CAM criteri ambientali minimi edilizia: il decreto 2025 e l’impatto sulle gare pubbliche

I CAM criteri ambientali minimi edilizia sono stati aggiornati dal nuovo decreto 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3 dicembre 2025 ed entrato in vigore dal 2 febbraio 2026, con impatti diretti sulle gare pubbliche e sulla progettazione.

L’intervento normativo supera l’impianto del D.M. 256/2022 e punta a rendere i CAM uno strumento operativo più chiaro, coerente con il nuovo Codice dei contratti pubblici e con il Regolamento europeo sui prodotti da costruzione. Per progettisti, imprese e produttori di materiali, questo significa nuove responsabilità e nuove richieste in fase di gara.

In questo articolo analizziamo cosa cambia con il decreto CAM edilizia 2025, quali sono le principali novità introdotte e quali impatti operativi producono sulle gare pubbliche, sulla progettazione e sulla gestione dei materiali.

CAM criteri ambientali minimi edilizia: cosa sono e perché incidono sugli appalti pubblici

I CAM edilizia sono i criteri ambientali minimi definiti dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per guidare la progettazione, l’affidamento e l’esecuzione degli interventi edilizi pubblici. Rappresentano lo strumento attraverso cui la sostenibilità ambientale viene tradotta in requisiti tecnici obbligatori, da integrare nei documenti di gara e nei progetti.

Con l’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023), i CAM assumono un ruolo centrale: la loro applicazione diventa vincolante per tutte le stazioni appaltanti nelle categorie di appalto per cui sono stati adottati.

Questo significa che non possono essere trattati come allegati opzionali, ma devono essere recepiti in modo strutturato nelle specifiche tecniche, nei capitolati e, quando previsto, nei criteri di valutazione dell’offerta.

Gli obiettivi dei CAM nel settore dell’edilizia

I CAM edilizia non introducono principi astratti, ma perseguono obiettivi operativi che incidono direttamente sulle scelte progettuali e costruttive. L’obiettivo di fondo è ridurre l’impatto ambientale delle opere pubbliche lungo l’intero ciclo di vita, superando una visione limitata alla sola fase di costruzione.

In particolare, i CAM mirano a:

  • ridurre le emissioni e i consumi di risorse, considerando produzione dei materiali, uso dell’edificio e fine vita;
  • promuovere l’economia circolare, favorendo il riuso, il riciclo e il recupero dei materiali da costruzione;
  • migliorare l’efficienza energetica e idrica degli edifici e delle opere;
  • aumentare la trasparenza dei dati ambientali, rendendo verificabili le prestazioni dichiarate;
  • orientare la progettazione verso soluzioni più durabili, manutenibili e adattabili nel tempo.

Questi obiettivi trovano applicazione concreta attraverso requisiti tecnici, mezzi di prova e documentazione obbligatoria, che devono essere coerenti lungo tutte le fasi dell’appalto.

Per progettisti, imprese e produttori di materiali, i CAM diventano quindi un riferimento operativo che incide non solo sul progetto, ma anche sulla capacità di dimostrare la conformità in fase di gara e di verifica.

Cosa cambia con il decreto CAM edilizia 2025

Il decreto CAM edilizia 2025 segna un passaggio netto rispetto alla versione precedente.
Non si limita ad aggiornare singoli requisiti, ma ridefinisce il modo in cui la sostenibilità entra nella progettazione e nelle gare pubbliche, rendendo il quadro più strutturato e operativo.

L’obiettivo è duplice: allineare i CAM al nuovo Codice dei contratti pubblici e rafforzare la coerenza con il Regolamento europeo sui prodotti da costruzione, riducendo margini di ambiguità interpretativa.

La progettazione diventa il centro delle scelte ambientali

Una delle principali novità riguarda il ruolo della progettazione, che viene riconosciuta come fase decisiva per contenere gli impatti ambientali dell’opera.

Il decreto valorizza:

  • l’analisi del ciclo di vita (LCA);
  • il Life Cycle Costing (LCC).

Questi strumenti consentono di confrontare soluzioni alternative non solo sul piano tecnico, ma anche in termini di impatti ambientali e costi lungo l’intera vita utile dell’edificio, secondo gli standard EN 15978 ed EN 15804. L’LCA non è più un esercizio accessorio, ma un elemento chiave per motivare le scelte progettuali.

Nuovi requisiti e maggiore attenzione ai materiali

Il decreto amplia il perimetro dei prodotti da costruzione coinvolti e introduce requisiti più puntuali sulle loro prestazioni ambientali.

L’attenzione si concentra su:

  • caratteristiche ambientali dei materiali;
  • coerenza delle informazioni fornite;
  • tracciabilità dei dati lungo la filiera.

Questo rafforzamento rende sempre più rilevante la disponibilità di dati ambientali solidi e verificabili a supporto delle scelte progettuali.

Risparmio idrico e resilienza climatica

Tra le novità più significative rientrano le specifiche tecniche dedicate a:

  • riduzione dei consumi idrici;
  • riuso delle acque meteoriche;
  • gestione dei fenomeni di umidità e degrado degli edifici.

Si tratta di temi centrali per l’adattamento ai cambiamenti climatici e per la durabilità delle opere nel tempo.

BIM e gestione strutturata delle informazioni

Il decreto rafforza il collegamento tra CAM e Building Information Modeling.
Il BIM diventa uno strumento funzionale per:

  • organizzare le informazioni ambientali;
  • rendere tracciabili materiali e componenti;
  • supportare le attività di verifica e controllo.

La digitalizzazione non è fine a sé stessa, ma serve a rendere più leggibile e coerente l’applicazione dei criteri ambientali.

Competenze e validazione delle informazioni ambientali

Il nuovo decreto attribuisce maggiore importanza alle competenze professionali e alla qualità delle informazioni ambientali.

Vengono valorizzati:

  • requisiti di competenza per progettisti e personale coinvolto;
  • certificazioni rilasciate da organismi accreditati;
  • validazione delle dichiarazioni ambientali secondo le norme UNI EN ISO 14021, 14024 e 14025.

In questo contesto, le EPD assumono un ruolo sempre più rilevante come supporto agli studi LCA di edificio.

Meccanismi premiali e qualità progettuale

Restano centrali i meccanismi premiali per i progetti che adottano protocolli di sostenibilità riconosciuti, come LEED, BREEAM o ITACA. Il decreto conferma così la volontà di premiare approcci progettuali che vanno oltre il rispetto minimo dei requisiti, valorizzando qualità, metodo e coerenza complessiva.

Quando si applicano i nuovi CAM edilizia 2025 e cosa comportano per le imprese

L’entrata in vigore del decreto CAM edilizia 2025 introduce una nuova linea temporale che incide direttamente sulla validità dei progetti e sulla partecipazione alle gare. Comprendere quando si applicano i nuovi criteri è essenziale per evitare errori formali e valutare correttamente il livello di adeguamento richiesto.

Le date da considerare

I nuovi CAM edilizia si applicano alle procedure avviate a partire dal 2 febbraio 2026, data di entrata in vigore del decreto.

In particolare:

  • per servizi di progettazione e direzione lavori, contano i bandi, gli avvisi o gli inviti pubblicati o inviati dal 2 febbraio 2026;
  • per lavori e appalti integrati, rileva la data di validazione del progetto posto a base di gara.

Il regime transitorio

Il decreto prevede un regime transitorio per evitare l’interruzione di procedure già avviate.
Continuano ad applicarsi i CAM precedenti se:

  • il progetto è stato validato prima del 2 febbraio 2026;
  • la gara viene avviata entro tre mesi dalla validazione.

La variabile decisiva non è quindi solo la data del bando, ma quando il progetto è stato formalmente validato.

Cosa succede alle imprese non allineate ai nuovi CAM

Per le imprese che operano nella filiera edilizia, il nuovo quadro normativo rende la conformità ai CAM un requisito di accesso, non un elemento opzionale.

Le principali criticità riguardano:

  • esclusione dalle gare per mancanza di requisiti o documentazione non conforme;
  • difficoltà nel dimostrare la conformità dei materiali utilizzati;
  • incoerenze tra progetto, offerta tecnica e documentazione ambientale.

Le aree più esposte a rischio

In molti casi, le non conformità non dipendono da scelte tecniche errate, ma da carenze organizzative, come:

  • dati ambientali incompleti o non aggiornati;
  • documentazione frammentata tra più soggetti;
  • assenza di un quadro chiaro di responsabilità interne.

Il nuovo decreto rende più evidente che la sostenibilità non riguarda solo il progetto, ma anche la capacità dell’impresa di dimostrare in modo ordinato e verificabile quanto dichiarato.

Come Tecno può supportare la tua azienda nel rispondere ai requisiti del decreto CAM edilizia 2025

Il decreto CAM edilizia 2025 richiede alle imprese un approccio strutturato e coerente: progettazione, materiali, dati ambientali e competenze devono essere allineati e dimostrabili in modo puntuale. Non esiste uno strumento unico che consenta di soddisfare tutti i requisiti CAM, che restano legati a specifiche tecniche, analisi e mezzi di prova.

Tecno supporta le aziende nell’interpretazione dei requisiti CAM e nella comprensione degli impatti sulle gare pubbliche, aiutandole a distinguere tra:

  • requisiti obbligatori di conformità;
  • criteri premianti che incidono sul punteggio dell’offerta.

ESG-Value e i criteri premianti ESG previsti dal decreto CAM edilizia 2025

All’interno del decreto CAM edilizia 2025 sono previsti criteri premianti specifici legati alla valutazione dei rischi non finanziari o ESG dell’operatore economico.

In particolare:

  • Capitolo 2.6 – Criteri premianti per la progettazione, paragrafo 2.6.4 – Valutazione dei rischi non finanziari o ESG;
  • Capitolo 3.2 – Criteri premianti per l’esecuzione dei lavori, paragrafo 3.2.5 – Valutazione dei rischi non finanziari o ESG.

Questi criteri attribuiscono un punteggio aggiuntivo all’operatore economico che dimostri, attraverso un’attestazione di conformità, il proprio livello di esposizione ai rischi ESG (ambientali, sociali, di governance, sicurezza e business ethics).

La verifica avviene tramite:

  • un’attestazione rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17029;
  • un esito espresso in forma di parere, punteggio numerico o loro combinazione, con carattere anche predittivo.

In questo contesto si inserisce ESG-Value, il sistema di rating ESG accreditato ACCREDIA, che abbiamo progettato per rispondere ai requisiti di questi specifici criteri premianti. ESG-Value consente di strutturare e valutare in modo verificabile i rischi non finanziari dell’operatore economico, fornendo un’evidenza coerente con quanto richiesto dal decreto CAM.

ESG-Value non sostituisce gli adempimenti tecnici previsti dai CAM (come LCA, EPD o requisiti sui materiali), ma rappresenta un elemento distintivo che può incidere sul punteggio finale dell’offerta quando la stazione appaltante prevede criteri premianti ESG.

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Un'illustrazione che rappresenta il piano strategico di sostenibilità come un percorso strutturato, fatto di obiettivi ESG, pianificazione, persone, risorse e monitoraggio dei risultati.

Piano strategico di sostenibilità: perché questo è il momento giusto per costruirlo 

Ogni anno le aziende entrano in una fase decisiva: si pianificano investimenti, si definiscono le priorità e si costruiscono le linee guida che orienteranno le scelte dei mesi successivi. 

È anche il momento giusto per decidere quale spazio dare alla sostenibilità. Programmare le attività ESG, assegnare risorse e definire una visione chiara permette di trasformare iniziative isolate in un percorso integrato, capace di guidare le decisioni aziendali e preparare l’impresa alle sfide future. 

Per questo, il momento in cui si pianificano investimenti e priorità aziendali è ideale per costruire un piano strategico di sostenibilità. Sebbene il piano strategico di sostenibilità non abbia una scadenza prestabilita, sempre più aziende scelgono di costruirlo in questa fase per dare una direzione agli obiettivi ESG, assegnare risorse e trasformare gli impegni in un percorso misurabile. 

La sostenibilità non si pianifica a budget chiuso. Si costruisce quando si decide dove investire, quali progetti sviluppare e quale direzione dare all’azienda nei prossimi anni. 

Cos’è un piano strategico di sostenibilità? 

Un piano strategico di sostenibilità è una roadmap che guida l’integrazione degli obiettivi ESG all’interno del modello di business aziendale. 

Rappresenta la visione dell’impresa sui temi ambientali, sociali e di governance e traduce questa visione in obiettivi, azioni, tempi di realizzazione e indicatori di monitoraggio. Il piano individua le priorità strategiche, assegna responsabilità alle diverse funzioni aziendali e definisce le risorse necessarie per raggiungere i risultati attesi. 

Per le aziende, il piano di sostenibilità diventa quindi uno strumento di pianificazione che orienta le decisioni, favorisce il coordinamento tra le diverse aree dell’organizzazione e costruisce una direzione condivisa nel medio e lungo periodo. 

Perché sempre più aziende adottano un piano di sostenibilità? 

Le aziende adottano un piano di sostenibilità per trasformare iniziative sparse in una strategia coordinata e misurabile. 

Molte organizzazioni hanno già avviato attività legate alla sostenibilità: monitorano i consumi energetici, lavorano sulla riduzione delle emissioni, sviluppano iniziative per le persone o definiscono politiche di governance. 

Spesso, però, queste attività vengono svolte in maniera non strutturata ed episodica. 

Il piano strategico permette invece di: 

  • comprendere il proprio posizionamento ESG; 
  • individuare le priorità di intervento; 
  • definire obiettivi di medio e lungo periodo; 
  • coordinare le diverse funzioni aziendali; 
  • monitorare i risultati attraverso KPI e indicatori. 

La sostenibilità smette così di essere un insieme di progetti scollegati e diventa parte della strategia aziendale. 

Perché questo è il momento ideale per iniziare? 

Questo periodo coincide con la fase di costruzione del budget e della pianificazione aziendale. 

È in questo periodo che si decidono gli investimenti e si stabiliscono le iniziative che guideranno l’anno successivo. 

Inserire la sostenibilità in questa fase permette di: 

  • assegnare risorse dedicate ai progetti ESG; 
  • integrare gli obiettivi di sostenibilità nella pianificazione; 
  • individuare i progetti prioritari; 
  • costruire una roadmap pluriennale. 

Attendere la chiusura del budget significa, spesso, rimandare il percorso o ridurne la portata. 

Per questo motivo molte aziende scelgono di avviare la definizione del piano strategico proprio nella seconda parte dell’anno. 

Quanto dura un percorso di definizione del piano? 

La costruzione di un piano strategico di sostenibilità richiede generalmente circa sei mesi. 

La durata può variare in funzione della complessità dell’organizzazione, del numero di funzioni coinvolte e del livello di approfondimento richiesto. 

Alcune imprese preferiscono un supporto prevalentemente strategico, con un’attività di consulenza sviluppata insieme al management. 

Altre scelgono un percorso più articolato, con workshop, attività di formazione, interviste e momenti di condivisione. 

L’obiettivo, in ogni caso, resta lo stesso: costruire un piano realmente applicabile e integrato nel business. 

Come si costruisce un piano strategico di sostenibilità? 

Un piano strategico di sostenibilità nasce da un percorso di analisi, ascolto e pianificazione che permette all’azienda di trasformare gli obiettivi ESG in azioni concrete e misurabili. 

Ogni organizzazione parte da una situazione diversa: c’è chi ha già avviato progetti di sostenibilità e chi, invece, è alla ricerca di una direzione da seguire. Per questo motivo il percorso viene costruito su misura e può prevedere attività differenti, in funzione delle caratteristiche dell’impresa e degli obiettivi che intende raggiungere. 

Analizzare il contesto e comprendere il proprio settore di riferimento 

La prima fase consiste nello studio del mercato in cui opera l’azienda. Comprendere il livello di maturità del settore, le tendenze ESG emergenti, l’evoluzione del quadro normativo e le aspettative degli stakeholder permette di individuare i temi che avranno un impatto crescente sul business nei prossimi anni. 

Questa analisi aiuta le imprese a rispondere a domande fondamentali: quali sono le principali sfide ambientali e sociali del settore? Quali temi stanno diventando prioritari per clienti, investitori e filiere? Quali cambiamenti normativi potrebbero influenzare il mercato? 

Confrontarsi con il mercato attraverso benchmark e analisi dei competitor 

Guardare ciò che accade all’esterno dell’organizzazione è un passaggio essenziale per costruire una strategia credibile. 

L’analisi dei competitor e delle aziende più avanzate sul piano della sostenibilità consente di individuare buone pratiche, certificazioni diffuse, modelli organizzativi e nuovi ambiti di sviluppo. 

Il benchmark permette inoltre di comprendere il posizionamento dell’azienda rispetto al proprio settore e di identificare opportunità ancora inesplorate. 

Ricostruire il punto di partenza attraverso l’analisi interna 

Per definire una direzione futura è necessario avere una fotografia chiara della situazione attuale. 

Assessment ESG, raccolta documentale e interviste con le funzioni aziendali consentono di mappare le iniziative già esistenti, comprendere il livello di presidio dei temi ESG e individuare punti di forza e aree di miglioramento. 

Questa fase permette spesso alle aziende di scoprire attività e progetti già presenti all’interno dell’organizzazione, ma mai ricondotti a una strategia comune. 

Coinvolgere le persone attraverso workshop e momenti di confronto 

La sostenibilità coinvolge processi, persone e funzioni aziendali differenti. 

Per questo molte imprese scelgono un percorso partecipato, che include workshop, sessioni di lavoro con il management e momenti di confronto tra le diverse aree aziendali. 

Il coinvolgimento delle persone consente di definire priorità condivise, favorire il dialogo interno e costruire un piano che tenga conto delle esigenze e delle competenze presenti nell’organizzazione. 

Tradurre la strategia in una roadmap operativa 

L’ultima fase consiste nella costruzione del piano operativo di sostenibilità. 

La roadmap definisce gli obiettivi da raggiungere, le azioni da implementare, le responsabilità interne, le tempistiche e gli indicatori di monitoraggio. 

Il risultato è un percorso pluriennale che accompagna l’azienda nell’attuazione della propria strategia e permette di monitorare nel tempo i progressi compiuti, trasformando la sostenibilità in un processo di miglioramento continuo. 

Cosa contiene un piano strategico di sostenibilità? 

Un piano di sostenibilità contiene obiettivi, azioni e indicatori che guidano l’azienda nel medio e lungo periodo. 

L’output finale è generalmente una roadmap pluriennale, spesso triennale, che definisce: 

  • i pilastri strategici; 
  • gli impegni dell’azienda; 
  • gli obiettivi da raggiungere; 
  • le azioni da implementare; 
  • i KPI di monitoraggio; 
  • le responsabilità interne. 

La roadmap consente di seguire l’avanzamento delle attività e di trasformare la sostenibilità in un processo di miglioramento continuo. 

Perché il piano strategico è un punto di partenza? 

Il piano strategico di sostenibilità è il primo passo per integrare la sostenibilità nella crescita dell’impresa. 

L’esperienza maturata al fianco di aziende appartenenti a settori diversi mostra che un percorso ESG strutturato aiuta le organizzazioni a costruire una visione condivisa, dare ordine alle iniziative già avviate e definire nuove priorità.  

La sostenibilità, oggi, non riguarda soltanto la capacità di rendicontare dati e risultati. 

Riguarda la capacità di prendere decisioni, pianificare il futuro e costruire un percorso di crescita che tenga insieme business, persone e ambiente. 

In sintesi 

  • Il piano strategico di sostenibilità integra gli obiettivi ESG nella strategia aziendale. 
  • Il periodo successivo all’estate è quello migliore per avviare il percorso, perché coincidono con la pianificazione del budget. 
  • Ogni piano viene costruito sulle esigenze specifiche dell’impresa. 
  • Il risultato è una roadmap pluriennale con obiettivi, azioni e KPI. 
  • La sostenibilità diventa così parte delle decisioni strategiche e della crescita aziendale. 

Illustrazione isometrica con sfondo verde che rappresenta l’iperammortamento. Una piattaforma digitale integra dati economici e operativi attraverso grafici, simboli dell’industria connessa, un braccio robotico, indicatori di crescita, monete e strumenti di analisi, a rappresentare gli investimenti in tecnologie digitali, automazione e trasformazione industriale.

Iperammortamento: come funziona e quali beni sono ammessi

Capire l’iperammortamento e come funziona è oggi fondamentale per le imprese che intendono investire in digitalizzazione, innovazione e trasformazione energetica. La misura introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 prevede una maggiorazione fiscale del costo di acquisizione di determinati beni strumentali, consentendo alle aziende di aumentare le quote di ammortamento deducibili e ridurre l’imponibile ai fini delle imposte sui redditi.

Per molte organizzazioni si tratta di un’opportunità per accelerare investimenti in tecnologie digitali, sistemi di raccolta dati, monitoraggio energetico e automazione dei processi produttivi.

Ma quali beni sono ammessi? Quando è necessaria la perizia Industria 4.0? E quali differenze esistono rispetto alla Nuova Sabatini?

In questo articolo analizziamo requisiti, beni agevolabili e modalità di accesso alla misura.

Cos’è il nuovo iperammortamento

Il nuovo iperammortamento sostiene il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese attraverso una maggiorazione fiscale del costo di acquisizione dei beni agevolabili.

A differenza dei precedenti crediti d’imposta Transizione 4.0 e Transizione 5.0, il beneficio non viene riconosciuto sotto forma di credito compensabile tramite modello F24. L’agevolazione opera invece aumentando il valore fiscalmente riconosciuto del bene e consentendo all’impresa di dedurre quote di ammortamento più elevate nel corso degli anni.

La misura si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 e riguarda sia beni materiali e immateriali funzionali alla trasformazione digitale sia investimenti destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per l’autoconsumo.

Iperammortamento: come funziona

L’iperammortamento consente di aumentare il valore fiscalmente riconosciuto del bene acquistato. In questo modo l’impresa può dedurre quote di ammortamento superiori rispetto al costo effettivamente sostenuto, ottenendo un beneficio fiscale distribuito nel tempo.

In termini operativi, il percorso si articola in cinque passaggi:

  1. individuazione del bene agevolabile;
  2. acquisto e interconnessione del bene ai sistemi aziendali;
  3. trasmissione delle comunicazioni previste tramite la piattaforma GSE;
  4. predisposizione della documentazione tecnica e della perizia Industria 4.0;
  5. utilizzo della maggiorazione fiscale attraverso le quote di ammortamento.

La misura prevede tre diverse aliquote di maggiorazione:

Quota di investimentoMaggiorazione del costo
Fino a 2,5 milioni di euro180%
Oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro100%
Oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro50%

Possono accedere all’agevolazione tutte le imprese residenti e le stabili organizzazioni con sede in Italia, indipendentemente dal settore economico, dalla forma giuridica o dalla dimensione aziendale.

Iperammortamento: quali beni sono ammessi

L’agevolazione riguarda beni materiali e immateriali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, purché interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Tra gli investimenti che possono rientrare nella misura figurano:

  • macchinari e impianti interconnessi;
  • sistemi di automazione industriale;
  • sensori e dispositivi IoT;
  • software per la gestione della produzione;
  • piattaforme di raccolta e analisi dei dati;
  • piattaforme per la sostenibilità, la Carbon Footprint e il Digital Product Passport;
  • sistemi di supervisione e controllo;
  • infrastrutture digitali per il monitoraggio dei processi.

Sono inoltre agevolabili gli investimenti destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per l’autoconsumo, inclusi i relativi sistemi di accumulo.

Monitoraggio energetico, sostenibilità e integrazione dei dati

Tra gli investimenti che stanno assumendo un ruolo sempre più importante vi sono le soluzioni dedicate al monitoraggio energetico, alla digitalizzazione dei dati e alla gestione delle informazioni legate alla sostenibilità.

Rientrano in questo ambito sistemi di raccolta dati in tempo reale, piattaforme per il monitoraggio energetico, strumenti di fleet e fuel management, software per la supervisione degli impianti e applicazioni dedicate all’integrazione delle informazioni provenienti da macchinari, siti produttivi e sistemi gestionali.

Questo approccio permette inoltre di mettere in relazione dati operativi, energetici e ambientali all’interno di un unico ecosistema informativo, migliorando la capacità di analisi e supportando processi decisionali più efficaci.

Iperammortamento: requisiti per accedere all’agevolazione

Per beneficiare dell’iperammortamento non è sufficiente acquistare un bene tecnologicamente avanzato.

I beni devono rispettare alcuni requisiti fondamentali previsti dalla normativa. Il primo riguarda l’interconnessione. Il bene deve essere in grado di scambiare dati con il sistema aziendale di gestione della produzione o con la rete di fornitura.

Il secondo requisito riguarda la natura dell’investimento, che deve riferirsi a beni strumentali nuovi destinati all’attività d’impresa.

Infine, è necessario conservare tutta la documentazione richiesta per dimostrare il corretto utilizzo dell’agevolazione e il possesso dei requisiti previsti.

Perizia Industria 4.0 e procedura di accesso

La documentazione rappresenta uno degli aspetti più importanti dell’intero processo.

La conformità dei beni e il possesso dei requisiti richiesti devono essere attestati attraverso una perizia tecnica asseverata oppure mediante una certificazione rilasciata da un ente accreditato.

Quando serve la perizia Industria 4.0

La perizia ha il compito di verificare che il bene possieda le caratteristiche tecniche previste dalla normativa e che sia correttamente interconnesso ai sistemi aziendali.

Accanto alla perizia tecnica è inoltre richiesta una certificazione contabile che attesti l’effettivo sostenimento delle spese agevolabili.

La procedura di accesso prevede l’invio delle comunicazioni tramite la piattaforma del Gestore dei Servizi Energetici (GSE), che gestisce prenotazione, conferma e completamento degli investimenti.

Nuova Sabatini 2026: come funziona e quali sono le differenze con l’iperammortamento

La Nuova Sabatini e l’iperammortamento perseguono lo stesso obiettivo, sostenere gli investimenti delle imprese, ma attraverso strumenti differenti.

L’iperammortamento genera un beneficio fiscale grazie alla maggiorazione del costo del bene e delle relative quote di ammortamento.

La Nuova Sabatini, invece, sostiene l’acquisto di beni strumentali attraverso un contributo collegato ai finanziamenti ottenuti dall’impresa.

Le due misure possono risultare complementari e contribuire a sostenere percorsi di innovazione, digitalizzazione e ammodernamento tecnologico.

FAQ sull’iperammortamento

Chi può accedere all’iperammortamento?

Tutte le imprese residenti e le stabili organizzazioni con sede in Italia possono accedere alla misura, indipendentemente da dimensione, settore e forma giuridica.

I software rientrano tra i beni agevolabili?

Sì. L’agevolazione comprende anche software e beni immateriali funzionali alla trasformazione digitale delle imprese.

I sistemi di monitoraggio energetico sono ammessi?

I sistemi dedicati al monitoraggio consumi elettrici industriali, alla raccolta dati e alla gestione energetica possono rientrare tra gli investimenti agevolabili se rispettano i requisiti previsti dalla normativa.

Quando è necessaria la perizia Industria 4.0?

La perizia o la certificazione equivalente serve a dimostrare il possesso dei requisiti tecnici richiesti e l’avvenuta interconnessione del bene.

L’iperammortamento è cumulabile con la Nuova Sabatini?

La cumulabilità deve essere verificata caso per caso sulla base delle disposizioni applicabili e delle caratteristiche dell’investimento.

Vuoi approfondire la normativa?

Consulta il testo del decreto attuativo del 7 maggio 2026 che disciplina requisiti, beni agevolabili e modalità di accesso all’iperammortamento.

In sintesi

Il nuovo iperammortamento rappresenta un’opportunità per accelerare investimenti in tecnologie digitali, sistemi di raccolta dati, monitoraggio energetico, integrazione dei processi industriali e piattaforme software dedicate alla gestione delle informazioni aziendali.

Tra gli investimenti che possono beneficiare dell’agevolazione rientrano sistemi per il monitoraggio energetico e dei consumi, piattaforme per la raccolta e l’integrazione dei dati aziendali, software dedicati alla sostenibilità, alla Carbon Footprint e al Digital Product Passport, oltre a soluzioni che favoriscono la convergenza tra sistemi IT e OT. Queste tecnologie consentono di migliorare il controllo dei processi, la tracciabilità delle informazioni e la capacità di lettura delle performance aziendali.

Per ottenere il massimo valore dall’agevolazione è fondamentale verificare l’ammissibilità dei beni, il rispetto dei requisiti di interconnessione e la corretta predisposizione della documentazione tecnica richiesta dalla normativa.

Illustrazione isometrica dedicata all’economia circolare: una scatola con simbolo del riciclo, sacchetti, contenitori e imballaggi sostenibili circondati da alberi e figure umane. L’immagine rappresenta la progettazione, il recupero e il riutilizzo degli imballaggi previsti dal Regolamento europeo PPWR.

PPWR: cosa cambia per gli imballaggi, tra scadenze, divieti e nuovi requisiti

Il Regolamento europeo sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, conosciuto come PPWR, introduce nuove regole per la progettazione, l’utilizzo e la gestione degli imballaggi immessi sul mercato dell’Unione Europea. 

Per le aziende, il tema non riguarda solo l’adeguamento a una nuova norma. Riguarda anche la capacità di conoscere meglio gli imballaggi utilizzati, raccogliere informazioni tecniche attendibili, coinvolgere i fornitori e valutare per tempo eventuali interventi su materiali, formati, etichettatura imballaggi e documentazione. 

Il PPWR è entrato in vigore l’11 febbraio 2025 e la sua applicazione generale è prevista dal 12 agosto 2026. Alcuni requisiti avranno però un’applicazione progressiva, con scadenze successive legate, tra gli altri aspetti, alla riciclabilità, al contenuto riciclato, alla minimizzazione degli imballaggi e ad alcune limitazioni specifiche per determinati formati e settori. 

Per questo motivo, il primo passo utile per un’impresa non è modificare tutto il packaging in modo immediato, ma costruire una lettura ordinata degli imballaggi già in uso: quali sono, da quali materiali sono composti, a quale funzione rispondono, quali dati sono disponibili e quali aspetti richiedono un approfondimento. 

Cos’è il PPWR  

Il PPWR, acronimo di Packaging and Packaging Waste Regulation, è il nuovo Regolamento UE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio. 

A differenza di una direttiva, un regolamento europeo è direttamente applicabile negli Stati membri, secondo le tempistiche previste dal testo normativo. L’obiettivo è rendere più armonizzate le regole sugli imballaggi all’interno del mercato europeo, riducendo le differenze tra i singoli ordinamenti nazionali. 

Il Regolamento riguarda tutti gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, indipendentemente dal materiale o dall’origine. Interviene lungo l’intero ciclo di vita dell’imballaggio: dalla progettazione alla composizione, dalla riutilizzabilità alla riciclabilità, fino alla gestione del fine vita. 

In termini pratici, il PPWR porta le aziende a osservare il packaging con maggiore attenzione tecnica. L’imballaggio non viene valutato solo per la sua funzione commerciale, logistica o protettiva, ma anche per le sue caratteristiche ambientali, per la disponibilità di dati a supporto e per la conformità ai requisiti europei. 

PPWR vs Direttiva 94/62/CE (Direttiva imballaggi): qual è la differenza? 

La Direttiva 94/62/CE ha definito per anni il quadro europeo sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, lasciando però agli Stati membri il compito di recepirla nelle rispettive normative nazionali. Il PPWR introduce invece un Regolamento direttamente applicabile, con regole più armonizzate a livello UE. La differenza principale riguarda quindi l’approccio: meno frammentazione tra Paesi e requisiti più strutturati su progettazione, riciclabilità, contenuto riciclato, riduzione degli imballaggi, etichettatura e gestione del fine vita. 

Il PPWR sostituisce l’EPR? Facciamo chiarezza 

Il PPWR non sostituisce l’EPR, cioè la responsabilità estesa del produttore. L’EPR resta il principio attraverso cui chi immette imballaggi sul mercato contribuisce alla gestione del loro fine vita, secondo regole e sistemi che possono variare nei diversi Paesi. Il PPWR interviene invece sui requisiti di progettazione degli imballaggi e punta a rendere più uniforme il quadro europeo. Per le aziende, questo significa che la conformità PPWR e gli obblighi EPR dovranno essere letti insieme, soprattutto quando si opera su più mercati UE. 

Perché il PPWR riguarda molte aziende, non solo i produttori di imballaggi 

Un aspetto importante del PPWR è la sua ampiezza. 

Il Regolamento non riguarda solo le imprese che producono fisicamente imballaggi. Può interessare anche chi utilizza imballaggi per confezionare prodotti, chi importa prodotti già imballati, chi distribuisce merci, chi vende online e chi gestisce attività di logistica o fulfillment. 

Molte aziende, pur non appartenendo al settore del packaging, utilizzano ogni giorno imballaggi per la vendita, imballaggi multipli o imballaggi per il trasporto.. Si pensi, ad esempio, a imprese alimentari, cosmetiche, farmaceutiche, manifatturiere, retail, e-commerce o aziende che distribuiscono prodotti su più mercati. 

Per queste realtà, il punto non è diventare esperti di normativa sugli imballaggi. Il punto è capire quali elementi del proprio packaging devono essere verificati e quali informazioni devono essere disponibili. 

Tra le domande iniziali che un’azienda dovrebbe porsi ci sono: 

  • Quali imballaggi utilizziamo oggi? 
  • Si tratta di imballaggi per la vendita, imballaggi multipli o imballaggi per il trasporto? 
  • Quali materiali li compongono? 
  • Abbiamo dati aggiornati su peso, composizione, contenuto riciclato e riciclabilità? 
  • I fornitori sono in grado di fornire documentazione tecnica adeguata? 
  • Le informazioni presenti in etichetta sono coerenti con i requisiti applicabili? 
  • Esistono imballaggi sovradimensionati o componenti non strettamente funzionali? 

Queste domande permettono di spostare il tema da un piano generale a un piano operativo. 

I principali requisiti PPWR da conoscere 

Il PPWR introduce diversi requisiti che avranno impatti differenti a seconda del tipo di imballaggio, del materiale utilizzato, del settore e del ruolo dell’azienda nella filiera. 

Tra le aree più rilevanti rientrano riciclabilità, contenuto riciclato, riduzione degli imballaggi, etichettatura, sostanze soggette a restrizione e sistemi di riuso. 

Riciclabilità degli imballaggi 

Uno degli obiettivi centrali del PPWR è favorire la riciclabilità degli imballaggi immessi sul mercato europeo. 

Questo significa che la riciclabilità non potrà essere considerata solo come una dichiarazione generica. Sarà necessario valutare la progettazione dell’imballaggio, la compatibilità dei materiali, la presenza di componenti che possono ostacolare il riciclo e la possibilità che l’imballaggio sia effettivamente gestito nei processi di raccolta, selezione e riciclo. 

Per le aziende, questo comporta una verifica tecnica sui packaging esistenti e, dove necessario, una revisione del design o dei materiali utilizzati. 

L’attenzione alla riciclabilità parte dalle scelte di packaging design. Colori, accoppiamenti, etichette, colle, chiusure, rivestimenti e componenti accessorie possono incidere sulla corretta gestione dell’imballaggio a fine vita. 

Contenuto riciclato negli imballaggi 

Il PPWR prevede requisiti legati all’utilizzo di contenuto riciclato, con particolare attenzione agli imballaggi in plastica. 

Per molte aziende questo tema richiederà un confronto con fornitori e produttori di materiali, perché la disponibilità di plastica riciclata idonea può variare in base alla tipologia di imballaggio, alla destinazione d’uso e ai requisiti tecnici o igienico-sanitari applicabili. 

Il punto operativo è duplice: da un lato occorre capire se gli imballaggi attualmente utilizzati contengono materiale riciclato; dall’altro bisogna raccogliere dati e documenti che permettano di dimostrarlo. 

Anche in questo caso, il tema non riguarda solo la scelta di un materiale diverso, ma la qualità delle informazioni disponibili lungo la filiera. 

Riduzione degli imballaggi e minimizzazione 

Il PPWR interviene anche sulla riduzione degli imballaggi e sulla limitazione di soluzioni sovradimensionate o non funzionali. 

Per le aziende, questo può tradursi in una valutazione degli imballaggi utilizzati rispetto alla funzione che devono svolgere: protezione del prodotto, sicurezza, conservazione, trasporto, informazione al consumatore, esigenze normative o tecniche. 

Un imballaggio può essere necessario, ma deve essere proporzionato alla sua funzione. Per questo diventa utile analizzare eventuali eccessi di materiale, formati troppo ampi, spazi vuoti non giustificati o elementi progettuali che aumentano il volume percepito senza una reale esigenza tecnica. 

Il tema è particolarmente rilevante per trasporto, distribuzione ed e-commerce, dove la gestione dello spazio vuoto può incidere sia sulla conformità sia sull’efficienza logistica. 

Etichettatura e informazioni ambientali 

Il PPWR prevede anche un rafforzamento delle informazioni a supporto della corretta gestione degli imballaggi. 

L’etichettatura non è solo un tema grafico. Coinvolge informazioni ambientali, corretto conferimento, identificazione dei materiali e coerenza tra ciò che viene comunicato e ciò che può essere dimostrato. 

Per questo motivo, è importante verificare che le informazioni ambientali riportate su packaging, etichette e materiali commerciali siano supportate da dati attendibili e conformi ai principi della corretta comunicazione ambientale.

Un’etichetta efficace deve essere chiara per l’utilizzatore finale, ma anche fondata su dati corretti. Dichiarazioni ambientali vaghe o non supportate possono esporre l’azienda a rischi reputazionali e normativi, soprattutto in un contesto europeo sempre più attento alla comunicazione ambientale. 

Sostanze soggette a restrizione 

Il Regolamento affronta anche il tema delle sostanze di preoccupazione presenti negli imballaggi, con particolare attenzione ad alcuni utilizzi e materiali. 

Per le imprese, questo rende importante conoscere la composizione degli imballaggi e verificare, con il supporto dei fornitori e laboratori specializzati, la presenza di eventuali sostanze soggette a limiti o restrizioni. 

La verifica non dovrebbe limitarsi al materiale principale. In alcuni casi possono essere rilevanti anche inchiostri, rivestimenti, adesivi, trattamenti superficiali, componenti accessorie o materiali a contatto con alimenti. 

Riuso e sistemi ricaricabili 

Il PPWR promuove anche soluzioni di riuso e, per alcune categorie, sistemi riutilizzabili o ricaricabili. 

Non tutte le aziende saranno coinvolte nello stesso modo. La rilevanza del tema dipende dal settore, dal tipo di prodotto, dal canale di vendita e dalla funzione dell’imballaggio. 

Anche quando il riuso non rappresenta l’intervento immediato più adatto, può essere utile valutare quali packaging potrebbero essere ripensati in una logica di maggiore durabilità, recupero o integrazione con modelli distributivi più circolari. 

Documentazione tecnica PPWR: i dati sugli imballaggi 

Una delle difficoltà principali per le aziende non sarà solo interpretare il PPWR, ma raccogliere e organizzare le informazioni necessarie. 

Molte imprese utilizzano imballaggi acquistati da fornitori diversi, modificati nel tempo, gestiti da funzioni aziendali differenti o documentati in modo non uniforme. Le informazioni possono essere presenti in schede tecniche, dichiarazioni dei fornitori, file interni, sistemi gestionali, documenti qualità o materiali di marketing. 

Prepararsi al PPWR significa quindi costruire una base informativa più chiara. 

Tra i dati da raccogliere possono rientrare: 

  • materiale o materiali che compongono l’imballaggio; 
  • peso e formato; 
  • funzione dell’imballaggio; 
  • presenza di componenti separate o accoppiate; 
  • contenuto riciclato, se presente; 
  • informazioni sulla riciclabilità; 
  • eventuali certificazioni o dichiarazioni tecniche; 
  • dati forniti dai produttori di materiali o imballaggi; 
  • informazioni utili per etichettatura e conferimento; 
  • documentazione collegata alla conformità. 

Questa attività può sembrare preliminare, ma è uno dei passaggi più importanti. Senza dati ordinati, diventa difficile capire quali imballaggi siano già adeguati, quali richiedano un approfondimento e quali possano necessitare di modifiche. 

PPWR: scadenze e roadmap

Il PPWR prevede un’applicazione progressiva. Alcune date sono già centrali per impostare un percorso di lavoro. 

11 febbraio 2025: entrata in vigore del Regolamento PPWR 

Il Regolamento è entrato formalmente in vigore l’11 febbraio 2025. Da questa data parte il percorso di applicazione del nuovo quadro europeo sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio. 

12 agosto 2026: applicazione generale del PPWR 

Il 12 agosto 2026 è prevista l’applicazione generale delle disposizioni del PPWR. 

Questa data è importante perché segna il passaggio dalla pubblicazione del Regolamento alla sua applicazione operativa nel mercato europeo. 

2028: prime scadenze operative da monitorare 

Dal 2028 inizieranno a diventare rilevanti alcune scadenze operative collegate, tra gli altri aspetti, a informazioni, etichettatura e requisiti da verificare in base al testo applicabile. 

Per le aziende, questa fase richiederà attenzione soprattutto sul piano documentale e organizzativo. 

2030: anno chiave per diversi requisiti sugli imballaggi 

Il 2030 rappresenta una data centrale per diversi requisiti legati alla riciclabilità, al contenuto riciclato, alla riduzione di alcune tipologie di imballaggio e all’evoluzione dei sistemi di gestione. 

È una scadenza che può sembrare lontana, ma alcuni interventi su packaging, fornitori, materiali e linee produttive possono richiedere tempi di valutazione e implementazione significativi. 

2035-2040: rafforzamento progressivo degli obiettivi 

Gli anni successivi porteranno un progressivo rafforzamento di alcuni obiettivi e target. 

Per questo è utile impostare il lavoro non come un intervento una tantum, ma come un percorso di monitoraggio e aggiornamento nel tempo. 

Checklist per aziende: come prepararsi al PPWR 

Un percorso di preparazione al PPWR può partire da alcune verifiche essenziali. Queste attività richiedono fin dall’inizio il coinvolgimento dei fornitori, perché molte informazioni necessarie alla valutazione degli imballaggi dipendono da dati tecnici, dichiarazioni e documentazione disponibili lungo la filiera. 

  • La prima è mappare tutti gli imballaggi utilizzati dall’azienda, distinguendo tra imballaggi per la vendita, imballaggi multipli e imballaggi per il trasporto.  
  • La seconda è raccogliere le informazioni tecniche disponibili: materiali, peso, formato, componenti, destinazione d’uso, mercati di riferimento e documentazione fornita dai produttori.  
  • La terza è verificare la riciclabilità degli imballaggi, individuando eventuali criticità progettuali o materiali che potrebbero rendere più complesso il riciclo.  
  • La quarta è analizzare la presenza di contenuto riciclato, soprattutto negli imballaggi in plastica, e capire se sono disponibili dati documentati a supporto.  
  • La quinta è valutare eventuali elementi di sovraimballaggio, spazio vuoto o componenti non funzionali.  
  • La sesta è controllare etichettatura, marcature e informazioni ambientali, verificando che siano coerenti, aggiornate e supportate da evidenze.  
  • La settima è identificare le priorità: non tutti gli imballaggi avranno lo stesso livello di rischio o urgenza. Alcuni potranno essere già allineati, altri richiederanno integrazioni documentali, altri ancora potranno richiedere modifiche più rilevanti.  
  • L’ottava è monitorare gli aggiornamenti applicativi, perché alcuni aspetti tecnici saranno definiti o chiariti attraverso ulteriori atti, linee guida e documenti di supporto.  

In questo percorso, il rapporto con i fornitori non dovrebbe limitarsi alla semplice richiesta di documenti. La conformità al PPWR può diventare l’occasione per costruire una collaborazione più strutturata, basata sulla condivisione di dati, sulla verifica tecnica degli imballaggi e su un dialogo continuo tra azienda, partner produttivi e filiera. 

Consulenza adeguamento PPWR: il supporto di Tecno per le aziende 

Prepararsi al PPWR significa capire, prima di tutto, come sono fatti e gestiti gli imballaggi già utilizzati dall’azienda. Il supporto di Tecno parte da una valutazione tecnica di materiali, formati, riciclabilità, contenuto riciclato, etichettatura e documentazione disponibile, per individuare eventuali dati mancanti e priorità di adeguamento. L’attività può includere anche la verifica delle informazioni ambientali presenti su etichette, schede prodotto e materiali di comunicazione, così da evitare claim generici o non supportati da evidenze. In questo modo, l’azienda può affrontare i requisiti del Regolamento con un percorso chiaro, costruito sulle caratteristiche reali dei propri imballaggi e sulle esigenze operative della filiera. 

Illustrazione 3D su sfondo blu dedicata a DoP, DoPC, marcatura CE ed EPD nel nuovo CPR prodotti da costruzione, con blocchi in calcestruzzo, documenti tecnici e simboli legati a sostenibilità e conformità ambientale.

DoP, DoPC, marcatura CE ed EPD: il nuovo linguaggio dei prodotti da costruzione 

La DoP dichiarazione di prestazione è uno dei documenti centrali nel settore dei prodotti da costruzione e rappresenta il punto di partenza per comprendere le novità introdotte dal nuovo Regolamento CPR UE 2024/3110.

Negli ultimi anni, termini come marcatura CE, EPD, LCA e oggi anche DoPC sono entrati sempre più spesso nei processi di progettazione, produzione e commercializzazione dei materiali edilizi. Tuttavia, questi strumenti vengono ancora confusi tra loro oppure interpretati come equivalenti, quando in realtà svolgono funzioni molto diverse.

Il nuovo CPR modifica profondamente questo scenario. Non cambia soltanto la documentazione richiesta ai produttori, ma anche il modo in cui dati tecnici, prestazioni ambientali e informazioni di conformità vengono raccolti, organizzati e condivisi lungo la filiera.

In particolare, il regolamento introduce:

  • la progressiva sostituzione della DoP con la nuova DoPC;
  • una maggiore integrazione dei dati ambientali;
  • il collegamento con il Digital Product Passport;
  • un ecosistema digitale più trasparente e tracciabile.

In questo articolo analizziamo le differenze tra DoP, DoPC, marcatura CE ed EPD, chiarendo il ruolo di ciascuno strumento e cosa cambia concretamente per le aziende del settore costruzioni.

DoP dichiarazione di prestazione: cos’è e perché è importante

La DoP dichiarazione di prestazione (Declaration of Performance) è il documento introdotto dal precedente CPR 305/2011 attraverso cui il produttore dichiara le prestazioni essenziali di un prodotto da costruzione.

La DoP accompagna la marcatura CE prodotti da costruzione e contiene informazioni come:

  • identificazione del prodotto;
  • destinazione d’uso;
  • caratteristiche tecniche;
  • prestazioni dichiarate secondo norme armonizzate;
  • dati del produttore.

Per anni la DoP ha rappresentato il principale strumento di trasparenza tecnica nel settore edilizio. Tuttavia, il nuovo CPR introduce un’evoluzione importante: il passaggio dalla DoP alla DoPC.

DoPC prodotti da costruzione: cosa cambia con il nuovo CPR

Con il Regolamento UE 2024/3110, la tradizionale dichiarazione di prestazione viene sostituita dalla DoPC, cioè la Declaration of Performance and Conformity.

La novità è significativa perché il documento non si limita più a dichiarare le prestazioni tecniche del prodotto, ma incorpora anche aspetti di conformità normativa e dati ambientali sempre più strutturati.

La DoPC nasce per inserirsi in un ecosistema digitale più ampio che comprende:

  • Digital Product Passport (DPP);
  • tracciabilità digitale dei dati;
  • informazioni ambientali verificabili;
  • interoperabilità tra operatori della filiera.

Per approfondire il rapporto tra DoPC e passaporto digitale, puoi leggere anche l’articolo “DoPC e passaporto digitale prodotti nel nuovo CPR 2024/3110”.

DoP marcatura CE: qual è la differenza reale

Online si trova spesso una spiegazione molto semplificata del rapporto tra DoP marcatura CE, ma nel nuovo contesto normativo questa distinzione diventa più articolata.

La marcatura CE non è un documento. È il simbolo che indica la conformità del prodotto ai requisiti europei applicabili.

La DoP, invece, era il documento tecnico che supportava quella marcatura.

Con il nuovo CPR:

  • la marcatura CE prodotti da costruzione continua a esistere;
  • la DoP evolve nella nuova DoPC;
  • aumenta il peso delle informazioni ambientali e digitali associate al prodotto.

La marcatura CE identifica la conformità normativa

La marcatura CE consente la commercializzazione del prodotto nel mercato europeo e segnala che il produttore ha rispettato le procedure previste dal CPR.

Non rappresenta però una certificazione ambientale né una valutazione di sostenibilità del prodotto.

La DoPC raccoglie dati più estesi rispetto alla vecchia DoP

La nuova DoPC amplia il livello informativo richiesto ai produttori. Oltre agli aspetti tecnici, il documento si collega a:

  • dati ambientali;
  • tracciabilità;
  • digitalizzazione della filiera;
  • informazioni lungo il ciclo di vita del prodotto.

Il nuovo CPR spinge verso un ecosistema digitale

Il regolamento non introduce solo nuovi documenti, ma un nuovo modello di gestione delle informazioni.

L’obiettivo è rendere i dati:

  • più accessibili;
  • più verificabili;
  • più interoperabili tra progettisti, produttori, stazioni appaltanti e operatori del mercato.

Dichiarazione ambientale di prodotto EPD: cosa la distingue da DoPC e marcatura CE

Uno degli errori più comuni consiste nel confondere la dichiarazione ambientale di prodotto EPD con la marcatura CE o con la DoPC.

In realtà, hanno funzioni completamente diverse.

L’EPD è una dichiarazione ambientale basata su uno studio LCA (Life Cycle Assessment) e serve a comunicare dati ambientali misurabili relativi al ciclo di vita del prodotto.

L’EPD può includere informazioni come:

  • emissioni di CO2;
  • consumo energetico;
  • utilizzo di risorse;
  • produzione di rifiuti;
  • impatti ambientali lungo il ciclo di vita.

La marcatura CE e la DoPC riguardano invece conformità e prestazioni regolamentate.

Oggi, però, questi strumenti iniziano a dialogare sempre di più.

Nel nuovo CPR, infatti:

  • i dati ambientali diventano più rilevanti;
  • gli studi LCA acquistano centralità;
  • le dichiarazioni EPD possono alimentare parte delle informazioni richieste dal nuovo ecosistema digitale.

Per approfondire questo tema puoi leggere anche l’articolo “EPD e nuovo CPR prodotti da costruzione: obblighi, dati ambientali e adeguamento”.

DoP ed EPD nel nuovo CPR: perché prepararsi ora

Molte aziende cercano ancora online informazioni sulla DoP dichiarazione di prestazione e sui requisiti legati alla conformità dei prodotti da costruzione. Oggi, però, il contesto normativo sta rapidamente evolvendo.

Il nuovo CPR introduce un modello più articolato, in cui prestazioni tecniche, dati ambientali e tracciabilità digitale iniziano a dialogare tra loro in modo sempre più strutturato.

Per questo prepararsi significa:

  • riorganizzare i dati di prodotto;
  • rafforzare la raccolta delle informazioni ambientali;
  • sviluppare studi LCA;
  • valutare percorsi EPD;
  • digitalizzare documentazione e tracciabilità.

Le imprese che iniziano ora questo percorso avranno maggiore capacità di adattamento rispetto ai futuri obblighi del CPR 2024/3110.

Il nuovo regolamento non riguarda soltanto la conformità normativa: introduce un modello in cui dati tecnici, informazioni ambientali e strumenti digitali diventano parte integrante del prodotto da costruzione lungo tutta la filiera.

FAQ

La DoP esisterà ancora con il nuovo CPR?

La DoP verrà progressivamente sostituita dalla DoPC (Declaration of Performance and Conformity) introdotta dal CPR UE 2024/3110.

La marcatura CE è una certificazione ambientale?

No. La marcatura CE indica la conformità del prodotto ai requisiti europei applicabili, ma non misura la sostenibilità ambientale del prodotto.

Qual è la differenza tra EPD e DoPC?

La DoPC riguarda prestazioni e conformità del prodotto da costruzione. L’EPD è invece una dichiarazione ambientale basata su uno studio LCA.

L’EPD sarà obbligatoria con il nuovo CPR?

Il nuovo regolamento aumenta il peso dei dati ambientali e degli studi LCA, rendendo le EPD sempre più rilevanti per il settore costruzioni.

Perché il DoPC è collegato al passaporto digitale prodotti?

Perché il nuovo CPR crea un ecosistema digitale in cui le informazioni di prodotto diventano accessibili, tracciabili e condivisibili lungo tutta la filiera.