SBTi e piano di decarbonizzazione: definizioni e vantaggi per le aziende
Science Based Targets Initiative rappresenta oggi uno dei riferimenti più rilevanti per le aziende che vogliono costruire un percorso di riduzione delle emissioni fondato su dati solidi, criteri condivisi e obiettivi coerenti con il quadro climatico internazionale. La crescente attenzione alle emissioni lungo le filiere produttive sta cambiando il modo in cui le imprese si posizionano sul mercato, introducendo richieste sempre più puntuali da parte di clienti, investitori e partner industriali.
In questo contesto, la decarbonizzazione aziendale prende forma come un processo strutturato che parte dalla misurazione delle emissioni, passa per la definizione di priorità e target, e arriva alla costruzione di un piano operativo che coinvolge produzione, energia e supply chain. La cornice SBTi consente di organizzare questo percorso in modo coerente, rendendo i dati leggibili e le scelte aziendali confrontabili nel tempo.
In questo articolo vedremo cos’è la Science Based Targets Initiative, come calcolare le emissioni scope 1, 2 e 3, quali vantaggi può portare un piano di decarbonizzazione, la differenza tra SBTi e net zero e come impostare le prime fasi del lavoro in azienda.
Cos’è la Science Based Targets Initiative e perché è importante per le aziende
La Science Based Targets Initiative è un framework che guida le aziende nella definizione di obiettivi di riduzione delle emissioni basati su criteri scientifici.
SBTi traduce gli obiettivi dell’Accordo di Parigi in parametri operativi per le imprese, definendo regole chiare su come costruire target di riduzione coerenti con il contenimento dell’aumento della temperatura globale. Questo significa che gli obiettivi non vengono scelti in modo discrezionale, ma derivano da una metodologia che collega le emissioni aziendali al contesto climatico globale.
Per le aziende, questo passaggio introduce un cambio di prospettiva. I dati sulle emissioni diventano un elemento strutturale della gestione, utile per orientare investimenti, scelte produttive e relazioni di filiera. In molti settori, la presenza di target coerenti con SBTi sta diventando un requisito richiesto dai clienti, soprattutto quando si parla di emissioni indirette legate allo Scope 3.
Come calcolare le emissioni aziendali scope 1, 2 e 3
La definizione delle emissioni scope 1, 2 e 3 rappresenta il punto di partenza per qualsiasi piano di decarbonizzazione.
Questa classificazione consente di distinguere le fonti emissive e di collegarle alle attività aziendali, costruendo una base informativa su cui impostare obiettivi e azioni. Le emissioni Scope 1 riguardano le fonti dirette controllate dall’impresa, le Scope 2 l’energia acquistata, mentre le Scope 3 includono le emissioni indirette lungo la catena del valore.
Emissioni scope 1, 2, 3: definizione e implicazioni operative
La distinzione tra scope non ha solo una funzione descrittiva, ma orienta in modo concreto le scelte aziendali. Le emissioni Scope 1 e Scope 2 sono direttamente collegate ai processi interni e consentono di intervenire su impianti, tecnologie e consumi energetici con azioni mirate. In questi ambiti, l’azienda ha una capacità di controllo più immediata e può collegare in modo diretto le decisioni operative ai risultati ottenuti.
Le emissioni Scope 3 introducono invece una dimensione più ampia, che coinvolge fornitori, trasporti, utilizzo dei prodotti e gestione del fine vita. Qui il lavoro richiede un approccio strutturato, basato sulla raccolta di dati lungo la filiera e sulla costruzione di modelli di stima coerenti. La lettura delle emissioni attraverso gli scope consente quindi di individuare le priorità e di distinguere tra interventi interni e azioni che richiedono un coordinamento esterno.
Come costruire una baseline emissiva affidabile
La baseline emissiva rappresenta il riferimento iniziale da cui misurare i progressi nel tempo e deve essere costruita con attenzione. Il primo passaggio consiste nella definizione del perimetro dell’analisi, chiarendo quali attività, siti e processi rientrano nella misurazione. A partire da questo perimetro, vengono raccolti i dati relativi ai consumi energetici, ai carburanti, ai materiali e ai flussi logistici.
Questi dati vengono poi convertiti in emissioni attraverso fattori riconosciuti, che permettono di esprimere le diverse attività in termini di CO₂ equivalente. La qualità della baseline dipende dalla coerenza tra dati, perimetro e metodologia adottata. Una base informativa solida consente di costruire obiettivi credibili e di monitorare nel tempo l’efficacia delle azioni intraprese.
Perché lo Scope 3 rappresenta la sfida principale
Per molte aziende, la quota più significativa delle emissioni si concentra nello Scope 3. Questa categoria include una varietà di attività che si estendono oltre i confini diretti dell’impresa e che richiedono un lavoro più articolato per essere misurate. La complessità deriva dalla necessità di raccogliere dati da fornitori, partner logistici e altri soggetti coinvolti nella catena del valore.
Affrontare lo Scope 3 significa quindi costruire una capacità di lettura più ampia, che tenga insieme informazioni diverse e che consenta di individuare le aree a maggiore impatto. Questo passaggio è centrale anche nei percorsi SBTi, perché molte aziende sono chiamate a definire target specifici proprio su questa componente.
Quali vantaggi porta un piano di decarbonizzazione
Un piano di decarbonizzazione consente di collegare la riduzione delle emissioni alla gestione operativa dell’azienda.
Quando il percorso è costruito su dati affidabili, l’impresa acquisisce una maggiore capacità di controllo sui propri processi e sui consumi energetici. Questo si traduce in una gestione più consapevole delle risorse e nella possibilità di individuare interventi mirati che incidono anche sui costi operativi.
I benefici si estendono anche al rapporto con il mercato. Le aziende che presentano dati strutturati e obiettivi chiari riescono a dialogare con maggiore efficacia con clienti e investitori, rispondendo a richieste sempre più puntuali sulle emissioni e sui piani di riduzione. In questo senso, il piano di decarbonizzazione diventa uno strumento che rafforza la posizione dell’impresa all’interno delle filiere e ne migliora la credibilità complessiva.
La differenza tra SBTi e net zero riguarda il modo in cui vengono costruiti e gestiti gli obiettivi di riduzione delle emissioni.
SBTi definisce un percorso strutturato, con target intermedi validati e criteri precisi che guidano l’azienda nel tempo. Il concetto di net zero indica invece una condizione finale, in cui le emissioni residue vengono ridotte o compensate.
Perché il net zero richiede un percorso strutturato
Il raggiungimento del net zero richiede una sequenza di passaggi che partono dalla misurazione delle emissioni e arrivano alla loro progressiva riduzione. Senza una baseline chiara e senza obiettivi intermedi, il rischio è costruire impegni difficili da sostenere e poco leggibili per il mercato. SBTi fornisce un metodo che consente di dare forma a questo percorso, collegando dati, obiettivi e azioni in modo coerente.
Come iniziare con la decarbonizzazione in azienda
Avviare un percorso di decarbonizzazione significa partire dai dati e costruire una strategia coerente con il modello operativo dell’azienda.
Il lavoro si sviluppa attraverso fasi progressive che includono la raccolta delle emissioni, la definizione della baseline, l’individuazione delle leve di riduzione e la costruzione di target coerenti con i criteri SBTi. Questo processo richiede una lettura integrata dei dati aziendali, in cui produzione, energia e organizzazione vengono analizzati come un sistema unico.
Un approccio di questo tipo consente di trasformare le informazioni in uno strumento operativo, utile per supportare decisioni e monitorare nel tempo l’evoluzione delle performance ambientali .
FAQ sulla Science Based Targets Initiative
Cos’è la Science Based Targets Initiative?
È un framework che guida le aziende nella definizione di obiettivi di riduzione delle emissioni basati su criteri scientifici.
Cosa sono le emissioni scope 1, 2 e 3?
Sono categorie che classificano le emissioni dirette e indirette generate dalle attività aziendali.
Quali vantaggi offre SBTi alle aziende?
Supporta la gestione dei dati, il dialogo con il mercato e la partecipazione alle filiere.
Qual è la differenza tra SBTi e net zero?
SBTi definisce il percorso, il net zero rappresenta l’obiettivo finale.
Come iniziare un piano di decarbonizzazione?
Partendo dalla raccolta dei dati e dalla costruzione di una baseline emissiva.
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Claim ambientali sugli imballaggi: cosa cambia con EmpCo dal 27 settembre 2026
I claim ambientali imballaggi saranno sottoposti a nuove regole dal 27 settembre 2026, con l’applicazione delle disposizioni introdotte dalla Direttiva (UE) 2024/825, conosciuta come EmpCo.
Un flacone contiene plastica riciclata soltanto nel corpo, ma sulla confezione compare la dicitura “packaging sostenibile”. Accanto al claim sono presenti una foglia verde, un bollino “Eco Choice” e la promessa “carbon neutral”, basata sull’acquisto di crediti di compensazione.
La verifica non può fermarsi alla correttezza di una singola frase. Deve considerare almeno quattro elementi:
quale beneficio viene attribuito al packaging
se il dato riguarda l’intera confezione o un solo componente
che cosa comunicano insieme testi, immagini e bollini
quali evidenze sostengono la promessa ambientale.
La nuova disciplina modifica il Codice del consumo e rafforza la tutela contro le pratiche commerciali ambientali ingannevoli rivolte ai consumatori.
Nel giugno 2026 i servizi della Commissione europea hanno pubblicato il documento “Questions & Answers – Directive on empowering consumers for the Green Transition”, dedicato all’applicazione della Direttiva (UE) 2024/825. Le FAQ forniscono indicazioni interpretative utili, ma non costituiscono una posizione formale della Commissione né un’interpretazione giuridicamente vincolante. L’interpretazione definitiva del diritto europeo resta di competenza della Corte di giustizia dell’Unione europea.
PPWR ed EmpCo intervengono su due piani differenti
Il PPWR disciplina le caratteristiche, la conformità e la gestione degli imballaggi. EmpCo interviene invece sul modo in cui prodotti, packaging e imprese vengono presentati ai consumatori.
PPWR
EmpCo
Verifica come è fatto l’imballaggio
Verifica come viene presentato al consumatore
Introduce requisiti e informazioni obbligatorie
Disciplina claim e segni volontari
Richiede dati e documentazione tecnica
Richiede messaggi veritieri, circoscritti e non ingannevoli
Individua responsabilità lungo la filiera
Si applica alle pratiche commerciali B2C
Le disposizioni EmpCo considerate in questo articolo riguardano le comunicazioni commerciali rivolte ai consumatori.
I documenti e le informazioni scambiati esclusivamente tra imprese non rientrano direttamente nello stesso perimetro. Devono però essere controllati quando i dati forniti dalla filiera vengono ripresi su packaging, ecommerce, pubblicità o altri materiali destinati al consumatore finale.
Primo controllo: che cosa stiamo realmente affermando?
Il decreto italiano definisce l’asserzione ambientale come un messaggio o una rappresentazione di carattere non obbligatorio, inserito in una comunicazione commerciale, che afferma o suggerisce che un prodotto, un marchio o un’impresa:
abbia un impatto positivo o nullo sull’ambiente
sia meno dannoso rispetto ad altre alternative
abbia migliorato il proprio impatto nel tempo.
La definizione può comprendere:
testi
dichiarazioni verbali
immagini
elementi grafici
simboli
etichette
marchi
nomi di prodotti
nomi commerciali o aziendali.
Non conta quindi soltanto ciò che l’impresa dichiara esplicitamente. Può rilevare anche il beneficio suggerito dalla presentazione complessiva.
Le informazioni obbligatorie non sono claim volontari
Le indicazioni imposte dal PPWR o da altre disposizioni europee e nazionali non diventano automaticamente claim ambientali EmpCo, perché non sono volontarie.
Questo non significa che possano essere trasformate liberamente in una leva promozionale.
Presentare come elemento distintivo una caratteristica richiesta per legge a tutti i prodotti della stessa categoria può indurre il consumatore a percepire una superiorità che non esiste.
Informazione obbligatoria
Promessa commerciale
comunica un dato richiesto dalla normativa.
utilizza quel dato per suggerire che il prodotto sia ambientalmente preferibile alle alternative.
Il secondo passaggio richiede una verifica ulteriore.
Quando un claim ambientale è generico
Un’asserzione ambientale è considerata generica quando la sua specificazione non viene fornita in termini chiari ed evidenti nello stesso mezzo di comunicazione.
Tra le espressioni più esposte figurano:
green
eco-friendly
ecologico
rispettoso dell’ambiente
amico della natura
climate friendly
carbon friendly
biodegradabile
biobased.
Queste formule comunicano un beneficio ampio, ma non chiariscono necessariamente:
quale caratteristica lo determina
a quale componente si riferisce
quale fase del ciclo di vita è stata considerata
secondo quale metodo è stato valutato.
La specificazione deve comparire nello stesso mezzo
Il beneficio concreto deve essere spiegato in modo chiaro e visibile nello stesso supporto nel quale compare il claim:
sulla confezione, quando il claim è sul packaging
nello stesso annuncio pubblicitario
nella stessa pagina o interfaccia ecommerce
nello stesso contenuto audiovisivo.
Un sito, un QR code o una pagina di approfondimento possono fornire dettagli aggiuntivi. Non dovrebbero però essere l’unico luogo nel quale viene spiegata una formula che sulla confezione rimane generica.
Formulazione
Prima valutazione
Packaging amico dell’ambiente
Claim generico
Confezione climate friendly
Claim generico
Corpo del flacone realizzato con il 70% di plastica riciclata
Claim specifico
Il 100% dell’energia utilizzata per produrre questo imballaggio proviene da fonti rinnovabili
Claim specifico
Packaging più sostenibile
Claim generico e comparativo non definito
Rendere il claim specifico non lo rende automaticamente corretto. Il messaggio deve comunque essere:
vero
aggiornato
comprensibile
pertinente
supportato da evidenze
coerente con la presentazione complessiva.
Quando può essere utilizzato un claim generico
Un claim che rimane generico è vietato quando l’impresa non può dimostrare un’eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali pertinente all’asserzione.
La disciplina collega tale eccellenza, in particolare, a:
Ecolabel UE
sistemi nazionali o regionali di etichettatura ambientale di tipo I conformi alla norma EN ISO 14024 e ufficialmente riconosciuti
prestazioni ambientali di vertice riconosciute da un’altra normativa europea applicabile.
Il riconoscimento deve riguardare esattamente il beneficio comunicato. Una prestazione eccellente sul consumo energetico non dimostra automaticamente la riciclabilità o la biodegradabilità dell’imballaggio.
Per le imprese, la soluzione più solida consiste spesso nel sostituire una promessa ampia con un’informazione precisa:
Non “packaging sostenibile”, ma quale componente è stato modificato, in quale percentuale e rispetto a quale riferimento.
Secondo controllo: che cosa comunica l’intera confezione?
La valutazione non riguarda soltanto la frase principale. Deve considerare l’impressione complessiva prodotta da:
parole
dimensioni
posizione
colori
immagini
icone
bollini
note ed esclusioni
nome del prodotto o della linea.
Quando un beneficio riferito a un componente non può essere esteso all’intero packaging
Il Codice del consumo considera sempre scorretta l’asserzione che attribuisce un beneficio all’intero prodotto quando questo riguarda soltanto un determinato aspetto.
Nel packaging, il dato può riferirsi esclusivamente a:
corpo del contenitore
tappo
etichetta
film
cartone esterno
inchiostri
una fase produttiva
uno specifico stabilimento.
Un beneficio misurato su uno di questi elementi non può essere automaticamente attribuito all’intera confezione.
“Riciclato”, “riciclabile” e “sostenibile” non sono sinonimi
Espressione
Che cosa descrive
Che cosa deve essere chiarito
Riciclato
Presenza di materia riciclata
Percentuale e componenti coinvolti
Riciclabile
Possibilità di riciclo dopo l’uso
Perimetro, componenti e condizioni
Riutilizzabile
Possibilità di più utilizzi
Sistema e condizioni effettive di riuso
Sostenibile
Beneficio ambientale molto ampio
Impatti considerati ed evidenze complessive
Un imballaggio può contenere materia riciclata senza essere integralmente riciclabile. Può essere riciclabile senza contenere materiale riciclato. Una singola caratteristica non consente automaticamente di qualificare l’intero packaging come sostenibile.
Il caso delle bottiglie “100% riciclate”
Nel confronto tra la rete europea Consumer Protection Cooperation e alcuni grandi produttori di bevande, le imprese coinvolte si sono impegnate ad accompagnare claim come “bottiglia 100% riciclata” con una precisazione che escluda tappo ed etichetta, quando tali componenti non sono compresi nella percentuale dichiarata.
La specificazione deve essere immediatamente collegata al claim e adeguatamente visibile.
Il principio è applicabile anche ad altri imballaggi:
Il perimetro comunicato deve coincidere con quello misurato.
Foglie, colori e immagini
Foglie, alberi, gocce d’acqua, frecce circolari o sfondi naturali non sono automaticamente vietati.
Le immagini o i colori, considerati isolatamente, non costituiscono necessariamente un’asserzione ambientale generica, che secondo la definizione normativa è formulata per iscritto o oralmente.
Possono però:
suggerire un beneficio ambientale implicito
amplificare un claim scritto
contribuire a creare l’impressione di una certificazione
modificare la percezione complessiva della confezione.
Domanda da evitare
Domanda utile
Possiamo utilizzare il verde?
Che cosa comunica l’insieme di parole, immagini, colori e posizione sulla confezione?
Anche i nomi commerciali devono essere verificati
La registrazione di un marchio non esclude l’applicazione delle regole sulle pratiche commerciali.
Nomi contenenti termini come:
Green
Eco
Natural
Planet
Climate Neutral
possono essere valutati come claim ambientali quando, nel contesto commerciale, inducono il consumatore ad aspettarsi un determinato beneficio.
Il significato dipende dal caso concreto, ma i diritti di proprietà intellettuale non impediscono alle autorità di intervenire quando la presentazione risulta ingannevole.
Bollini ed etichette di sostenibilità
EmpCo definisce le etichette di sostenibilità come marchi di fiducia, marchi di qualità o equivalenti, pubblici o privati e di carattere volontario, utilizzati per distinguere un prodotto, un processo o un’impresa sulla base di caratteristiche ambientali o sociali.
Dal 27 settembre 2026 non potranno essere esibite etichette di sostenibilità che non siano:
basate su un sistema di certificazione conforme
oppure istituite da un’autorità pubblica.
Le etichette obbligatorie imposte dalla normativa non rientrano in questa definizione.
Un sistema di certificazione deve prevedere, tra gli altri elementi:
criteri trasparenti e accessibili
condizioni eque e non discriminatorie
controllo da parte di un terzo competente e indipendente
monitoraggio del rispetto dei requisiti
procedure in caso di inosservanza.
Il rischio dei bollini creati internamente
Bollini come:
Eco Choice
Green Selection
Planet Friendly
Sustainable Pack
Scelta responsabile
diventano problematici quando vengono presentati come marchi di fiducia o qualità ambientale senza essere sostenuti da un sistema conforme.
Un bollino può suggerire che:
esistano criteri prestabiliti
il prodotto sia stato valutato
sia avvenuto un controllo indipendente
la prestazione sia superiore a quella delle alternative.
Quando queste garanzie non esistono, la grafica può attribuire al prodotto un’autorevolezza che il processo sottostante non dimostra.
Terzo controllo: quali claim presentano i rischi maggiori?
Alcune formulazioni richiedono una cautela particolare perché comunicano benefici molto ampi o difficili da circoscrivere.
Claim climatici basati sulle compensazioni
EmpCo introduce un divieto specifico per le dichiarazioni secondo cui un prodotto avrebbe un impatto neutro, ridotto o positivo sul clima quando tale risultato è basato sulla compensazione delle emissioni di gas a effetto serra.
Sono particolarmente esposte espressioni come:
carbon neutral
climate neutral
CO₂ compensated
carbon positive
zero climate impact.
Quando applicate al prodotto e fondate sull’acquisto di crediti o su progetti esterni alla sua catena del valore, queste dichiarazioni rientrano nel divieto.
Resta possibile comunicare:
riduzioni effettive ottenute nel ciclo di vita del prodotto
miglioramenti nei processi produttivi
interventi realizzati nella catena del valore
finanziamenti a iniziative climatiche descritti in modo trasparente.
Il finanziamento di un progetto non deve però essere trasformato nella neutralità del prodotto.
Un claim relativo a un impatto climatico ridotto deve chiarire:
che cosa è stato ridotto
rispetto a quale riferimento
in quale periodo
con quale metodologia
entro quale perimetro.
Il divieto specifico relativo alle compensazioni riguarda i claim sul prodotto. Le dichiarazioni a livello aziendale non sono automaticamente soggette allo stesso divieto assoluto, ma restano sottoposte alle altre norme contro le pratiche ingannevoli.
Promesse ambientali future
Dichiarazioni come:
packaging completamente circolare entro il 2030
eliminazione della plastica vergine entro cinque anni
zero emissioni entro il 2035
non possono essere utilizzate come semplici aspirazioni promozionali.
Devono essere sostenute da:
impegni chiari e oggettivi
obiettivi misurabili
scadenze definite
piano di attuazione dettagliato e realistico
risorse destinate alla sua realizzazione
verifica periodica di un terzo indipendente
risultati della verifica disponibili ai consumatori.
La specificazione essenziale della promessa deve restare chiara nella comunicazione commerciale. Il piano completo, i progressi e i risultati delle verifiche possono essere resi facilmente accessibili anche attraverso un sito o un QR code, secondo le indicazioni interpretative contenute nelle FAQ dei servizi della Commissione.
Il QR code svolge quindi due funzioni differenti:
non sostituisce la specificazione necessaria per rendere comprensibile un claim generico
può consentire l’accesso al piano dettagliato e alle verifiche che sostengono una promessa futura.
Quarto controllo: dove deve intervenire l’impresa?
La revisione non deve limitarsi alla confezione che entrerà in produzione dopo il 27 settembre 2026.
Le nuove disposizioni si applicheranno anche alle pratiche commerciali relative a prodotti e packaging:
già fabbricati
già ordinati
già distribuiti
presenti nei magazzini
già collocati sugli scaffali.
La data di stampa della confezione non determina quindi un’esenzione automatica.
Vecchie scorte: l’approccio delle autorità
Nel giugno 2026, le autorità della rete CPC hanno condiviso un orientamento comune per affrontare le vecchie scorte in modo coerente e proporzionato.
Potranno essere valutati, caso per caso:
quantità disponibili
ordini già effettuati
cicli di stampa
vincoli della filiera
durata di conservazione
possibilità di correggere il claim
costi e impatti ambientali di un ritiro o di una distruzione.
Questo approccio non equivale a una moratoria. Le imprese devono agire tempestivamente e in buona fede.
Tra gli interventi possibili rientrano:
Canale
Possibile intervento
Packaging
Copertura o correzione del claim tramite adesivo
Punto vendita
Informazione correttiva vicina al prodotto
Ecommerce
Modifica immediata di schede e visual
Pubblicità
Sospensione o sostituzione dei materiali
Social media
Aggiornamento o rimozione dei contenuti
Nuove produzioni
Revisione definitiva del layout
Le autorità possono tenere conto della proporzionalità degli interventi, evitando misure che provochino costi o impatti ambientali eccessivi. Non si tratta però di un diritto automatico: contano le circostanze e le azioni correttive adottate dall’impresa.
Come organizzare la revisione dei claim ambientali
La verifica dovrebbe seguire un processo unico che coinvolga marketing, sostenibilità, qualità e regulatory.
Fase
Obiettivo
Elementi da verificare
1. Censire i touchpoint
Il controllo deve comprendere:
packaging ed etichette; ecommerce e sito; campagne pubblicitarie; social media; cataloghi e brochure; materiali per il punto vendita; nomi di linee e prodotti.
2. Classificare il messaggio
Per ogni contenuto bisogna distinguere tra:
informazione obbligatoria; claim volontario; marchio di sostenibilità; promessa futura; comparazione; informazione tecnica trasformata in leva commerciale.
3. Definire il perimetro
Occorre stabilire se il messaggio riguarda:
l’intero packaging; un singolo componente; il prodotto; il processo produttivo; lo stabilimento; l’impresa; un determinato mercato o periodo.
4. Collegare il claim alle prove
La documentazione deve identificare:
fonte del dato; metodologia; data di aggiornamento; componente analizzato; versione del packaging; riferimento comparativo; limiti dell’informazione.
5. Verificare la percezione complessiva
Devono essere valutati insieme:
testo; immagini; colori; bollini; dimensioni; posizione; note ed esclusioni.
6. Allineare tutti i canali
Il perimetro del claim deve rimanere coerente su:
confezione; ecommerce; pubblicità; social; materiali di vendita.
Correggere il packaging non è sufficiente se il sito o una campagna continuano ad amplificare il messaggio originario.
Le verifiche prioritarie prima del 27 settembre 2026
Area
Domanda operativa
Perimetro
Il claim riguarda davvero tutto ciò a cui viene attribuito?
Specificità
Il beneficio è spiegato chiaramente nello stesso mezzo?
Evidenze
Il dato è aggiornato, pertinente e dimostrabile?
Visual
Immagini e colori ampliano la promessa?
Bollini
Il marchio è basato su un sistema conforme?
Clima
La dichiarazione dipende da compensazioni esterne?
Scorte
Quali confezioni resteranno sul mercato dopo la scadenza?
Coerenza
Packaging, ecommerce e campagne comunicano lo stesso dato?
Dal dato tecnico al messaggio verificabile
Con EmpCo, il problema non è comunicare meno. È comunicare entro il perimetro che l’impresa è realmente in grado di dimostrare.
Un dato sul contenuto riciclato non autorizza a definire sostenibile l’intera confezione. Una riduzione delle emissioni in una singola fase non rende automaticamente neutro il prodotto. Una foglia o un bollino non sono semplici elementi grafici quando suggeriscono una garanzia ambientale.
La revisione deve quindi collegare tre livelli:
Livello
Verifica
1.
caratteristica reale del packaging
2.
evidenza tecnica disponibile
3.
messaggio percepito dal consumatore
Quando questi tre livelli coincidono, il claim può diventare un’informazione utile. Quando divergono, aumenta il rischio di una promessa ambientale più ampia del dato che dovrebbe sostenerla.
Domande frequenti su EmpCo e packaging
EmpCo vieta tutti i claim ambientali?
No. Rafforza le regole contro messaggi generici, ingannevoli o riferiti a un perimetro più ampio di quello dimostrato. I claim specifici possono essere utilizzati quando sono veritieri, comprensibili e supportati da evidenze adeguate.
Dal 27 settembre 2026 non si potrà più utilizzare la parola “green”?
Non esiste un divieto automatico della singola parola in ogni contesto. Quando comunica un beneficio ambientale, “green” può però costituire un claim generico. La specificazione deve essere chiara nello stesso mezzo; se il claim rimane generico, deve essere dimostrata un’eccellenza riconosciuta pertinente.
Un QR code è sufficiente per spiegare un claim?
Non sostituisce la specificazione chiara richiesta nello stesso mezzo di comunicazione. Può invece fornire dettagli aggiuntivi o rendere accessibili il piano e le verifiche relativi a una promessa ambientale futura.
Foglie e colori verdi saranno vietati?
No. Devono essere valutati nel contesto. Possono contribuire a comunicare un beneficio implicito oppure rafforzare un claim o un bollino ambientale.
Le vecchie confezioni devono essere distrutte?
Non automaticamente. Le nuove regole si applicano anche alle vecchie scorte, ma le autorità hanno indicato un approccio proporzionato. Possono essere considerate misure correttive come adesivi, informazioni nel punto vendita e aggiornamento dei canali digitali.
PPWR dal 12 agosto 2026: chi risponde della conformità degli imballaggi
Chi è il fabbricante PPWR e chi risponde della conformità degli imballaggi dal 12 agosto 2026? Un’azienda acquista da anni lo stesso contenitore, lo riempie con il proprio prodotto e lo commercializza con il proprio marchio. Dal 12 agosto 2026 potrà limitarsi a chiedere al fornitore se l’imballaggio è conforme al PPWR?
In molti casi, no.
L’impresa che produce materialmente la scatola, il flacone o il film non è necessariamente il fabbricante responsabile ai fini del Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
Quando un imballaggio o un prodotto imballato viene progettato o fabbricato con il nome o il marchio di un’altra azienda, la responsabilità può ricadere proprio su quest’ultima. Nel primo approfondimentoPPWR: cosa cambia per gli imballaggi, tra scadenze, divieti e nuovi requisitiabbiamo ricostruito il quadro generale, i requisiti e le principali scadenze. In questa seconda parte analizziamo invece come individuare il fabbricante responsabile, quali documenti servono e perché la data di produzione non basta per gestire correttamente le scorte.
Il PPWR si applica in via generale dal 12 agosto 2026, anche se diversi requisiti tecnici, metodologie ed etichette entreranno a regime secondo scadenze successive. Dalla stessa data diventano operative le responsabilità degli operatori rispetto ai requisiti di volta in volta applicabili.
Il 10 giugno 2026 la Commissione europea ha inoltre pubblicato specifici orientamenti per chiarire alcuni aspetti operativi del Regolamento. Il documento rappresenta un riferimento interpretativo ufficiale, ma non è giuridicamente vincolante: l’interpretazione definitiva del diritto europeo resta di competenza della Corte di giustizia dell’Unione europea.
Chi è il fabbricante secondo il PPWR
Nel linguaggio comune, il fabbricante è chi produce fisicamente l’imballaggio.
La definizione prevista dal PPWR è più ampia. Il fabbricante è la persona fisica o giuridica che fabbrica un imballaggio o un prodotto imballato. Quando però un soggetto fa progettare o fabbricare l’imballaggio o il prodotto imballato con il proprio nome o marchio, è generalmente quest’ultimo a essere considerato fabbricante.
Per individuare il responsabile non conta quindi soltanto chi produce, ma anche:
chi ordina l’imballaggio;
chi ne decide le specifiche;
chi controlla la configurazione finale;
quale nome o marchio compare sul prodotto;
chi immette sul mercato il prodotto imballato.
Gli orientamenti della Commissione europea del 10 giugno 2026 precisano che, lungo la catena di fornitura, deve essere individuato un solo fabbricante ai fini del PPWR. È il soggetto che conserva la responsabilità giuridica della conformità, anche quando test, valutazioni o parti della documentazione vengono predisposti da fornitori, laboratori o consulenti.
Imballaggi di vendita e imballaggi raggruppati
Per gli imballaggi di vendita e quelli raggruppati, gli orientamenti individuano normalmente come fabbricante l’operatore che svolge le lavorazioni finali, riempie l’imballaggio con il proprio prodotto e immette sul mercato il prodotto confezionato.
Può quindi coincidere con:
l’azienda alimentare che riempie il contenitore;
l’impresa cosmetica che commercializza il flacone con il proprio marchio;
il produttore di beni di consumo che approva il packaging;
il titolare di una private label;
il brand owner che definisce materiali, formato e configurazione finale.
Il converter o il produttore fisico del contenitore rimane essenziale per fornire dati, prove e specifiche tecniche. Non assume però automaticamente la responsabilità finale prevista dal Regolamento.
Imballaggi di trasporto e di servizio
Per gli imballaggi di trasporto, gli imballaggi di servizio nella loro forma finale e quelli destinati alla produzione primaria, il fabbricante sarà generalmente l’impresa che li produce.
La responsabilità può però ricadere sull’utilizzatore quando l’imballaggio è progettato secondo le sue specifiche e riporta chiaramente il suo nome o marchio.
La posizione deve quindi essere verificata per ciascun formato: la stessa impresa può essere fabbricante di alcuni imballaggi e semplice utilizzatrice di altri.
Il caso delle private label
Un retailer affida a un fornitore la produzione, il riempimento e il confezionamento di un prodotto venduto con il marchio dell’insegna.
Chi risponde dell’imballaggio?
Se il prodotto imballato viene progettato o fabbricato con il nome o marchio del retailer, quest’ultimo può essere considerato il fabbricante ai fini del PPWR, anche quando tutte le attività materiali sono affidate a soggetti esterni. La presenza sull’imballaggio di altri marchi non esclude automaticamente questa responsabilità.
Il contratto commerciale, da solo, non trasferisce quindi la responsabilità stabilita dal Regolamento. Prima del 12 agosto dovrebbero essere chiariti almeno quattro punti:
Progettazione: chi approva materiali, componenti e formato?
Evidenze: chi possiede test, calcoli e specifiche tecniche?
Conformità: chi svolge o fa svolgere la valutazione?
Dichiarazione: chi redige la dichiarazione di conformità UE?
Quando sull’imballaggio non compare un nome o marchio riconoscibile, tra gli elementi da considerare assumono particolare rilievo il soggetto che ha effettuato l’ordine e quello che ha stabilito le specifiche di progettazione.
Attenzione alle deroghe per le microimprese
Il PPWR introduce alcune regole specifiche per le microimprese, ma le condizioni non sono identiche in ogni situazione.
La definizione generale stabilisce che, quando il soggetto che fa progettare o fabbricare l’imballaggio con il proprio marchio è una microimpresa e il fornitore è situato nello stesso Stato membro, quest’ultimo viene considerato fabbricante.
Una microimpresa occupa meno di dieci persone e presenta un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro. Nella valutazione devono essere considerate anche eventuali partecipazioni, collegamenti societari e rapporti di controllo.
Il Regolamento contiene inoltre disposizioni specifiche relative agli obblighi dell’articolo 15 e ai casi in cui importatori o distributori microimprese assumono il ruolo di fabbricante. In questi casi rileva anche che il soggetto che fornisce l’imballaggio sia stabilito nell’Unione europea.
La deroga non dovrebbe quindi essere applicata automaticamente sulla base delle sole dimensioni apparenti dell’impresa. Devono essere verificati:
il ruolo ricoperto nella filiera;
la struttura societaria;
il numero di addetti;
il fatturato o il totale di bilancio;
la sede del fornitore;
la specifica disposizione applicabile.
Quando importatori e distributori diventano fabbricanti
Un importatore o un distributore viene considerato fabbricante quando:
immette sul mercato un imballaggio con il proprio nome o marchio;
modifica un imballaggio già immesso sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformità.
La modifica può riguardare materiali, componenti, struttura, coating, chiusure, etichette o configurazione finale.
Quando assume il ruolo di fabbricante, l’importatore o il distributore è sottoposto agli obblighi previsti dall’articolo 15 del PPWR.
Che cosa deve fare il fabbricante
Il fabbricante può immettere sul mercato soltanto imballaggi conformi ai requisiti applicabili previsti dagli articoli da 5 a 12 del PPWR.
Prima dell’immissione deve:
individuare i requisiti applicabili;
svolgere o far svolgere la valutazione di conformità;
predisporre la documentazione tecnica;
redigere la dichiarazione di conformità UE;
assicurare che la produzione in serie rimanga conforme al tipo valutato;
intervenire quando emerge una non conformità.
Con la dichiarazione di conformità UE, il fabbricante assume formalmente la responsabilità della conformità dell’imballaggio. La valutazione può essere eseguita per suo conto da un laboratorio o da un altro soggetto qualificato, ma la responsabilità giuridica resta in capo al fabbricante.
Non basta quindi conservare un certificato senza sapere:
a quale imballaggio si riferisce;
quale versione è stata verificata;
quali requisiti copre;
quale metodo è stato utilizzato;
quando sono state eseguite le prove;
quali componenti sono compresi nel perimetro.
Che cosa deve contenere la documentazione tecnica
La documentazione tecnica deve permettere di valutare la conformità dell’imballaggio e includere un’analisi adeguata dei rischi di non conformità.
In base all’Allegato VII del Regolamento (UE) 2025/40, il dossier deve comprendere, quando applicabili:
descrizione generale dell’imballaggio e dell’uso previsto;
materiali e componenti;
progetti e piani di fabbricazione;
informazioni necessarie a comprenderne struttura e funzionamento;
norme armonizzate o specifiche tecniche applicate;
soluzioni adottate per rispettare i requisiti;
valutazioni eseguite;
relazioni di prova.
Il valore del dossier non dipende dalla quantità di documenti archiviati. Dipende dalla capacità di collegare ogni requisito applicabile a una prova pertinente, aggiornata e riferita all’imballaggio reale.
Tempi di conservazione
La documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE devono essere conservate:
per cinque anni dalla data di immissione sul mercato degli imballaggi monouso;
per dieci anni dalla data di immissione sul mercato degli imballaggi riutilizzabili.
Su richiesta motivata, le informazioni pertinenti devono essere fornite alle autorità entro dieci giorni.
I documenti non possono quindi restare dispersi nelle caselle di posta dei buyer, negli archivi dei singoli stabilimenti o presso il solo fornitore. Devono essere identificabili per codice, versione, lotto e periodo di validità.
Qual è il ruolo dei fornitori
Il fornitore non sostituisce il fabbricante, ma deve mettergli a disposizione le informazioni necessarie a dimostrare la conformità.
Il PPWR richiede ai fornitori di imballaggi o materiali di imballaggio di trasmettere le informazioni e la documentazione necessarie, compresa la documentazione tecnica richiesta in relazione agli articoli da 5 a 11.
Per evitare attestazioni generiche e difficili da utilizzare, le richieste ai fornitori dovrebbero specificare:
Perimetro: imballaggio, materiale o componente interessato;
Versione: codice, specifica e periodo di validità;
Requisito: disposizione PPWR verificata;
Metodo: analisi, calcolo o standard utilizzato;
Aggiornamento: tempi di comunicazione delle variazioni;
Tracciabilità: lotti e forniture coperti dalle evidenze.
Se cambia l’imballaggio, deve essere rivalutata la conformità
La conformità non è una verifica da svolgere una sola volta.
Il fabbricante deve assicurare che la produzione in serie rimanga coerente con il tipo valutato. Deve quindi intercettare le modifiche che possono incidere sui requisiti applicabili, come variazioni di:
materiale o fornitore;
peso o spessore;
coating o colla;
inchiostro;
tappo o chiusura;
etichetta;
formato;
processo produttivo.
Quando una variazione può incidere sulla conformità, la documentazione e la valutazione devono essere riesaminate.
Il packaging deve quindi entrare nel processo aziendale di change management: nessuna modifica rilevante dovrebbe essere approvata senza un controllo tecnico e documentale.
Fabbricante PPWR e produttore EPR non coincidono sempre
Il fabbricante e il produttore ai fini della responsabilità estesa del produttore svolgono funzioni differenti.
Fabbricante PPWR
Produttore EPR
È unico lungo la filiera europea
È individuato nei singoli Stati membri
Risponde della conformità tecnica
Risponde degli obblighi EPR
Predispone il dossier tecnico
Effettua registrazioni e dichiarazioni
Redige la dichiarazione di conformità UE
Comunica i quantitativi immessi
Gestisce le non conformità
Contribuisce ai costi del fine vita
Lo stesso operatore può assumere entrambi i ruoli, ma non è automatico.
Il produttore EPR viene individuato considerando il tipo di imballaggio, lo Stato membro nel quale avviene la prima messa a disposizione, il destinatario e la posizione dell’operatore nella filiera. Nelle vendite a distanza dirette agli utilizzatori finali, possono inoltre sorgere obblighi nel Paese di destinazione.
Conformità PPWR ed EPR devono quindi essere analizzati insieme, senza essere trattati come lo stesso adempimento.
Un caso operativo: PFAS, responsabilità e vecchie scorte
I limiti relativi alle PFAS negli imballaggi destinati al contatto con gli alimenti mostrano perché sia necessario individuare il fabbricante, recuperare le evidenze dai fornitori e ricostruire la data di immissione sul mercato.
Dal 12 agosto 2026, il Regolamento (UE) 2025/40 stabilisce che questi imballaggi non possano essere immessi sul mercato quando contengono PFAS in concentrazioni pari o superiori a:
Soglia
Applicazione
25 ppb
Per ciascun PFAS misurato attraverso analisi mirata, con esclusione delle PFAS polimeriche dalla quantificazione
250 ppb
Per la somma delle PFAS misurate mediante analisi mirata, se necessario dopo la degradazione dei precursori
50 ppm
Per il totale delle PFAS, comprese quelle polimeriche
Quando il fluoro totale supera 50 mg/kg, devono essere disponibili prove che consentano di distinguere la quantità riconducibile alle PFAS da quella derivante da sostanze non PFAS.
La verifica può riguardare in particolare:
carte e cartoni trattati;
imballaggi resistenti a grassi o liquidi;
rivestimenti e coating;
materiali accoppiati;
contenitori monouso;
imballaggi importati;
componenti provenienti da fornitori differenti.
La presenza di materiale riciclato non determina un’esenzione dai limiti.
Per le scorte conta l’immissione sul mercato
Per gli imballaggi alimentari contenenti PFAS, gli orientamenti della Commissione europea chiariscono che il PPWR non prevede un periodo transitorio generale per l’esaurimento delle scorte prodotte prima del 12 agosto 2026.
La distinzione decisiva è questa:
gli imballaggi già immessi sul mercato prima del 12 agosto possono continuare a circolare;
quelli immessi sul mercato dal 12 agosto devono rispettare i limiti, anche se erano stati fabbricati o acquistati in precedenza.
La sola data di produzione non è quindi sufficiente per stabilire se una scorta possa essere utilizzata.
Quando avviene l’immissione sul mercato
Il PPWR definisce l’immissione sul mercato come la prima messa a disposizione di un imballaggio, vuoto o contenente un prodotto, sul mercato dell’Unione.
Secondo gli orientamenti della Commissione europea, per gli imballaggi di vendita e quelli raggruppati il momento rilevante coincide normalmente con la messa a disposizione del prodotto già riempito e confezionato, perché operazioni finali come riempimento e sigillatura possono incidere sulla conformità.
Per gli imballaggi di trasporto e di servizio, la prima immissione può invece riguardare l’imballaggio vuoto.
Per le scorte interessate occorre quindi ricostruire:
Informazione
Perché serve
Tipo di imballaggio
Aiuta a individuare il momento di immissione
Codice e versione
Collega il packaging alle evidenze tecniche
Quantità disponibile
Permette di misurare l’esposizione
Stato della scorta
Distingue imballaggi vuoti, riempiti o già distribuiti
Data prevista di immissione
Determina l’applicazione dei requisiti
Fornitore
Consente di recuperare prove e dichiarazioni
Lotto
Permette di collegare documentazione e produzione
Le cinque verifiche da completare
Prima dell’applicazione del Regolamento, la verifica dovrebbe concentrarsi su cinque aree:
Area
Domanda operativa
Ruolo
Chi ordina, progetta, riempie e commercializza l’imballaggio?
Requisiti
Quali disposizioni sono applicabili a quel formato e da quale data?
Evidenze
Quali documenti dimostrano la conformità?
Filiera
Come vengono comunicate e approvate le modifiche?
Scorte
Quando avverrà la prima immissione sul mercato?
La verifica deve essere svolta per ciascun tipo e versione di imballaggio, non soltanto per prodotto o fornitore.
Dalla dichiarazione del fornitore alla responsabilità aziendale
Il PPWR non elimina il ruolo dei fornitori. Cambia però il modo in cui le imprese devono utilizzare le informazioni ricevute.
Quando un’azienda fa progettare o fabbricare un prodotto imballato con il proprio nome o marchio, non può limitarsi a conservare una dichiarazione generica. Deve poter dimostrare:
quali requisiti si applicano
chi ha effettuato le verifiche
quali prove sostengono la conformità
quale versione dell’imballaggio è stata valutata
come vengono gestite le modifiche
quando avverrà l’immissione sul mercato.
Prepararsi al PPWR significa passare da una raccolta frammentata di schede a un sistema strutturato di responsabilità, tracciabilità e controllo.
Domande frequenti
Chi è il fabbricante secondo il PPWR?
È il soggetto che fabbrica l’imballaggio o il prodotto imballato oppure, nei casi previsti, chi lo fa progettare o fabbricare con il proprio nome o marchio. Per individuarlo contano anche il controllo sulle specifiche e il ruolo svolto nelle lavorazioni finali.
Il produttore fisico del packaging è sempre responsabile?
No. Può essere il fornitore dei materiali, dei componenti e delle prove, mentre la responsabilità finale può ricadere sul titolare del marchio, sul riempitore o sul soggetto che ha ordinato e definito l’imballaggio.
Una dichiarazione del fornitore è sufficiente?
Non necessariamente. Deve essere riferita alla versione effettiva dell’imballaggio, indicare il requisito verificato ed essere supportata da evidenze adeguate. Il fabbricante conserva la responsabilità della conformità.
Gli imballaggi prodotti prima del 12 agosto 2026 possono essere utilizzati?
Dipende dal requisito applicabile e dal momento dell’immissione sul mercato. Per i limiti PFAS, gli imballaggi alimentari immessi dal 12 agosto devono essere conformi anche se prodotti o acquistati in precedenza.
Fabbricante e produttore EPR coincidono?
Non necessariamente. Il fabbricante risponde della conformità dell’imballaggio. Il produttore EPR viene individuato nei singoli Stati membri nei quali l’imballaggio viene messo a disposizione e dovrebbe diventare rifiuto.
Consumi energetici in Italia: come l’elettrificazione e le rinnovabili spiegano il paradosso del FEC
I consumi energia elettrica rappresentano uno degli indicatori più utili per comprendere come sta cambiando il sistema energetico italiano. Ogni anno il Rapporto Annuale sull’Efficienza Energetica (RAEE) pubblicato da ENEA offre una fotografia dello stato dell’efficienza energetica in Italia, analizzando l’evoluzione dei consumi, delle tecnologie e delle politiche che accompagnano la transizione energetica.
Tra i dati contenuti nell’edizione 2026, uno in particolare merita attenzione perché mette in evidenza una dinamica solo apparentemente contraddittoria. Nel 2024 il consumo di energia primaria (PEC) diminuisce dello 0,9% rispetto all’anno precedente, mentre il consumo di energia finale (FEC) cresce del 2,1%.
Come è possibile che l’energia complessivamente richiesta dal sistema diminuisca, mentre quella utilizzata da imprese, edifici e trasporti aumenti?
La risposta si trova nel modo in cui vengono misurati questi due indicatori e nel ruolo sempre più centrale dell’elettrificazione dei consumi e della produzione di energia da fonti rinnovabili, due elementi chiave anche della Direttiva europea sull’efficienza energetica (EED).
In questo articolo approfondiamo il significato del consumo di energia primaria e del consumo di energia finale, analizziamo le ragioni per cui nel 2024 il PEC diminuisce mentre il FEC cresce e vediamo quale ruolo svolgono l’elettrificazione dei consumi e la produzione di energia da fonti rinnovabili nel raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Direttiva europea sull’efficienza energetica.
Consumo di energia primaria e consumo di energia finale: qual è la differenza?
Per comprendere i dati del Rapporto ENEA è necessario distinguere tra consumo di energia primaria e consumo di energia finale.
Il consumo di energia primaria (PEC) rappresenta tutta l’energia necessaria per soddisfare il fabbisogno del Paese. Oltre all’energia destinata agli utilizzatori finali, comprende quella impiegata nei processi di trasformazione, gli autoconsumi e le perdite di trasmissione e distribuzione.
Il consumo di energia finale (FEC) misura invece l’energia effettivamente utilizzata da cittadini e imprese: l’elettricità prelevata dalla rete, il gas utilizzato negli edifici, i carburanti impiegati nei trasporti e, più in generale, tutta l’energia che arriva alle utenze finali.
Questa distinzione è fondamentale perché permette di interpretare correttamente l’evoluzione del sistema energetico.
Perché il PEC diminuisce mentre il FEC aumenta?
La riduzione del consumo di energia primaria è legata soprattutto alla crescita della produzione di energia da fonti rinnovabili.
Quando aumenta la quota di elettricità prodotta da impianti fotovoltaici, eolici o idroelettrici, diminuisce il ricorso alla produzione termoelettrica alimentata da combustibili fossili. Questo consente di ridurre l’energia necessaria per produrre la stessa quantità di elettricità e, di conseguenza, il valore del PEC.
Il consumo di energia finale segue invece una logica diversa.
Nel 2024 il FEC cresce del 2,1% e il Rapporto ENEA evidenzia un aumento dei consumi in quasi tutti i settori economici, con il contributo più significativo dei trasporti (+2,8%).
L’aumento del FEC non significa quindi che il sistema energetico sia diventato meno efficiente. Indica piuttosto che la domanda di energia è cresciuta, influenzata dall’andamento dell’economia, della mobilità e delle condizioni climatiche.
Il ruolo dell’elettrificazione dei consumi
La Direttiva europea sull’efficienza energetica (EED) individua nell’elettrificazione dei consumi uno degli strumenti fondamentali per ridurre la domanda energetica e accelerare la transizione verso un sistema più efficiente.
Un esempio è rappresentato dalle pompe di calore, che sostituiscono i sistemi di riscaldamento alimentati da combustibili con tecnologie elettriche caratterizzate da rendimenti più elevati. Lo stesso principio si applica ai trasporti, dove la diffusione della mobilità elettrica consente di sostituire motori endotermici meno efficienti.
Nel raffrescamento, invece, la sfida sarà diversa. In uno scenario in cui la domanda è destinata a crescere, sarà sempre più importante adottare tecnologie capaci di contenere l’aumento dei consumi energetici.
L’elettrificazione dei consumi, insieme alla crescita della produzione di energia da fonti rinnovabili, rappresenta quindi uno dei principali strumenti per contribuire al raggiungimento dell’obiettivo fissato dalla Direttiva EED di ridurre dell’11,7% i consumi di energia finale entro il 2030 rispetto allo scenario di riferimento.
Cosa emerge dal Rapporto ENEA 2026
Uno degli aspetti più interessanti evidenziati dal Rapporto riguarda il progressivo disaccoppiamento tra consumi energetici e principali driver della domanda, come PIL, produzione industriale e mobilità.
Secondo ENEA, dal 2022 iniziano infatti a emergere segnali che mostrano una relazione meno diretta tra l’andamento dei consumi energetici e quello dei principali indicatori economici.
Questo rende più complessa anche l’interpretazione dei dati. Una riduzione dei consumi potrebbe dipendere dal miglioramento dell’efficienza delle tecnologie, ma anche dalla diffusione dell’elettrificazione, dall’aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili o da cambiamenti strutturali dell’economia e del sistema produttivo.
Nei prossimi anni, quindi, misurare i consumi energetici non sarà sufficiente. Sarà sempre più importante comprenderne le cause e distinguere il peso dell’efficienza energetica, dell’elettrificazione dei consumi e delle trasformazioni dell’economia, così da valutare l’efficacia delle politiche energetiche e misurare i progressi verso gli obiettivi europei.
Perché questi dati sono importanti per le imprese
Per le imprese, il Rapporto ENEA 2026 offre un’indicazione chiara: interpretare correttamente gli indicatori energetici sarà sempre più importante per pianificare gli investimenti e valutare l’efficacia degli interventi di efficientamento.
Ridurre i consumi non dipende esclusivamente dall’installazione di tecnologie più efficienti. Diventa fondamentale comprendere come evolvono i processi produttivi, quale ruolo assume l’elettrificazione e in che modo cambia il mix energetico nazionale.
In questo scenario, il monitoraggio dei consumi e la capacità di leggere correttamente gli indicatori rappresentano un supporto importante per orientare le decisioni e contribuire agli obiettivi fissati dalla Direttiva europea sull’efficienza energetica.
In sintesi
Il Rapporto ENEA 2026 evidenzia che la riduzione del consumo di energia primaria e l’aumento del consumo di energia finale non rappresentano una contraddizione, ma riflettono l’evoluzione del sistema energetico italiano. La crescita della produzione di energia da fonti rinnovabili riduce il fabbisogno di energia primaria, mentre l’andamento del consumo finale continua a essere influenzato dalla domanda di energia nei diversi settori economici.
In questo contesto, l’elettrificazione dei consumi assume un ruolo centrale per raggiungere gli obiettivi della Direttiva europea sull’efficienza energetica. Allo stesso tempo, leggere correttamente gli indicatori energetici diventa essenziale per comprendere quali risultati derivino dall’adozione di tecnologie più efficienti, quali dalla diffusione delle rinnovabili e quali, invece, dai cambiamenti dell’economia.
Per le imprese questo significa che la sfida non consiste soltanto nel ridurre i consumi, ma anche nel saperli interpretare. Comprendere perché un indicatore cambia, quali fattori lo influenzano e come si inserisce negli obiettivi della Direttiva EED permette di pianificare gli investimenti con maggiore consapevolezza e valutare in modo più accurato i risultati degli interventi di efficientamento energetico.
Se vuoi approfondire il tema della transizione energetica e degli strumenti a disposizione delle imprese, puoi leggere anche:
Iperammortamento e software ESG: come finanziare la transizione digitale e green
L’iperammortamento software ESG permette alle imprese di sostenere gli investimenti in piattaforme digitali dedicate alla rendicontazione, al calcolo della Carbon Footprint e alla tracciabilità dei prodotti. L’agevolazione può ridurre il costo dell’investimento e accelerare la digitalizzazione dei processi legati alla sostenibilità.
Per CFO, responsabili sostenibilità e HSE, la gestione dei dati ESG richiede strumenti capaci di raccogliere informazioni da più funzioni aziendali, organizzarle e renderle disponibili per obblighi normativi, analisi interne e rendicontazione.
In questo articolo vedremo come funziona l’iperammortamento software ESG, quali progetti possono rientrare nell’agevolazione e come utilizzare gli incentivi per digitalizzare Carbon Footprint, rendicontazione ESG e Digital Product Passport.
Come funziona l’iperammortamento software ESG?
L’iperammortamento software ESG è una misura che può sostenere gli investimenti in beni digitali destinati alla trasformazione tecnologica dei processi aziendali. Nel campo della sostenibilità, può riguardare soluzioni che raccolgono, elaborano e rendono disponibili dati per la rendicontazione ESG, il calcolo della Carbon Footprint e la tracciabilità dei prodotti, purché rispettino i requisiti previsti dalla disciplina.
La misura è stata istituita dall’articolo 1, commi 427-436, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 e riguarda gli investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese. Le modalità di accesso, le comunicazioni richieste e la documentazione necessaria sono definite dal decreto attuativo del MIMIT e del MEF firmato il 4 maggio 2026.
Il decreto si applica agli investimenti completati tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028 e prevede una procedura articolata in più passaggi, dalla comunicazione preventiva alla conferma dell’investimento, fino alla comunicazione di completamento. Per i beni digitali è inoltre richiesta l’interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Non basta, quindi, acquistare un programma dedicato alla sostenibilità. Per accedere all’agevolazione, il software deve rientrare tra i beni immateriali previsti dalla normativa, essere strumentale al progetto di trasformazione digitale e rispettare i requisiti tecnici e documentali richiesti. L’effettiva ammissibilità deve essere verificata caso per caso, sulla base delle caratteristiche della soluzione e del progetto d’investimento.
Perché investire in un software ESG?
La sostenibilità non riguarda più soltanto la rendicontazione. Oggi coinvolge attività operative, raccolta dati, monitoraggio delle emissioni e gestione delle informazioni lungo tutta la filiera.
Digitalizzare questi processi significa rendere le informazioni più accessibili, ridurre le attività manuali e migliorare la qualità dei dati utilizzati dall’azienda.
Tra le principali attività che un software ESG può supportare troviamo:
raccolta e gestione dei dati ESG;
predisposizione della rendicontazione di sostenibilità;
monitoraggio degli indicatori ambientali;
calcolo della Carbon Footprint aziendale;
gestione delle informazioni richieste dal Digital Product Passport;
centralizzazione dei dati in un’unica piattaforma.
Quali progetti possono beneficiare dell’iperammortamento?
La trasformazione digitale coinvolge oggi anche le attività legate alla sostenibilità. Sempre più aziende investono in software che consentono di raccogliere dati, monitorare indicatori ambientali e gestire gli obblighi normativi attraverso un’unica piattaforma.
L’iperammortamento può rappresentare un’opportunità per sostenere questi investimenti, favorendo l’adozione di strumenti che semplificano la gestione delle informazioni ESG e supportano la digitalizzazione dei processi aziendali.
Tra le principali aree di applicazione rientrano la rendicontazione ESG, il calcolo della Carbon Footprint e la preparazione al Digital Product Passport.
Rendicontazione ESG
La raccolta dei dati di sostenibilità coinvolge spesso più funzioni aziendali, dalla produzione agli acquisti, fino alle risorse umane e all’amministrazione. Gestire queste informazioni attraverso fogli di calcolo o documenti separati può rendere il processo più complesso e aumentare il rischio di errori.
Un software per la rendicontazione ESG permette di centralizzare i dati, organizzarli secondo gli standard di riferimento e monitorarne l’aggiornamento nel tempo. In questo modo diventa più semplice predisporre il Bilancio di sostenibilità, rispondere alle richieste degli stakeholder e disporre di informazioni sempre disponibili per le attività di reporting.
Calcolo della Carbon Footprint
Misurare le emissioni di gas serra rappresenta uno dei passaggi fondamentali per definire una strategia di sostenibilità. Per ottenere risultati affidabili è necessario raccogliere dati provenienti da diverse aree aziendali e aggiornarli con continuità.
Un software per il calcolo della Carbon Footprint aziendale consente di supportare questo processo, organizzando le informazioni necessarie alla misurazione delle emissioni e facilitando il monitoraggio dei risultati nel tempo. Disporre di dati strutturati permette inoltre di individuare le principali fonti emissive e pianificare interventi di miglioramento con maggiore consapevolezza.
Digital Product Passport
L’introduzione del Digital Product Passport porterà molte imprese a gestire una quantità sempre maggiore di informazioni legate ai propri prodotti. Materiali utilizzati, dati ambientali, caratteristiche tecniche e informazioni sulla filiera dovranno essere raccolti e resi disponibili secondo quanto previsto dalla normativa.
Prepararsi in anticipo significa dotarsi di strumenti in grado di organizzare questi dati in modo strutturato, evitando una gestione frammentata delle informazioni. Un software dedicato consente di centralizzare la documentazione, migliorare la tracciabilità dei dati e affrontare con maggiore efficienza i nuovi requisiti previsti dal passaporto digitale dei prodotti.
Quali vantaggi offre l’iperammortamento per la transizione ecologica?
L’iperammortamento non rappresenta soltanto un incentivo economico. Per molte imprese costituisce anche un’opportunità per accelerare la trasformazione digitale dei processi legati alla sostenibilità.
Tra i principali benefici troviamo:
riduzione del costo dell’investimento in tecnologie digitali;
maggiore accessibilità a software dedicati alla sostenibilità;
digitalizzazione delle attività di raccolta e gestione dei dati ESG;
supporto alla misurazione della Carbon Footprint aziendale;
preparazione ai nuovi requisiti legati al Digital Product Passport;
integrazione tra sostenibilità, processi aziendali e innovazione digitale.
Quali aziende possono beneficiare di un software ESG?
Le piattaforme dedicate alla sostenibilità sono pensate per tutte le imprese che desiderano digitalizzare la gestione dei dati ambientali e prepararsi ai nuovi obblighi normativi.
Tra le principali realtà interessate rientrano:
aziende manifatturiere;
imprese soggette agli obblighi di rendicontazione ESG;
organizzazioni che misurano la Carbon Footprint;
aziende coinvolte nei processi di tracciabilità della filiera;
imprese che si preparano al Digital Product Passport;
società che intendono digitalizzare i processi legati alla sostenibilità.
In sintesi
L’iperammortamento per software ESG rappresenta un’opportunità per sostenere gli investimenti dedicati alla trasformazione digitale e ambientale delle imprese. Strumenti per la rendicontazione ESG, il calcolo della Carbon Footprint e la gestione del Digital Product Passport permettono di raccogliere dati in modo più strutturato e prepararsi ai nuovi requisiti normativi. Grazie agli incentivi disponibili, le aziende possono accelerare il percorso di digitalizzazione della sostenibilità e ridurre il costo dell’investimento in tecnologie dedicate.
Per approfondire il funzionamento dell’incentivo e le caratteristiche della soluzione, puoi consultare la pagina dedicata a Tecno One per l’iperammortamento.
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