblicità o altri materiali destinati al consumatore finale. 

Primo controllo: che cosa stiamo realmente affermando? 

Il decreto italiano definisce l’asserzione ambientale come un messaggio o una rappresentazione di carattere non obbligatorio, inserito in una comunicazione commerciale, che afferma o suggerisce che un prodotto, un marchio o un’impresa: 

abbia un impatto positivo o nullo sull’ambiente sia meno dannoso rispetto ad altre alternative 
abbia migliorato il proprio impatto nel tempo.  

La definizione può comprendere: 

testi dichiarazioni verbali immagini 
elementi grafici simboli etichette 
marchi nomi di prodotti nomi commerciali o aziendali. 

Non conta quindi soltanto ciò che l’impresa dichiara esplicitamente. Può rilevare anche il beneficio suggerito dalla presentazione complessiva. 

Le informazioni obbligatorie non sono claim volontari 

Le indicazioni imposte dal PPWR o da altre disposizioni europee e nazionali non diventano automaticamente claim ambientali EmpCo, perché non sono volontarie. 

Questo non significa che possano essere trasformate liberamente in una leva promozionale. 

Presentare come elemento distintivo una caratteristica richiesta per legge a tutti i prodotti della stessa categoria può indurre il consumatore a percepire una superiorità che non esiste. 

Informazione obbligatoria Promessa commerciale 
comunica un dato richiesto dalla normativa. utilizza quel dato per suggerire che il prodotto sia ambientalmente preferibile alle alternative. 

Il secondo passaggio richiede una verifica ulteriore. 

Quando un claim ambientale è generico 

Un’asserzione ambientale è considerata generica quando la sua specificazione non viene fornita in termini chiari ed evidenti nello stesso mezzo di comunicazione. 

Tra le espressioni più esposte figurano: 

green eco-friendly ecologico 
rispettoso dell’ambiente amico della natura climate friendly 
carbon friendly biodegradabile biobased. 

Queste formule comunicano un beneficio ampio, ma non chiariscono necessariamente: 

quale caratteristica lo determina a quale componente si riferisce 
quale fase del ciclo di vita è stata considerata secondo quale metodo è stato valutato. 

La specificazione deve comparire nello stesso mezzo 

Il beneficio concreto deve essere spiegato in modo chiaro e visibile nello stesso supporto nel quale compare il claim: 

sulla confezione, quando il claim è sul packaging nello stesso annuncio pubblicitario 
nella stessa pagina o interfaccia ecommerce nello stesso contenuto audiovisivo. 

Un sito, un QR code o una pagina di approfondimento possono fornire dettagli aggiuntivi. Non dovrebbero però essere l’unico luogo nel quale viene spiegata una formula che sulla confezione rimane generica. 

Formulazione Prima valutazione 
Packaging amico dell’ambiente Claim generico 
Confezione climate friendly Claim generico 
Corpo del flacone realizzato con il 70% di plastica riciclata Claim specifico 
Il 100% dell’energia utilizzata per produrre questo imballaggio proviene da fonti rinnovabili Claim specifico 
Packaging più sostenibile Claim generico e comparativo non definito 

Rendere il claim specifico non lo rende automaticamente corretto. Il messaggio deve comunque essere: 

vero aggiornato comprensibile 
pertinente supportato da evidenze coerente con la presentazione complessiva. 

Quando può essere utilizzato un claim generico 

Un claim che rimane generico è vietato quando l’impresa non può dimostrare un’eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali pertinente all’asserzione. 

La disciplina collega tale eccellenza, in particolare, a: 

Ecolabel UE sistemi nazionali o regionali di etichettatura ambientale di tipo I conformi alla norma EN ISO 14024 e ufficialmente riconosciuti 
prestazioni ambientali di vertice riconosciute da un’altra normativa europea applicabile.  

Il riconoscimento deve riguardare esattamente il beneficio comunicato. Una prestazione eccellente sul consumo energetico non dimostra automaticamente la riciclabilità o la biodegradabilità dell’imballaggio. 

Per le imprese, la soluzione più solida consiste spesso nel sostituire una promessa ampia con un’informazione precisa: 

Non “packaging sostenibile”, ma quale componente è stato modificato, in quale percentuale e rispetto a quale riferimento. 

Secondo controllo: che cosa comunica l’intera confezione? 

La valutazione non riguarda soltanto la frase principale. Deve considerare l’impressione complessiva prodotta da: 

parole dimensioni posizione 
colori immagini icone 
bollini note ed esclusioni nome del prodotto o della linea. 

Quando un beneficio riferito a un componente non può essere esteso all’intero packaging 

Il Codice del consumo considera sempre scorretta l’asserzione che attribuisce un beneficio all’intero prodotto quando questo riguarda soltanto un determinato aspetto. 

Nel packaging, il dato può riferirsi esclusivamente a: 

corpo del contenitore tappo etichetta 
film cartone esterno inchiostri 
una fase produttiva uno specifico stabilimento.  

Un beneficio misurato su uno di questi elementi non può essere automaticamente attribuito all’intera confezione. 

“Riciclato”, “riciclabile” e “sostenibile” non sono sinonimi 

Espressione Che cosa descrive Che cosa deve essere chiarito 
Riciclato Presenza di materia riciclata Percentuale e componenti coinvolti 
Riciclabile Possibilità di riciclo dopo l’uso Perimetro, componenti e condizioni 
Riutilizzabile Possibilità di più utilizzi Sistema e condizioni effettive di riuso 
Sostenibile Beneficio ambientale molto ampio Impatti considerati ed evidenze complessive 

Un imballaggio può contenere materia riciclata senza essere integralmente riciclabile. Può essere riciclabile senza contenere materiale riciclato. Una singola caratteristica non consente automaticamente di qualificare l’intero packaging come sostenibile. 

Il caso delle bottiglie “100% riciclate” 

Nel confronto tra la rete europea Consumer Protection Cooperation e alcuni grandi produttori di bevande, le imprese coinvolte si sono impegnate ad accompagnare claim come “bottiglia 100% riciclata” con una precisazione che escluda tappo ed etichetta, quando tali componenti non sono compresi nella percentuale dichiarata. 

La specificazione deve essere immediatamente collegata al claim e adeguatamente visibile. 

Il principio è applicabile anche ad altri imballaggi: 

Il perimetro comunicato deve coincidere con quello misurato. 

Foglie, colori e immagini 

Foglie, alberi, gocce d’acqua, frecce circolari o sfondi naturali non sono automaticamente vietati. 

Le immagini o i colori, considerati isolatamente, non costituiscono necessariamente un’asserzione ambientale generica, che secondo la definizione normativa è formulata per iscritto o oralmente. 

Possono però: 

suggerire un beneficio ambientale implicito amplificare un claim scritto 
contribuire a creare l’impressione di una certificazione modificare la percezione complessiva della confezione. 
Domanda da evitare Domanda utile 
Possiamo utilizzare il verde? Che cosa comunica l’insieme di parole, immagini, colori e posizione sulla confezione? 

Anche i nomi commerciali devono essere verificati 

La registrazione di un marchio non esclude l’applicazione delle regole sulle pratiche commerciali. 

Nomi contenenti termini come: 

Green Eco Natural 
Planet Climate Neutral  

possono essere valutati come claim ambientali quando, nel contesto commerciale, inducono il consumatore ad aspettarsi un determinato beneficio. 

Il significato dipende dal caso concreto, ma i diritti di proprietà intellettuale non impediscono alle autorità di intervenire quando la presentazione risulta ingannevole. 

Bollini ed etichette di sostenibilità 

EmpCo definisce le etichette di sostenibilità come marchi di fiducia, marchi di qualità o equivalenti, pubblici o privati e di carattere volontario, utilizzati per distinguere un prodotto, un processo o un’impresa sulla base di caratteristiche ambientali o sociali. 

Dal 27 settembre 2026 non potranno essere esibite etichette di sostenibilità che non siano: 

basate su un sistema di certificazione conforme oppure istituite da un’autorità pubblica. 

Le etichette obbligatorie imposte dalla normativa non rientrano in questa definizione. 

Un sistema di certificazione deve prevedere, tra gli altri elementi: 

criteri trasparenti e accessibili condizioni eque e non discriminatorie controllo da parte di un terzo competente e indipendente 
monitoraggio del rispetto dei requisiti procedure in caso di inosservanza.  

Il rischio dei bollini creati internamente 

Bollini come: 

Eco Choice Green Selection Planet Friendly 
Sustainable Pack Scelta responsabile  

diventano problematici quando vengono presentati come marchi di fiducia o qualità ambientale senza essere sostenuti da un sistema conforme. 

Un bollino può suggerire che: 

esistano criteri prestabiliti il prodotto sia stato valutato 
sia avvenuto un controllo indipendente la prestazione sia superiore a quella delle alternative. 

Quando queste garanzie non esistono, la grafica può attribuire al prodotto un’autorevolezza che il processo sottostante non dimostra. 

Terzo controllo: quali claim presentano i rischi maggiori? 

Alcune formulazioni richiedono una cautela particolare perché comunicano benefici molto ampi o difficili da circoscrivere. 

Claim climatici basati sulle compensazioni 

EmpCo introduce un divieto specifico per le dichiarazioni secondo cui un prodotto avrebbe un impatto neutro, ridotto o positivo sul clima quando tale risultato è basato sulla compensazione delle emissioni di gas a effetto serra. 

Sono particolarmente esposte espressioni come: 

carbon neutral climate neutral CO₂ compensated 
carbon positive zero climate impact.  

Quando applicate al prodotto e fondate sull’acquisto di crediti o su progetti esterni alla sua catena del valore, queste dichiarazioni rientrano nel divieto. 

Resta possibile comunicare: 

riduzioni effettive ottenute nel ciclo di vita del prodotto miglioramenti nei processi produttivi 
interventi realizzati nella catena del valore finanziamenti a iniziative climatiche descritti in modo trasparente. 

Il finanziamento di un progetto non deve però essere trasformato nella neutralità del prodotto. 

Un claim relativo a un impatto climatico ridotto deve chiarire: 

che cosa è stato ridotto rispetto a quale riferimento in quale periodo 
con quale metodologia entro quale perimetro.  

Il divieto specifico relativo alle compensazioni riguarda i claim sul prodotto. Le dichiarazioni a livello aziendale non sono automaticamente soggette allo stesso divieto assoluto, ma restano sottoposte alle altre norme contro le pratiche ingannevoli. 

Promesse ambientali future 

Dichiarazioni come: 

packaging completamente circolare entro il 2030 eliminazione della plastica vergine entro cinque anni 
zero emissioni entro il 2035  

non possono essere utilizzate come semplici aspirazioni promozionali. 

Devono essere sostenute da: 

impegni chiari e oggettivi obiettivi misurabili scadenze definite 
piano di attuazione dettagliato e realistico risorse destinate alla sua realizzazione verifica periodica di un terzo indipendente 
risultati della verifica disponibili ai consumatori.   

La specificazione essenziale della promessa deve restare chiara nella comunicazione commerciale. Il piano completo, i progressi e i risultati delle verifiche possono essere resi facilmente accessibili anche attraverso un sito o un QR code, secondo le indicazioni interpretative contenute nelle FAQ dei servizi della Commissione. 

Il QR code svolge quindi due funzioni differenti: 

non sostituisce la specificazione necessaria per rendere comprensibile un claim generico può consentire l’accesso al piano dettagliato e alle verifiche che sostengono una promessa futura. 

Quarto controllo: dove deve intervenire l’impresa? 

La revisione non deve limitarsi alla confezione che entrerà in produzione dopo il 27 settembre 2026. 

Le nuove disposizioni si applicheranno anche alle pratiche commerciali relative a prodotti e packaging: 

già fabbricati già ordinati già distribuiti 
presenti nei magazzini già collocati sugli scaffali.  

La data di stampa della confezione non determina quindi un’esenzione automatica. 

Vecchie scorte: l’approccio delle autorità 

Nel giugno 2026, le autorità della rete CPC hanno condiviso un orientamento comune per affrontare le vecchie scorte in modo coerente e proporzionato. 

Potranno essere valutati, caso per caso: 

quantità disponibili ordini già effettuati cicli di stampa 
vincoli della filiera durata di conservazione possibilità di correggere il claim 
costi e impatti ambientali di un ritiro o di una distruzione.   

Questo approccio non equivale a una moratoria. Le imprese devono agire tempestivamente e in buona fede. 

Tra gli interventi possibili rientrano: 

Canale Possibile intervento 
Packaging Copertura o correzione del claim tramite adesivo 
Punto vendita Informazione correttiva vicina al prodotto 
Ecommerce Modifica immediata di schede e visual 
Pubblicità Sospensione o sostituzione dei materiali 
Social media Aggiornamento o rimozione dei contenuti 
Nuove produzioni Revisione definitiva del layout 

Le autorità possono tenere conto della proporzionalità degli interventi, evitando misure che provochino costi o impatti ambientali eccessivi. Non si tratta però di un diritto automatico: contano le circostanze e le azioni correttive adottate dall’impresa. 

Come organizzare la revisione dei claim ambientali 

La verifica dovrebbe seguire un processo unico che coinvolga marketing, sostenibilità, qualità e regulatory. 

Fase Obiettivo Elementi da verificare 
1. Censire i touchpoint Il controllo deve comprendere: packaging ed etichette; ecommerce e sito; campagne pubblicitarie; social media; cataloghi e brochure; materiali per il punto vendita; nomi di linee e prodotti. 
2. Classificare il messaggio Per ogni contenuto bisogna distinguere tra: informazione obbligatoria; claim volontario; marchio di sostenibilità; promessa futura; comparazione; informazione tecnica trasformata in leva commerciale. 
3. Definire il perimetro Occorre stabilire se il messaggio riguarda: l’intero packaging; un singolo componente; il prodotto; il processo produttivo; lo stabilimento; l’impresa; un determinato mercato o periodo. 
4. Collegare il claim alle prove La documentazione deve identificare: fonte del dato; metodologia; data di aggiornamento; componente analizzato; versione del packaging; riferimento comparativo; limiti dell’informazione. 
5. Verificare la percezione complessiva Devono essere valutati insieme: testo; immagini; colori; bollini; dimensioni; posizione; note ed esclusioni. 
6. Allineare tutti i canali Il perimetro del claim deve rimanere coerente su: confezione; ecommerce; pubblicità; social; materiali di vendita. 

Correggere il packaging non è sufficiente se il sito o una campagna continuano ad amplificare il messaggio originario. 

Le verifiche prioritarie prima del 27 settembre 2026 

Area Domanda operativa 
Perimetro Il claim riguarda davvero tutto ciò a cui viene attribuito? 
Specificità Il beneficio è spiegato chiaramente nello stesso mezzo? 
Evidenze Il dato è aggiornato, pertinente e dimostrabile? 
Visual Immagini e colori ampliano la promessa? 
Bollini Il marchio è basato su un sistema conforme? 
Clima La dichiarazione dipende da compensazioni esterne? 
Scorte Quali confezioni resteranno sul mercato dopo la scadenza? 
Coerenza Packaging, ecommerce e campagne comunicano lo stesso dato? 

Dal dato tecnico al messaggio verificabile 

Con EmpCo, il problema non è comunicare meno. È comunicare entro il perimetro che l’impresa è realmente in grado di dimostrare. 

Un dato sul contenuto riciclato non autorizza a definire sostenibile l’intera confezione. Una riduzione delle emissioni in una singola fase non rende automaticamente neutro il prodotto. Una foglia o un bollino non sono semplici elementi grafici quando suggeriscono una garanzia ambientale. 

La revisione deve quindi collegare tre livelli: 

Livello Verifica 
1. caratteristica reale del packaging 
2. evidenza tecnica disponibile 
3. messaggio percepito dal consumatore 

Quando questi tre livelli coincidono, il claim può diventare un’informazione utile. Quando divergono, aumenta il rischio di una promessa ambientale più ampia del dato che dovrebbe sostenerla. 

Domande frequenti su EmpCo e packaging 

EmpCo vieta tutti i claim ambientali?

No. Rafforza le regole contro messaggi generici, ingannevoli o riferiti a un perimetro più ampio di quello dimostrato. I claim specifici possono essere utilizzati quando sono veritieri, comprensibili e supportati da evidenze adeguate.

Dal 27 settembre 2026 non si potrà più utilizzare la parola “green”?

Non esiste un divieto automatico della singola parola in ogni contesto. Quando comunica un beneficio ambientale, “green” può però costituire un claim generico. La specificazione deve essere chiara nello stesso mezzo; se il claim rimane generico, deve essere dimostrata un’eccellenza riconosciuta pertinente.

Un QR code è sufficiente per spiegare un claim?

Non sostituisce la specificazione chiara richiesta nello stesso mezzo di comunicazione. Può invece fornire dettagli aggiuntivi o rendere accessibili il piano e le verifiche relativi a una promessa ambientale futura.

Foglie e colori verdi saranno vietati?

No. Devono essere valutati nel contesto. Possono contribuire a comunicare un beneficio implicito oppure rafforzare un claim o un bollino ambientale.

Le vecchie confezioni devono essere distrutte?

Non automaticamente. Le nuove regole si applicano anche alle vecchie scorte, ma le autorità hanno indicato un approccio proporzionato. Possono essere considerate misure correttive come adesivi, informazioni nel punto vendita e aggiornamento dei canali digitali.

Illustrazione sulla conformità PPWR con imballaggi, simbolo di verifica e contenitori per il riciclo.

PPWR dal 12 agosto 2026: chi risponde della conformità degli imballaggi

Chi è il fabbricante PPWR e chi risponde della conformità degli imballaggi dal 12 agosto 2026?
Un’azienda acquista da anni lo stesso contenitore, lo riempie con il proprio prodotto e lo commercializza con il proprio marchio. Dal 12 agosto 2026 potrà limitarsi a chiedere al fornitore se l’imballaggio è conforme al PPWR?

In molti casi, no.

L’impresa che produce materialmente la scatola, il flacone o il film non è necessariamente il fabbricante responsabile ai fini del Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

Quando un imballaggio o un prodotto imballato viene progettato o fabbricato con il nome o il marchio di un’altra azienda, la responsabilità può ricadere proprio su quest’ultima. Nel primo approfondimento PPWR: cosa cambia per gli imballaggi, tra scadenze, divieti e nuovi requisiti abbiamo ricostruito il quadro generale, i requisiti e le principali scadenze. In questa seconda parte analizziamo invece come individuare il fabbricante responsabile, quali documenti servono e perché la data di produzione non basta per gestire correttamente le scorte.

Il PPWR si applica in via generale dal 12 agosto 2026, anche se diversi requisiti tecnici, metodologie ed etichette entreranno a regime secondo scadenze successive. Dalla stessa data diventano operative le responsabilità degli operatori rispetto ai requisiti di volta in volta applicabili.

Il 10 giugno 2026 la Commissione europea ha inoltre pubblicato specifici orientamenti per chiarire alcuni aspetti operativi del Regolamento. Il documento rappresenta un riferimento interpretativo ufficiale, ma non è giuridicamente vincolante: l’interpretazione definitiva del diritto europeo resta di competenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. 

Chi è il fabbricante secondo il PPWR

Nel linguaggio comune, il fabbricante è chi produce fisicamente l’imballaggio.

La definizione prevista dal PPWR è più ampia. Il fabbricante è la persona fisica o giuridica che fabbrica un imballaggio o un prodotto imballato. Quando però un soggetto fa progettare o fabbricare l’imballaggio o il prodotto imballato con il proprio nome o marchio, è generalmente quest’ultimo a essere considerato fabbricante.

Per individuare il responsabile non conta quindi soltanto chi produce, ma anche:

  • chi ordina l’imballaggio;
  • chi ne decide le specifiche;
  • chi controlla la configurazione finale;
  • quale nome o marchio compare sul prodotto;
  • chi immette sul mercato il prodotto imballato.

Gli orientamenti della Commissione europea del 10 giugno 2026 precisano che, lungo la catena di fornitura, deve essere individuato un solo fabbricante ai fini del PPWR. È il soggetto che conserva la responsabilità giuridica della conformità, anche quando test, valutazioni o parti della documentazione vengono predisposti da fornitori, laboratori o consulenti.

Imballaggi di vendita e imballaggi raggruppati

Per gli imballaggi di vendita e quelli raggruppati, gli orientamenti individuano normalmente come fabbricante l’operatore che svolge le lavorazioni finali, riempie l’imballaggio con il proprio prodotto e immette sul mercato il prodotto confezionato.

Può quindi coincidere con:

  • l’azienda alimentare che riempie il contenitore;
  • l’impresa cosmetica che commercializza il flacone con il proprio marchio;
  • il produttore di beni di consumo che approva il packaging;
  • il titolare di una private label;
  • il brand owner che definisce materiali, formato e configurazione finale.

Il converter o il produttore fisico del contenitore rimane essenziale per fornire dati, prove e specifiche tecniche. Non assume però automaticamente la responsabilità finale prevista dal Regolamento.

Imballaggi di trasporto e di servizio

Per gli imballaggi di trasporto, gli imballaggi di servizio nella loro forma finale e quelli destinati alla produzione primaria, il fabbricante sarà generalmente l’impresa che li produce.

La responsabilità può però ricadere sull’utilizzatore quando l’imballaggio è progettato secondo le sue specifiche e riporta chiaramente il suo nome o marchio.

La posizione deve quindi essere verificata per ciascun formato: la stessa impresa può essere fabbricante di alcuni imballaggi e semplice utilizzatrice di altri.

Il caso delle private label

Un retailer affida a un fornitore la produzione, il riempimento e il confezionamento di un prodotto venduto con il marchio dell’insegna.

Chi risponde dell’imballaggio?

Se il prodotto imballato viene progettato o fabbricato con il nome o marchio del retailer, quest’ultimo può essere considerato il fabbricante ai fini del PPWR, anche quando tutte le attività materiali sono affidate a soggetti esterni. La presenza sull’imballaggio di altri marchi non esclude automaticamente questa responsabilità.

Il contratto commerciale, da solo, non trasferisce quindi la responsabilità stabilita dal Regolamento. Prima del 12 agosto dovrebbero essere chiariti almeno quattro punti:

  • Progettazione: chi approva materiali, componenti e formato?
  • Evidenze: chi possiede test, calcoli e specifiche tecniche?
  • Conformità: chi svolge o fa svolgere la valutazione?
  • Dichiarazione: chi redige la dichiarazione di conformità UE?

Quando sull’imballaggio non compare un nome o marchio riconoscibile, tra gli elementi da considerare assumono particolare rilievo il soggetto che ha effettuato l’ordine e quello che ha stabilito le specifiche di progettazione.

Attenzione alle deroghe per le microimprese

Il PPWR introduce alcune regole specifiche per le microimprese, ma le condizioni non sono identiche in ogni situazione.

La definizione generale stabilisce che, quando il soggetto che fa progettare o fabbricare l’imballaggio con il proprio marchio è una microimpresa e il fornitore è situato nello stesso Stato membro, quest’ultimo viene considerato fabbricante.

Una microimpresa occupa meno di dieci persone e presenta un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro. Nella valutazione devono essere considerate anche eventuali partecipazioni, collegamenti societari e rapporti di controllo.

Il Regolamento contiene inoltre disposizioni specifiche relative agli obblighi dell’articolo 15 e ai casi in cui importatori o distributori microimprese assumono il ruolo di fabbricante. In questi casi rileva anche che il soggetto che fornisce l’imballaggio sia stabilito nell’Unione europea.

La deroga non dovrebbe quindi essere applicata automaticamente sulla base delle sole dimensioni apparenti dell’impresa. Devono essere verificati:

  • il ruolo ricoperto nella filiera;
  • la struttura societaria;
  • il numero di addetti;
  • il fatturato o il totale di bilancio;
  • la sede del fornitore;
  • la specifica disposizione applicabile.

Quando importatori e distributori diventano fabbricanti

Un importatore o un distributore viene considerato fabbricante quando:

  • immette sul mercato un imballaggio con il proprio nome o marchio;
  • modifica un imballaggio già immesso sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformità.

La modifica può riguardare materiali, componenti, struttura, coating, chiusure, etichette o configurazione finale.

Quando assume il ruolo di fabbricante, l’importatore o il distributore è sottoposto agli obblighi previsti dall’articolo 15 del PPWR.

Che cosa deve fare il fabbricante

Il fabbricante può immettere sul mercato soltanto imballaggi conformi ai requisiti applicabili previsti dagli articoli da 5 a 12 del PPWR.

Prima dell’immissione deve:

  • individuare i requisiti applicabili;
  • svolgere o far svolgere la valutazione di conformità;
  • predisporre la documentazione tecnica;
  • redigere la dichiarazione di conformità UE;
  • assicurare che la produzione in serie rimanga conforme al tipo valutato;
  • intervenire quando emerge una non conformità.

Con la dichiarazione di conformità UE, il fabbricante assume formalmente la responsabilità della conformità dell’imballaggio. La valutazione può essere eseguita per suo conto da un laboratorio o da un altro soggetto qualificato, ma la responsabilità giuridica resta in capo al fabbricante.

Non basta quindi conservare un certificato senza sapere:

  • a quale imballaggio si riferisce;
  • quale versione è stata verificata;
  • quali requisiti copre;
  • quale metodo è stato utilizzato;
  • quando sono state eseguite le prove;
  • quali componenti sono compresi nel perimetro.

Che cosa deve contenere la documentazione tecnica

La documentazione tecnica deve permettere di valutare la conformità dell’imballaggio e includere un’analisi adeguata dei rischi di non conformità.

In base all’Allegato VII del Regolamento (UE) 2025/40, il dossier deve comprendere, quando applicabili:

  • descrizione generale dell’imballaggio e dell’uso previsto;
  • materiali e componenti;
  • progetti e piani di fabbricazione;
  • informazioni necessarie a comprenderne struttura e funzionamento;
  • norme armonizzate o specifiche tecniche applicate;
  • soluzioni adottate per rispettare i requisiti;
  • valutazioni eseguite;
  • relazioni di prova.

Il valore del dossier non dipende dalla quantità di documenti archiviati. Dipende dalla capacità di collegare ogni requisito applicabile a una prova pertinente, aggiornata e riferita all’imballaggio reale.

Tempi di conservazione

La documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE devono essere conservate:

  • per cinque anni dalla data di immissione sul mercato degli imballaggi monouso;
  • per dieci anni dalla data di immissione sul mercato degli imballaggi riutilizzabili.

Su richiesta motivata, le informazioni pertinenti devono essere fornite alle autorità entro dieci giorni.

I documenti non possono quindi restare dispersi nelle caselle di posta dei buyer, negli archivi dei singoli stabilimenti o presso il solo fornitore. Devono essere identificabili per codice, versione, lotto e periodo di validità.

Qual è il ruolo dei fornitori

Il fornitore non sostituisce il fabbricante, ma deve mettergli a disposizione le informazioni necessarie a dimostrare la conformità.

Il PPWR richiede ai fornitori di imballaggi o materiali di imballaggio di trasmettere le informazioni e la documentazione necessarie, compresa la documentazione tecnica richiesta in relazione agli articoli da 5 a 11.

Per evitare attestazioni generiche e difficili da utilizzare, le richieste ai fornitori dovrebbero specificare:

  • Perimetro: imballaggio, materiale o componente interessato;
  • Versione: codice, specifica e periodo di validità;
  • Requisito: disposizione PPWR verificata;
  • Metodo: analisi, calcolo o standard utilizzato;
  • Aggiornamento: tempi di comunicazione delle variazioni;
  • Tracciabilità: lotti e forniture coperti dalle evidenze.

Se cambia l’imballaggio, deve essere rivalutata la conformità

La conformità non è una verifica da svolgere una sola volta.

Il fabbricante deve assicurare che la produzione in serie rimanga coerente con il tipo valutato. Deve quindi intercettare le modifiche che possono incidere sui requisiti applicabili, come variazioni di:

  • materiale o fornitore;
  • peso o spessore;
  • coating o colla;
  • inchiostro;
  • tappo o chiusura;
  • etichetta;
  • formato;
  • processo produttivo.

Quando una variazione può incidere sulla conformità, la documentazione e la valutazione devono essere riesaminate.

Il packaging deve quindi entrare nel processo aziendale di change management: nessuna modifica rilevante dovrebbe essere approvata senza un controllo tecnico e documentale.

Fabbricante PPWR e produttore EPR non coincidono sempre

Il fabbricante e il produttore ai fini della responsabilità estesa del produttore svolgono funzioni differenti.

Fabbricante PPWRProduttore EPR
È unico lungo la filiera europeaÈ individuato nei singoli Stati membri
Risponde della conformità tecnicaRisponde degli obblighi EPR
Predispone il dossier tecnicoEffettua registrazioni e dichiarazioni
Redige la dichiarazione di conformità UEComunica i quantitativi immessi
Gestisce le non conformitàContribuisce ai costi del fine vita

Lo stesso operatore può assumere entrambi i ruoli, ma non è automatico.

Il produttore EPR viene individuato considerando il tipo di imballaggio, lo Stato membro nel quale avviene la prima messa a disposizione, il destinatario e la posizione dell’operatore nella filiera. Nelle vendite a distanza dirette agli utilizzatori finali, possono inoltre sorgere obblighi nel Paese di destinazione.

Conformità PPWR ed EPR devono quindi essere analizzati insieme, senza essere trattati come lo stesso adempimento.

Un caso operativo: PFAS, responsabilità e vecchie scorte

I limiti relativi alle PFAS negli imballaggi destinati al contatto con gli alimenti mostrano perché sia necessario individuare il fabbricante, recuperare le evidenze dai fornitori e ricostruire la data di immissione sul mercato.

Dal 12 agosto 2026, il Regolamento (UE) 2025/40 stabilisce che questi imballaggi non possano essere immessi sul mercato quando contengono PFAS in concentrazioni pari o superiori a:

SogliaApplicazione
25 ppbPer ciascun PFAS misurato attraverso analisi mirata, con esclusione delle PFAS polimeriche dalla quantificazione
250 ppbPer la somma delle PFAS misurate mediante analisi mirata, se necessario dopo la degradazione dei precursori
50 ppmPer il totale delle PFAS, comprese quelle polimeriche

Quando il fluoro totale supera 50 mg/kg, devono essere disponibili prove che consentano di distinguere la quantità riconducibile alle PFAS da quella derivante da sostanze non PFAS.

La verifica può riguardare in particolare:

  • carte e cartoni trattati;
  • imballaggi resistenti a grassi o liquidi;
  • rivestimenti e coating;
  • materiali accoppiati;
  • contenitori monouso;
  • imballaggi importati;
  • componenti provenienti da fornitori differenti.

La presenza di materiale riciclato non determina un’esenzione dai limiti.

Per le scorte conta l’immissione sul mercato

Per gli imballaggi alimentari contenenti PFAS, gli orientamenti della Commissione europea chiariscono che il PPWR non prevede un periodo transitorio generale per l’esaurimento delle scorte prodotte prima del 12 agosto 2026.

La distinzione decisiva è questa:

  • gli imballaggi già immessi sul mercato prima del 12 agosto possono continuare a circolare;
  • quelli immessi sul mercato dal 12 agosto devono rispettare i limiti, anche se erano stati fabbricati o acquistati in precedenza.

La sola data di produzione non è quindi sufficiente per stabilire se una scorta possa essere utilizzata.

Quando avviene l’immissione sul mercato

Il PPWR definisce l’immissione sul mercato come la prima messa a disposizione di un imballaggio, vuoto o contenente un prodotto, sul mercato dell’Unione.

Secondo gli orientamenti della Commissione europea, per gli imballaggi di vendita e quelli raggruppati il momento rilevante coincide normalmente con la messa a disposizione del prodotto già riempito e confezionato, perché operazioni finali come riempimento e sigillatura possono incidere sulla conformità.

Per gli imballaggi di trasporto e di servizio, la prima immissione può invece riguardare l’imballaggio vuoto.

Per le scorte interessate occorre quindi ricostruire:

InformazionePerché serve
Tipo di imballaggioAiuta a individuare il momento di immissione
Codice e versioneCollega il packaging alle evidenze tecniche
Quantità disponibilePermette di misurare l’esposizione
Stato della scortaDistingue imballaggi vuoti, riempiti o già distribuiti
Data prevista di immissioneDetermina l’applicazione dei requisiti
FornitoreConsente di recuperare prove e dichiarazioni
LottoPermette di collegare documentazione e produzione

Le cinque verifiche da completare

Prima dell’applicazione del Regolamento, la verifica dovrebbe concentrarsi su cinque aree:

AreaDomanda operativa
RuoloChi ordina, progetta, riempie e commercializza l’imballaggio?
RequisitiQuali disposizioni sono applicabili a quel formato e da quale data?
EvidenzeQuali documenti dimostrano la conformità?
FilieraCome vengono comunicate e approvate le modifiche?
ScorteQuando avverrà la prima immissione sul mercato?

La verifica deve essere svolta per ciascun tipo e versione di imballaggio, non soltanto per prodotto o fornitore.

Se vuoi approfondire questi temi:

Dalla dichiarazione del fornitore alla responsabilità aziendale 

Il PPWR non elimina il ruolo dei fornitori. Cambia però il modo in cui le imprese devono utilizzare le informazioni ricevute. 

Quando un’azienda fa progettare o fabbricare un prodotto imballato con il proprio nome o marchio, non può limitarsi a conservare una dichiarazione generica. Deve poter dimostrare: 

quali requisiti si applicano chi ha effettuato le verifiche quali prove sostengono la conformità 
quale versione dell’imballaggio è stata valutata come vengono gestite le modifiche quando avverrà l’immissione sul mercato. 

Prepararsi al PPWR significa passare da una raccolta frammentata di schede a un sistema strutturato di responsabilità, tracciabilità e controllo. 

Domande frequenti

Chi è il fabbricante secondo il PPWR?

È il soggetto che fabbrica l’imballaggio o il prodotto imballato oppure, nei casi previsti, chi lo fa progettare o fabbricare con il proprio nome o marchio. Per individuarlo contano anche il controllo sulle specifiche e il ruolo svolto nelle lavorazioni finali.

Il produttore fisico del packaging è sempre responsabile?

No. Può essere il fornitore dei materiali, dei componenti e delle prove, mentre la responsabilità finale può ricadere sul titolare del marchio, sul riempitore o sul soggetto che ha ordinato e definito l’imballaggio.

Una dichiarazione del fornitore è sufficiente?

Non necessariamente. Deve essere riferita alla versione effettiva dell’imballaggio, indicare il requisito verificato ed essere supportata da evidenze adeguate. Il fabbricante conserva la responsabilità della conformità.

Gli imballaggi prodotti prima del 12 agosto 2026 possono essere utilizzati?

Dipende dal requisito applicabile e dal momento dell’immissione sul mercato. Per i limiti PFAS, gli imballaggi alimentari immessi dal 12 agosto devono essere conformi anche se prodotti o acquistati in precedenza.

Fabbricante e produttore EPR coincidono?

Non necessariamente. Il fabbricante risponde della conformità dell’imballaggio. Il produttore EPR viene individuato nei singoli Stati membri nei quali l’imballaggio viene messo a disposizione e dovrebbe diventare rifiuto.

illustrazione per i consumi energetici in italia

Consumi energetici in Italia: come l’elettrificazione e le rinnovabili spiegano il paradosso del FEC 

I consumi energia elettrica rappresentano uno degli indicatori più utili per comprendere come sta cambiando il sistema energetico italiano. Ogni anno il Rapporto Annuale sull’Efficienza Energetica (RAEE) pubblicato da ENEA offre una fotografia dello stato dell’efficienza energetica in Italia, analizzando l’evoluzione dei consumi, delle tecnologie e delle politiche che accompagnano la transizione energetica. 

Tra i dati contenuti nell’edizione 2026, uno in particolare merita attenzione perché mette in evidenza una dinamica solo apparentemente contraddittoria. Nel 2024 il consumo di energia primaria (PEC) diminuisce dello 0,9% rispetto all’anno precedente, mentre il consumo di energia finale (FEC) cresce del 2,1%. 

Come è possibile che l’energia complessivamente richiesta dal sistema diminuisca, mentre quella utilizzata da imprese, edifici e trasporti aumenti? 

La risposta si trova nel modo in cui vengono misurati questi due indicatori e nel ruolo sempre più centrale dell’elettrificazione dei consumi e della produzione di energia da fonti rinnovabili, due elementi chiave anche della Direttiva europea sull’efficienza energetica (EED)

In questo articolo approfondiamo il significato del consumo di energia primaria e del consumo di energia finale, analizziamo le ragioni per cui nel 2024 il PEC diminuisce mentre il FEC cresce e vediamo quale ruolo svolgono l’elettrificazione dei consumi e la produzione di energia da fonti rinnovabili nel raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Direttiva europea sull’efficienza energetica. 

Consumo di energia primaria e consumo di energia finale: qual è la differenza? 

Per comprendere i dati del Rapporto ENEA è necessario distinguere tra consumo di energia primaria e consumo di energia finale

Il consumo di energia primaria (PEC) rappresenta tutta l’energia necessaria per soddisfare il fabbisogno del Paese. Oltre all’energia destinata agli utilizzatori finali, comprende quella impiegata nei processi di trasformazione, gli autoconsumi e le perdite di trasmissione e distribuzione. 

Il consumo di energia finale (FEC) misura invece l’energia effettivamente utilizzata da cittadini e imprese: l’elettricità prelevata dalla rete, il gas utilizzato negli edifici, i carburanti impiegati nei trasporti e, più in generale, tutta l’energia che arriva alle utenze finali. 

Questa distinzione è fondamentale perché permette di interpretare correttamente l’evoluzione del sistema energetico. 

Perché il PEC diminuisce mentre il FEC aumenta? 

La riduzione del consumo di energia primaria è legata soprattutto alla crescita della produzione di energia da fonti rinnovabili

Quando aumenta la quota di elettricità prodotta da impianti fotovoltaici, eolici o idroelettrici, diminuisce il ricorso alla produzione termoelettrica alimentata da combustibili fossili. Questo consente di ridurre l’energia necessaria per produrre la stessa quantità di elettricità e, di conseguenza, il valore del PEC. 

Il consumo di energia finale segue invece una logica diversa. 

Nel 2024 il FEC cresce del 2,1% e il Rapporto ENEA evidenzia un aumento dei consumi in quasi tutti i settori economici, con il contributo più significativo dei trasporti (+2,8%). 

L’aumento del FEC non significa quindi che il sistema energetico sia diventato meno efficiente. Indica piuttosto che la domanda di energia è cresciuta, influenzata dall’andamento dell’economia, della mobilità e delle condizioni climatiche. 

Il ruolo dell’elettrificazione dei consumi 

La Direttiva europea sull’efficienza energetica (EED) individua nell’elettrificazione dei consumi uno degli strumenti fondamentali per ridurre la domanda energetica e accelerare la transizione verso un sistema più efficiente. 

Un esempio è rappresentato dalle pompe di calore, che sostituiscono i sistemi di riscaldamento alimentati da combustibili con tecnologie elettriche caratterizzate da rendimenti più elevati. Lo stesso principio si applica ai trasporti, dove la diffusione della mobilità elettrica consente di sostituire motori endotermici meno efficienti. 

Nel raffrescamento, invece, la sfida sarà diversa. In uno scenario in cui la domanda è destinata a crescere, sarà sempre più importante adottare tecnologie capaci di contenere l’aumento dei consumi energetici. 

L’elettrificazione dei consumi, insieme alla crescita della produzione di energia da fonti rinnovabili, rappresenta quindi uno dei principali strumenti per contribuire al raggiungimento dell’obiettivo fissato dalla Direttiva EED di ridurre dell’11,7% i consumi di energia finale entro il 2030 rispetto allo scenario di riferimento. 

Cosa emerge dal Rapporto ENEA 2026 

Uno degli aspetti più interessanti evidenziati dal Rapporto riguarda il progressivo disaccoppiamento tra consumi energetici e principali driver della domanda, come PIL, produzione industriale e mobilità. 

Secondo ENEA, dal 2022 iniziano infatti a emergere segnali che mostrano una relazione meno diretta tra l’andamento dei consumi energetici e quello dei principali indicatori economici. 

Questo rende più complessa anche l’interpretazione dei dati. Una riduzione dei consumi potrebbe dipendere dal miglioramento dell’efficienza delle tecnologie, ma anche dalla diffusione dell’elettrificazione, dall’aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili o da cambiamenti strutturali dell’economia e del sistema produttivo. 

Nei prossimi anni, quindi, misurare i consumi energetici non sarà sufficiente. Sarà sempre più importante comprenderne le cause e distinguere il peso dell’efficienza energetica, dell’elettrificazione dei consumi e delle trasformazioni dell’economia, così da valutare l’efficacia delle politiche energetiche e misurare i progressi verso gli obiettivi europei. 

Perché questi dati sono importanti per le imprese 

Per le imprese, il Rapporto ENEA 2026 offre un’indicazione chiara: interpretare correttamente gli indicatori energetici sarà sempre più importante per pianificare gli investimenti e valutare l’efficacia degli interventi di efficientamento. 

Ridurre i consumi non dipende esclusivamente dall’installazione di tecnologie più efficienti. Diventa fondamentale comprendere come evolvono i processi produttivi, quale ruolo assume l’elettrificazione e in che modo cambia il mix energetico nazionale. 

In questo scenario, il monitoraggio dei consumi e la capacità di leggere correttamente gli indicatori rappresentano un supporto importante per orientare le decisioni e contribuire agli obiettivi fissati dalla Direttiva europea sull’efficienza energetica. 

In sintesi 

Il Rapporto ENEA 2026 evidenzia che la riduzione del consumo di energia primaria e l’aumento del consumo di energia finale non rappresentano una contraddizione, ma riflettono l’evoluzione del sistema energetico italiano. La crescita della produzione di energia da fonti rinnovabili riduce il fabbisogno di energia primaria, mentre l’andamento del consumo finale continua a essere influenzato dalla domanda di energia nei diversi settori economici. 

In questo contesto, l’elettrificazione dei consumi assume un ruolo centrale per raggiungere gli obiettivi della Direttiva europea sull’efficienza energetica. Allo stesso tempo, leggere correttamente gli indicatori energetici diventa essenziale per comprendere quali risultati derivino dall’adozione di tecnologie più efficienti, quali dalla diffusione delle rinnovabili e quali, invece, dai cambiamenti dell’economia.  

Per le imprese questo significa che la sfida non consiste soltanto nel ridurre i consumi, ma anche nel saperli interpretare. Comprendere perché un indicatore cambia, quali fattori lo influenzano e come si inserisce negli obiettivi della Direttiva EED permette di pianificare gli investimenti con maggiore consapevolezza e valutare in modo più accurato i risultati degli interventi di efficientamento energetico. 

Se vuoi approfondire il tema della transizione energetica e degli strumenti a disposizione delle imprese, puoi leggere anche:

Illustrazione isometrica di un software ESG collegato all'iperammortamento, con dashboard digitale, grafici, indicatori ESG, fonti di energia rinnovabile e rete di dati per la gestione della sostenibilità aziendale.

Iperammortamento e software ESG: come finanziare la transizione digitale e green

L’iperammortamento software ESG permette alle imprese di sostenere gli investimenti in piattaforme digitali dedicate alla rendicontazione, al calcolo della Carbon Footprint e alla tracciabilità dei prodotti. L’agevolazione può ridurre il costo dell’investimento e accelerare la digitalizzazione dei processi legati alla sostenibilità.

Per CFO, responsabili sostenibilità e HSE, la gestione dei dati ESG richiede strumenti capaci di raccogliere informazioni da più funzioni aziendali, organizzarle e renderle disponibili per obblighi normativi, analisi interne e rendicontazione.

In questo articolo vedremo come funziona l’iperammortamento software ESG, quali progetti possono rientrare nell’agevolazione e come utilizzare gli incentivi per digitalizzare Carbon Footprint, rendicontazione ESG e Digital Product Passport.

Come funziona l’iperammortamento software ESG?

L’iperammortamento software ESG è una misura che può sostenere gli investimenti in beni digitali destinati alla trasformazione tecnologica dei processi aziendali. Nel campo della sostenibilità, può riguardare soluzioni che raccolgono, elaborano e rendono disponibili dati per la rendicontazione ESG, il calcolo della Carbon Footprint e la tracciabilità dei prodotti, purché rispettino i requisiti previsti dalla disciplina.

La misura è stata istituita dall’articolo 1, commi 427-436, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 e riguarda gli investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese. Le modalità di accesso, le comunicazioni richieste e la documentazione necessaria sono definite dal decreto attuativo del MIMIT e del MEF firmato il 4 maggio 2026.

Il decreto si applica agli investimenti completati tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028 e prevede una procedura articolata in più passaggi, dalla comunicazione preventiva alla conferma dell’investimento, fino alla comunicazione di completamento. Per i beni digitali è inoltre richiesta l’interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Non basta, quindi, acquistare un programma dedicato alla sostenibilità. Per accedere all’agevolazione, il software deve rientrare tra i beni immateriali previsti dalla normativa, essere strumentale al progetto di trasformazione digitale e rispettare i requisiti tecnici e documentali richiesti. L’effettiva ammissibilità deve essere verificata caso per caso, sulla base delle caratteristiche della soluzione e del progetto d’investimento.

Perché investire in un software ESG?

La sostenibilità non riguarda più soltanto la rendicontazione. Oggi coinvolge attività operative, raccolta dati, monitoraggio delle emissioni e gestione delle informazioni lungo tutta la filiera.

Digitalizzare questi processi significa rendere le informazioni più accessibili, ridurre le attività manuali e migliorare la qualità dei dati utilizzati dall’azienda.

Tra le principali attività che un software ESG può supportare troviamo:

  • raccolta e gestione dei dati ESG;
  • predisposizione della rendicontazione di sostenibilità;
  • monitoraggio degli indicatori ambientali;
  • calcolo della Carbon Footprint aziendale;
  • gestione delle informazioni richieste dal Digital Product Passport;
  • centralizzazione dei dati in un’unica piattaforma.

Quali progetti possono beneficiare dell’iperammortamento?

La trasformazione digitale coinvolge oggi anche le attività legate alla sostenibilità. Sempre più aziende investono in software che consentono di raccogliere dati, monitorare indicatori ambientali e gestire gli obblighi normativi attraverso un’unica piattaforma.

L’iperammortamento può rappresentare un’opportunità per sostenere questi investimenti, favorendo l’adozione di strumenti che semplificano la gestione delle informazioni ESG e supportano la digitalizzazione dei processi aziendali.

Tra le principali aree di applicazione rientrano la rendicontazione ESG, il calcolo della Carbon Footprint e la preparazione al Digital Product Passport.

Rendicontazione ESG

La raccolta dei dati di sostenibilità coinvolge spesso più funzioni aziendali, dalla produzione agli acquisti, fino alle risorse umane e all’amministrazione. Gestire queste informazioni attraverso fogli di calcolo o documenti separati può rendere il processo più complesso e aumentare il rischio di errori.

Un software per la rendicontazione ESG permette di centralizzare i dati, organizzarli secondo gli standard di riferimento e monitorarne l’aggiornamento nel tempo. In questo modo diventa più semplice predisporre il Bilancio di sostenibilità, rispondere alle richieste degli stakeholder e disporre di informazioni sempre disponibili per le attività di reporting.

Calcolo della Carbon Footprint

Misurare le emissioni di gas serra rappresenta uno dei passaggi fondamentali per definire una strategia di sostenibilità. Per ottenere risultati affidabili è necessario raccogliere dati provenienti da diverse aree aziendali e aggiornarli con continuità.

Un software per il calcolo della Carbon Footprint aziendale consente di supportare questo processo, organizzando le informazioni necessarie alla misurazione delle emissioni e facilitando il monitoraggio dei risultati nel tempo. Disporre di dati strutturati permette inoltre di individuare le principali fonti emissive e pianificare interventi di miglioramento con maggiore consapevolezza.

Digital Product Passport

L’introduzione del Digital Product Passport porterà molte imprese a gestire una quantità sempre maggiore di informazioni legate ai propri prodotti. Materiali utilizzati, dati ambientali, caratteristiche tecniche e informazioni sulla filiera dovranno essere raccolti e resi disponibili secondo quanto previsto dalla normativa.

Prepararsi in anticipo significa dotarsi di strumenti in grado di organizzare questi dati in modo strutturato, evitando una gestione frammentata delle informazioni. Un software dedicato consente di centralizzare la documentazione, migliorare la tracciabilità dei dati e affrontare con maggiore efficienza i nuovi requisiti previsti dal passaporto digitale dei prodotti.

Quali vantaggi offre l’iperammortamento per la transizione ecologica?

L’iperammortamento non rappresenta soltanto un incentivo economico. Per molte imprese costituisce anche un’opportunità per accelerare la trasformazione digitale dei processi legati alla sostenibilità.

Tra i principali benefici troviamo:

  • riduzione del costo dell’investimento in tecnologie digitali;
  • maggiore accessibilità a software dedicati alla sostenibilità;
  • digitalizzazione delle attività di raccolta e gestione dei dati ESG;
  • supporto alla misurazione della Carbon Footprint aziendale;
  • preparazione ai nuovi requisiti legati al Digital Product Passport;
  • integrazione tra sostenibilità, processi aziendali e innovazione digitale.

Quali aziende possono beneficiare di un software ESG?

Le piattaforme dedicate alla sostenibilità sono pensate per tutte le imprese che desiderano digitalizzare la gestione dei dati ambientali e prepararsi ai nuovi obblighi normativi.

Tra le principali realtà interessate rientrano:

  • aziende manifatturiere;
  • imprese soggette agli obblighi di rendicontazione ESG;
  • organizzazioni che misurano la Carbon Footprint;
  • aziende coinvolte nei processi di tracciabilità della filiera;
  • imprese che si preparano al Digital Product Passport;
  • società che intendono digitalizzare i processi legati alla sostenibilità.

In sintesi

L’iperammortamento per software ESG rappresenta un’opportunità per sostenere gli investimenti dedicati alla trasformazione digitale e ambientale delle imprese. Strumenti per la rendicontazione ESG, il calcolo della Carbon Footprint e la gestione del Digital Product Passport permettono di raccogliere dati in modo più strutturato e prepararsi ai nuovi requisiti normativi. Grazie agli incentivi disponibili, le aziende possono accelerare il percorso di digitalizzazione della sostenibilità e ridurre il costo dell’investimento in tecnologie dedicate.

Per approfondire il funzionamento dell’incentivo e le caratteristiche della soluzione, puoi consultare la pagina dedicata a Tecno One per l’iperammortamento.

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