Iperammortamento: come funziona e quali beni sono ammessi

Capire l’iperammortamento e come funziona è oggi fondamentale per le imprese che intendono investire in digitalizzazione, innovazione e trasformazione energetica. La misura introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 prevede una maggiorazione fiscale del costo di acquisizione di determinati beni strumentali, consentendo alle aziende di aumentare le quote di ammortamento deducibili e ridurre l’imponibile ai fini delle imposte sui redditi.

Per molte organizzazioni si tratta di un’opportunità per accelerare investimenti in tecnologie digitali, sistemi di raccolta dati, monitoraggio energetico e automazione dei processi produttivi.

Ma quali beni sono ammessi? Quando è necessaria la perizia Industria 4.0? E quali differenze esistono rispetto alla Nuova Sabatini?

In questo articolo analizziamo requisiti, beni agevolabili e modalità di accesso alla misura.

Cos’è il nuovo iperammortamento

Il nuovo iperammortamento sostiene il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese attraverso una maggiorazione fiscale del costo di acquisizione dei beni agevolabili.

A differenza dei precedenti crediti d’imposta Transizione 4.0 e Transizione 5.0, il beneficio non viene riconosciuto sotto forma di credito compensabile tramite modello F24. L’agevolazione opera invece aumentando il valore fiscalmente riconosciuto del bene e consentendo all’impresa di dedurre quote di ammortamento più elevate nel corso degli anni.

La misura si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 e riguarda sia beni materiali e immateriali funzionali alla trasformazione digitale sia investimenti destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per l’autoconsumo.

Iperammortamento: come funziona

L’iperammortamento consente di aumentare il valore fiscalmente riconosciuto del bene acquistato. In questo modo l’impresa può dedurre quote di ammortamento superiori rispetto al costo effettivamente sostenuto, ottenendo un beneficio fiscale distribuito nel tempo.

In termini operativi, il percorso si articola in cinque passaggi:

  1. individuazione del bene agevolabile;
  2. acquisto e interconnessione del bene ai sistemi aziendali;
  3. trasmissione delle comunicazioni previste tramite la piattaforma GSE;
  4. predisposizione della documentazione tecnica e della perizia Industria 4.0;
  5. utilizzo della maggiorazione fiscale attraverso le quote di ammortamento.

La misura prevede tre diverse aliquote di maggiorazione:

Quota di investimentoMaggiorazione del costo
Fino a 2,5 milioni di euro180%
Oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro100%
Oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro50%

Possono accedere all’agevolazione tutte le imprese residenti e le stabili organizzazioni con sede in Italia, indipendentemente dal settore economico, dalla forma giuridica o dalla dimensione aziendale.

Iperammortamento: quali beni sono ammessi

L’agevolazione riguarda beni materiali e immateriali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, purché interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Tra gli investimenti che possono rientrare nella misura figurano:

  • macchinari e impianti interconnessi;
  • sistemi di automazione industriale;
  • sensori e dispositivi IoT;
  • software per la gestione della produzione;
  • piattaforme di raccolta e analisi dei dati;
  • piattaforme per la sostenibilità, la Carbon Footprint e il Digital Product Passport;
  • sistemi di supervisione e controllo;
  • infrastrutture digitali per il monitoraggio dei processi.

Sono inoltre agevolabili gli investimenti destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per l’autoconsumo, inclusi i relativi sistemi di accumulo.

Monitoraggio energetico, sostenibilità e integrazione dei dati

Tra gli investimenti che stanno assumendo un ruolo sempre più importante vi sono le soluzioni dedicate al monitoraggio energetico, alla digitalizzazione dei dati e alla gestione delle informazioni legate alla sostenibilità.

Rientrano in questo ambito sistemi di raccolta dati in tempo reale, piattaforme per il monitoraggio energetico, strumenti di fleet e fuel management, software per la supervisione degli impianti e applicazioni dedicate all’integrazione delle informazioni provenienti da macchinari, siti produttivi e sistemi gestionali.

Questo approccio permette inoltre di mettere in relazione dati operativi, energetici e ambientali all’interno di un unico ecosistema informativo, migliorando la capacità di analisi e supportando processi decisionali più efficaci.

Iperammortamento: requisiti per accedere all’agevolazione

Per beneficiare dell’iperammortamento non è sufficiente acquistare un bene tecnologicamente avanzato.

I beni devono rispettare alcuni requisiti fondamentali previsti dalla normativa. Il primo riguarda l’interconnessione. Il bene deve essere in grado di scambiare dati con il sistema aziendale di gestione della produzione o con la rete di fornitura.

Il secondo requisito riguarda la natura dell’investimento, che deve riferirsi a beni strumentali nuovi destinati all’attività d’impresa.

Infine, è necessario conservare tutta la documentazione richiesta per dimostrare il corretto utilizzo dell’agevolazione e il possesso dei requisiti previsti.

Perizia Industria 4.0 e procedura di accesso

La documentazione rappresenta uno degli aspetti più importanti dell’intero processo.

La conformità dei beni e il possesso dei requisiti richiesti devono essere attestati attraverso una perizia tecnica asseverata oppure mediante una certificazione rilasciata da un ente accreditato.

Quando serve la perizia Industria 4.0

La perizia ha il compito di verificare che il bene possieda le caratteristiche tecniche previste dalla normativa e che sia correttamente interconnesso ai sistemi aziendali.

Accanto alla perizia tecnica è inoltre richiesta una certificazione contabile che attesti l’effettivo sostenimento delle spese agevolabili.

La procedura di accesso prevede l’invio delle comunicazioni tramite la piattaforma del Gestore dei Servizi Energetici (GSE), che gestisce prenotazione, conferma e completamento degli investimenti.

Nuova Sabatini 2026: come funziona e quali sono le differenze con l’iperammortamento

La Nuova Sabatini e l’iperammortamento perseguono lo stesso obiettivo, sostenere gli investimenti delle imprese, ma attraverso strumenti differenti.

L’iperammortamento genera un beneficio fiscale grazie alla maggiorazione del costo del bene e delle relative quote di ammortamento.

La Nuova Sabatini, invece, sostiene l’acquisto di beni strumentali attraverso un contributo collegato ai finanziamenti ottenuti dall’impresa.

Le due misure possono risultare complementari e contribuire a sostenere percorsi di innovazione, digitalizzazione e ammodernamento tecnologico.

FAQ sull’iperammortamento

Chi può accedere all’iperammortamento?

Tutte le imprese residenti e le stabili organizzazioni con sede in Italia possono accedere alla misura, indipendentemente da dimensione, settore e forma giuridica.

I software rientrano tra i beni agevolabili?

Sì. L’agevolazione comprende anche software e beni immateriali funzionali alla trasformazione digitale delle imprese.

I sistemi di monitoraggio energetico sono ammessi?

I sistemi dedicati al monitoraggio consumi elettrici industriali, alla raccolta dati e alla gestione energetica possono rientrare tra gli investimenti agevolabili se rispettano i requisiti previsti dalla normativa.

Quando è necessaria la perizia Industria 4.0?

La perizia o la certificazione equivalente serve a dimostrare il possesso dei requisiti tecnici richiesti e l’avvenuta interconnessione del bene.

L’iperammortamento è cumulabile con la Nuova Sabatini?

La cumulabilità deve essere verificata caso per caso sulla base delle disposizioni applicabili e delle caratteristiche dell’investimento.

Vuoi approfondire la normativa?

Consulta il testo del decreto attuativo del 7 maggio 2026 che disciplina requisiti, beni agevolabili e modalità di accesso all’iperammortamento.

In sintesi

Il nuovo iperammortamento rappresenta un’opportunità per accelerare investimenti in tecnologie digitali, sistemi di raccolta dati, monitoraggio energetico, integrazione dei processi industriali e piattaforme software dedicate alla gestione delle informazioni aziendali.

Tra gli investimenti che possono beneficiare dell’agevolazione rientrano sistemi per il monitoraggio energetico e dei consumi, piattaforme per la raccolta e l’integrazione dei dati aziendali, software dedicati alla sostenibilità, alla Carbon Footprint e al Digital Product Passport, oltre a soluzioni che favoriscono la convergenza tra sistemi IT e OT. Queste tecnologie consentono di migliorare il controllo dei processi, la tracciabilità delle informazioni e la capacità di lettura delle performance aziendali.

Per ottenere il massimo valore dall’agevolazione è fondamentale verificare l’ammissibilità dei beni, il rispetto dei requisiti di interconnessione e la corretta predisposizione della documentazione tecnica richiesta dalla normativa.

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Iperammortamento: come funziona e quali beni sono ammessi

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PPWR: cosa cambia per gli imballaggi, tra scadenze, divieti e nuovi requisiti

Il Regolamento europeo sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, conosciuto come PPWR, introduce nuove regole per la progettazione, l’utilizzo e la gestione degli imballaggi immessi sul mercato dell’Unione Europea. 

Per le aziende, il tema non riguarda solo l’adeguamento a una nuova norma. Riguarda anche la capacità di conoscere meglio gli imballaggi utilizzati, raccogliere informazioni tecniche attendibili, coinvolgere i fornitori e valutare per tempo eventuali interventi su materiali, formati, etichettatura imballaggi e documentazione. 

Il PPWR è entrato in vigore l’11 febbraio 2025 e la sua applicazione generale è prevista dal 12 agosto 2026. Alcuni requisiti avranno però un’applicazione progressiva, con scadenze successive legate, tra gli altri aspetti, alla riciclabilità, al contenuto riciclato, alla minimizzazione degli imballaggi e ad alcune limitazioni specifiche per determinati formati e settori. 

Per questo motivo, il primo passo utile per un’impresa non è modificare tutto il packaging in modo immediato, ma costruire una lettura ordinata degli imballaggi già in uso: quali sono, da quali materiali sono composti, a quale funzione rispondono, quali dati sono disponibili e quali aspetti richiedono un approfondimento. 

Cos’è il PPWR  

Il PPWR, acronimo di Packaging and Packaging Waste Regulation, è il nuovo Regolamento UE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio. 

A differenza di una direttiva, un regolamento europeo è direttamente applicabile negli Stati membri, secondo le tempistiche previste dal testo normativo. L’obiettivo è rendere più armonizzate le regole sugli imballaggi all’interno del mercato europeo, riducendo le differenze tra i singoli ordinamenti nazionali. 

Il Regolamento riguarda tutti gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, indipendentemente dal materiale o dall’origine. Interviene lungo l’intero ciclo di vita dell’imballaggio: dalla progettazione alla composizione, dalla riutilizzabilità alla riciclabilità, fino alla gestione del fine vita. 

In termini pratici, il PPWR porta le aziende a osservare il packaging con maggiore attenzione tecnica. L’imballaggio non viene valutato solo per la sua funzione commerciale, logistica o protettiva, ma anche per le sue caratteristiche ambientali, per la disponibilità di dati a supporto e per la conformità ai requisiti europei. 

PPWR vs Direttiva 94/62/CE (Direttiva imballaggi): qual è la differenza? 

La Direttiva 94/62/CE ha definito per anni il quadro europeo sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, lasciando però agli Stati membri il compito di recepirla nelle rispettive normative nazionali. Il PPWR introduce invece un Regolamento direttamente applicabile, con regole più armonizzate a livello UE. La differenza principale riguarda quindi l’approccio: meno frammentazione tra Paesi e requisiti più strutturati su progettazione, riciclabilità, contenuto riciclato, riduzione degli imballaggi, etichettatura e gestione del fine vita. 

Il PPWR sostituisce l’EPR? Facciamo chiarezza 

Il PPWR non sostituisce l’EPR, cioè la responsabilità estesa del produttore. L’EPR resta il principio attraverso cui chi immette imballaggi sul mercato contribuisce alla gestione del loro fine vita, secondo regole e sistemi che possono variare nei diversi Paesi. Il PPWR interviene invece sui requisiti di progettazione degli imballaggi e punta a rendere più uniforme il quadro europeo. Per le aziende, questo significa che la conformità PPWR e gli obblighi EPR dovranno essere letti insieme, soprattutto quando si opera su più mercati UE. 

Perché il PPWR riguarda molte aziende, non solo i produttori di imballaggi 

Un aspetto importante del PPWR è la sua ampiezza. 

Il Regolamento non riguarda solo le imprese che producono fisicamente imballaggi. Può interessare anche chi utilizza imballaggi per confezionare prodotti, chi importa prodotti già imballati, chi distribuisce merci, chi vende online e chi gestisce attività di logistica o fulfillment. 

Molte aziende, pur non appartenendo al settore del packaging, utilizzano ogni giorno imballaggi per la vendita, imballaggi multipli o imballaggi per il trasporto.. Si pensi, ad esempio, a imprese alimentari, cosmetiche, farmaceutiche, manifatturiere, retail, e-commerce o aziende che distribuiscono prodotti su più mercati. 

Per queste realtà, il punto non è diventare esperti di normativa sugli imballaggi. Il punto è capire quali elementi del proprio packaging devono essere verificati e quali informazioni devono essere disponibili. 

Tra le domande iniziali che un’azienda dovrebbe porsi ci sono: 

  • Quali imballaggi utilizziamo oggi? 
  • Si tratta di imballaggi per la vendita, imballaggi multipli o imballaggi per il trasporto? 
  • Quali materiali li compongono? 
  • Abbiamo dati aggiornati su peso, composizione, contenuto riciclato e riciclabilità? 
  • I fornitori sono in grado di fornire documentazione tecnica adeguata? 
  • Le informazioni presenti in etichetta sono coerenti con i requisiti applicabili? 
  • Esistono imballaggi sovradimensionati o componenti non strettamente funzionali? 

Queste domande permettono di spostare il tema da un piano generale a un piano operativo. 

I principali requisiti PPWR da conoscere 

Il PPWR introduce diversi requisiti che avranno impatti differenti a seconda del tipo di imballaggio, del materiale utilizzato, del settore e del ruolo dell’azienda nella filiera. 

Tra le aree più rilevanti rientrano riciclabilità, contenuto riciclato, riduzione degli imballaggi, etichettatura, sostanze soggette a restrizione e sistemi di riuso. 

Riciclabilità degli imballaggi 

Uno degli obiettivi centrali del PPWR è favorire la riciclabilità degli imballaggi immessi sul mercato europeo. 

Questo significa che la riciclabilità non potrà essere considerata solo come una dichiarazione generica. Sarà necessario valutare la progettazione dell’imballaggio, la compatibilità dei materiali, la presenza di componenti che possono ostacolare il riciclo e la possibilità che l’imballaggio sia effettivamente gestito nei processi di raccolta, selezione e riciclo. 

Per le aziende, questo comporta una verifica tecnica sui packaging esistenti e, dove necessario, una revisione del design o dei materiali utilizzati. 

L’attenzione alla riciclabilità parte dalle scelte di packaging design. Colori, accoppiamenti, etichette, colle, chiusure, rivestimenti e componenti accessorie possono incidere sulla corretta gestione dell’imballaggio a fine vita. 

Contenuto riciclato negli imballaggi 

Il PPWR prevede requisiti legati all’utilizzo di contenuto riciclato, con particolare attenzione agli imballaggi in plastica. 

Per molte aziende questo tema richiederà un confronto con fornitori e produttori di materiali, perché la disponibilità di plastica riciclata idonea può variare in base alla tipologia di imballaggio, alla destinazione d’uso e ai requisiti tecnici o igienico-sanitari applicabili. 

Il punto operativo è duplice: da un lato occorre capire se gli imballaggi attualmente utilizzati contengono materiale riciclato; dall’altro bisogna raccogliere dati e documenti che permettano di dimostrarlo. 

Anche in questo caso, il tema non riguarda solo la scelta di un materiale diverso, ma la qualità delle informazioni disponibili lungo la filiera. 

Riduzione degli imballaggi e minimizzazione 

Il PPWR interviene anche sulla riduzione degli imballaggi e sulla limitazione di soluzioni sovradimensionate o non funzionali. 

Per le aziende, questo può tradursi in una valutazione degli imballaggi utilizzati rispetto alla funzione che devono svolgere: protezione del prodotto, sicurezza, conservazione, trasporto, informazione al consumatore, esigenze normative o tecniche. 

Un imballaggio può essere necessario, ma deve essere proporzionato alla sua funzione. Per questo diventa utile analizzare eventuali eccessi di materiale, formati troppo ampi, spazi vuoti non giustificati o elementi progettuali che aumentano il volume percepito senza una reale esigenza tecnica. 

Il tema è particolarmente rilevante per trasporto, distribuzione ed e-commerce, dove la gestione dello spazio vuoto può incidere sia sulla conformità sia sull’efficienza logistica. 

Etichettatura e informazioni ambientali 

Il PPWR prevede anche un rafforzamento delle informazioni a supporto della corretta gestione degli imballaggi. 

L’etichettatura non è solo un tema grafico. Coinvolge informazioni ambientali, corretto conferimento, identificazione dei materiali e coerenza tra ciò che viene comunicato e ciò che può essere dimostrato. 

Per questo motivo, è importante verificare che le informazioni ambientali riportate su packaging, etichette e materiali commerciali siano supportate da dati attendibili e conformi ai principi della corretta comunicazione ambientale.

Un’etichetta efficace deve essere chiara per l’utilizzatore finale, ma anche fondata su dati corretti. Dichiarazioni ambientali vaghe o non supportate possono esporre l’azienda a rischi reputazionali e normativi, soprattutto in un contesto europeo sempre più attento alla comunicazione ambientale. 

Sostanze soggette a restrizione 

Il Regolamento affronta anche il tema delle sostanze di preoccupazione presenti negli imballaggi, con particolare attenzione ad alcuni utilizzi e materiali. 

Per le imprese, questo rende importante conoscere la composizione degli imballaggi e verificare, con il supporto dei fornitori e laboratori specializzati, la presenza di eventuali sostanze soggette a limiti o restrizioni. 

La verifica non dovrebbe limitarsi al materiale principale. In alcuni casi possono essere rilevanti anche inchiostri, rivestimenti, adesivi, trattamenti superficiali, componenti accessorie o materiali a contatto con alimenti. 

Riuso e sistemi ricaricabili 

Il PPWR promuove anche soluzioni di riuso e, per alcune categorie, sistemi riutilizzabili o ricaricabili. 

Non tutte le aziende saranno coinvolte nello stesso modo. La rilevanza del tema dipende dal settore, dal tipo di prodotto, dal canale di vendita e dalla funzione dell’imballaggio. 

Anche quando il riuso non rappresenta l’intervento immediato più adatto, può essere utile valutare quali packaging potrebbero essere ripensati in una logica di maggiore durabilità, recupero o integrazione con modelli distributivi più circolari. 

Documentazione tecnica PPWR: i dati sugli imballaggi 

Una delle difficoltà principali per le aziende non sarà solo interpretare il PPWR, ma raccogliere e organizzare le informazioni necessarie. 

Molte imprese utilizzano imballaggi acquistati da fornitori diversi, modificati nel tempo, gestiti da funzioni aziendali differenti o documentati in modo non uniforme. Le informazioni possono essere presenti in schede tecniche, dichiarazioni dei fornitori, file interni, sistemi gestionali, documenti qualità o materiali di marketing. 

Prepararsi al PPWR significa quindi costruire una base informativa più chiara. 

Tra i dati da raccogliere possono rientrare: 

  • materiale o materiali che compongono l’imballaggio; 
  • peso e formato; 
  • funzione dell’imballaggio; 
  • presenza di componenti separate o accoppiate; 
  • contenuto riciclato, se presente; 
  • informazioni sulla riciclabilità; 
  • eventuali certificazioni o dichiarazioni tecniche; 
  • dati forniti dai produttori di materiali o imballaggi; 
  • informazioni utili per etichettatura e conferimento; 
  • documentazione collegata alla conformità. 

Questa attività può sembrare preliminare, ma è uno dei passaggi più importanti. Senza dati ordinati, diventa difficile capire quali imballaggi siano già adeguati, quali richiedano un approfondimento e quali possano necessitare di modifiche. 

PPWR: scadenze e roadmap

Il PPWR prevede un’applicazione progressiva. Alcune date sono già centrali per impostare un percorso di lavoro. 

11 febbraio 2025: entrata in vigore del Regolamento PPWR 

Il Regolamento è entrato formalmente in vigore l’11 febbraio 2025. Da questa data parte il percorso di applicazione del nuovo quadro europeo sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio. 

12 agosto 2026: applicazione generale del PPWR 

Il 12 agosto 2026 è prevista l’applicazione generale delle disposizioni del PPWR. 

Questa data è importante perché segna il passaggio dalla pubblicazione del Regolamento alla sua applicazione operativa nel mercato europeo. 

2028: prime scadenze operative da monitorare 

Dal 2028 inizieranno a diventare rilevanti alcune scadenze operative collegate, tra gli altri aspetti, a informazioni, etichettatura e requisiti da verificare in base al testo applicabile. 

Per le aziende, questa fase richiederà attenzione soprattutto sul piano documentale e organizzativo. 

2030: anno chiave per diversi requisiti sugli imballaggi 

Il 2030 rappresenta una data centrale per diversi requisiti legati alla riciclabilità, al contenuto riciclato, alla riduzione di alcune tipologie di imballaggio e all’evoluzione dei sistemi di gestione. 

È una scadenza che può sembrare lontana, ma alcuni interventi su packaging, fornitori, materiali e linee produttive possono richiedere tempi di valutazione e implementazione significativi. 

2035-2040: rafforzamento progressivo degli obiettivi 

Gli anni successivi porteranno un progressivo rafforzamento di alcuni obiettivi e target. 

Per questo è utile impostare il lavoro non come un intervento una tantum, ma come un percorso di monitoraggio e aggiornamento nel tempo. 

Checklist per aziende: come prepararsi al PPWR 

Un percorso di preparazione al PPWR può partire da alcune verifiche essenziali. Queste attività richiedono fin dall’inizio il coinvolgimento dei fornitori, perché molte informazioni necessarie alla valutazione degli imballaggi dipendono da dati tecnici, dichiarazioni e documentazione disponibili lungo la filiera. 

  • La prima è mappare tutti gli imballaggi utilizzati dall’azienda, distinguendo tra imballaggi per la vendita, imballaggi multipli e imballaggi per il trasporto.  
  • La seconda è raccogliere le informazioni tecniche disponibili: materiali, peso, formato, componenti, destinazione d’uso, mercati di riferimento e documentazione fornita dai produttori.  
  • La terza è verificare la riciclabilità degli imballaggi, individuando eventuali criticità progettuali o materiali che potrebbero rendere più complesso il riciclo.  
  • La quarta è analizzare la presenza di contenuto riciclato, soprattutto negli imballaggi in plastica, e capire se sono disponibili dati documentati a supporto.  
  • La quinta è valutare eventuali elementi di sovraimballaggio, spazio vuoto o componenti non funzionali.  
  • La sesta è controllare etichettatura, marcature e informazioni ambientali, verificando che siano coerenti, aggiornate e supportate da evidenze.  
  • La settima è identificare le priorità: non tutti gli imballaggi avranno lo stesso livello di rischio o urgenza. Alcuni potranno essere già allineati, altri richiederanno integrazioni documentali, altri ancora potranno richiedere modifiche più rilevanti.  
  • L’ottava è monitorare gli aggiornamenti applicativi, perché alcuni aspetti tecnici saranno definiti o chiariti attraverso ulteriori atti, linee guida e documenti di supporto.  

In questo percorso, il rapporto con i fornitori non dovrebbe limitarsi alla semplice richiesta di documenti. La conformità al PPWR può diventare l’occasione per costruire una collaborazione più strutturata, basata sulla condivisione di dati, sulla verifica tecnica degli imballaggi e su un dialogo continuo tra azienda, partner produttivi e filiera. 

Consulenza adeguamento PPWR: il supporto di Tecno per le aziende 

Prepararsi al PPWR significa capire, prima di tutto, come sono fatti e gestiti gli imballaggi già utilizzati dall’azienda. Il supporto di Tecno parte da una valutazione tecnica di materiali, formati, riciclabilità, contenuto riciclato, etichettatura e documentazione disponibile, per individuare eventuali dati mancanti e priorità di adeguamento. L’attività può includere anche la verifica delle informazioni ambientali presenti su etichette, schede prodotto e materiali di comunicazione, così da evitare claim generici o non supportati da evidenze. In questo modo, l’azienda può affrontare i requisiti del Regolamento con un percorso chiaro, costruito sulle caratteristiche reali dei propri imballaggi e sulle esigenze operative della filiera. 

Illustrazione 3D su sfondo blu dedicata a DoP, DoPC, marcatura CE ed EPD nel nuovo CPR prodotti da costruzione, con blocchi in calcestruzzo, documenti tecnici e simboli legati a sostenibilità e conformità ambientale.

DoP, DoPC, marcatura CE ed EPD: il nuovo linguaggio dei prodotti da costruzione 

La DoP dichiarazione di prestazione è uno dei documenti centrali nel settore dei prodotti da costruzione e rappresenta il punto di partenza per comprendere le novità introdotte dal nuovo Regolamento CPR UE 2024/3110.

Negli ultimi anni, termini come marcatura CE, EPD, LCA e oggi anche DoPC sono entrati sempre più spesso nei processi di progettazione, produzione e commercializzazione dei materiali edilizi. Tuttavia, questi strumenti vengono ancora confusi tra loro oppure interpretati come equivalenti, quando in realtà svolgono funzioni molto diverse.

Il nuovo CPR modifica profondamente questo scenario. Non cambia soltanto la documentazione richiesta ai produttori, ma anche il modo in cui dati tecnici, prestazioni ambientali e informazioni di conformità vengono raccolti, organizzati e condivisi lungo la filiera.

In particolare, il regolamento introduce:

  • la progressiva sostituzione della DoP con la nuova DoPC;
  • una maggiore integrazione dei dati ambientali;
  • il collegamento con il Digital Product Passport;
  • un ecosistema digitale più trasparente e tracciabile.

In questo articolo analizziamo le differenze tra DoP, DoPC, marcatura CE ed EPD, chiarendo il ruolo di ciascuno strumento e cosa cambia concretamente per le aziende del settore costruzioni.

DoP dichiarazione di prestazione: cos’è e perché è importante

La DoP dichiarazione di prestazione (Declaration of Performance) è il documento introdotto dal precedente CPR 305/2011 attraverso cui il produttore dichiara le prestazioni essenziali di un prodotto da costruzione.

La DoP accompagna la marcatura CE prodotti da costruzione e contiene informazioni come:

  • identificazione del prodotto;
  • destinazione d’uso;
  • caratteristiche tecniche;
  • prestazioni dichiarate secondo norme armonizzate;
  • dati del produttore.

Per anni la DoP ha rappresentato il principale strumento di trasparenza tecnica nel settore edilizio. Tuttavia, il nuovo CPR introduce un’evoluzione importante: il passaggio dalla DoP alla DoPC.

DoPC prodotti da costruzione: cosa cambia con il nuovo CPR

Con il Regolamento UE 2024/3110, la tradizionale dichiarazione di prestazione viene sostituita dalla DoPC, cioè la Declaration of Performance and Conformity.

La novità è significativa perché il documento non si limita più a dichiarare le prestazioni tecniche del prodotto, ma incorpora anche aspetti di conformità normativa e dati ambientali sempre più strutturati.

La DoPC nasce per inserirsi in un ecosistema digitale più ampio che comprende:

  • Digital Product Passport (DPP);
  • tracciabilità digitale dei dati;
  • informazioni ambientali verificabili;
  • interoperabilità tra operatori della filiera.

Per approfondire il rapporto tra DoPC e passaporto digitale, puoi leggere anche l’articolo “DoPC e passaporto digitale prodotti nel nuovo CPR 2024/3110”.

DoP marcatura CE: qual è la differenza reale

Online si trova spesso una spiegazione molto semplificata del rapporto tra DoP marcatura CE, ma nel nuovo contesto normativo questa distinzione diventa più articolata.

La marcatura CE non è un documento. È il simbolo che indica la conformità del prodotto ai requisiti europei applicabili.

La DoP, invece, era il documento tecnico che supportava quella marcatura.

Con il nuovo CPR:

  • la marcatura CE prodotti da costruzione continua a esistere;
  • la DoP evolve nella nuova DoPC;
  • aumenta il peso delle informazioni ambientali e digitali associate al prodotto.

La marcatura CE identifica la conformità normativa

La marcatura CE consente la commercializzazione del prodotto nel mercato europeo e segnala che il produttore ha rispettato le procedure previste dal CPR.

Non rappresenta però una certificazione ambientale né una valutazione di sostenibilità del prodotto.

La DoPC raccoglie dati più estesi rispetto alla vecchia DoP

La nuova DoPC amplia il livello informativo richiesto ai produttori. Oltre agli aspetti tecnici, il documento si collega a:

  • dati ambientali;
  • tracciabilità;
  • digitalizzazione della filiera;
  • informazioni lungo il ciclo di vita del prodotto.

Il nuovo CPR spinge verso un ecosistema digitale

Il regolamento non introduce solo nuovi documenti, ma un nuovo modello di gestione delle informazioni.

L’obiettivo è rendere i dati:

  • più accessibili;
  • più verificabili;
  • più interoperabili tra progettisti, produttori, stazioni appaltanti e operatori del mercato.

Dichiarazione ambientale di prodotto EPD: cosa la distingue da DoPC e marcatura CE

Uno degli errori più comuni consiste nel confondere la dichiarazione ambientale di prodotto EPD con la marcatura CE o con la DoPC.

In realtà, hanno funzioni completamente diverse.

L’EPD è una dichiarazione ambientale basata su uno studio LCA (Life Cycle Assessment) e serve a comunicare dati ambientali misurabili relativi al ciclo di vita del prodotto.

L’EPD può includere informazioni come:

  • emissioni di CO2;
  • consumo energetico;
  • utilizzo di risorse;
  • produzione di rifiuti;
  • impatti ambientali lungo il ciclo di vita.

La marcatura CE e la DoPC riguardano invece conformità e prestazioni regolamentate.

Oggi, però, questi strumenti iniziano a dialogare sempre di più.

Nel nuovo CPR, infatti:

  • i dati ambientali diventano più rilevanti;
  • gli studi LCA acquistano centralità;
  • le dichiarazioni EPD possono alimentare parte delle informazioni richieste dal nuovo ecosistema digitale.

Per approfondire questo tema puoi leggere anche l’articolo “EPD e nuovo CPR prodotti da costruzione: obblighi, dati ambientali e adeguamento”.

DoP ed EPD nel nuovo CPR: perché prepararsi ora

Molte aziende cercano ancora online informazioni sulla DoP dichiarazione di prestazione e sui requisiti legati alla conformità dei prodotti da costruzione. Oggi, però, il contesto normativo sta rapidamente evolvendo.

Il nuovo CPR introduce un modello più articolato, in cui prestazioni tecniche, dati ambientali e tracciabilità digitale iniziano a dialogare tra loro in modo sempre più strutturato.

Per questo prepararsi significa:

  • riorganizzare i dati di prodotto;
  • rafforzare la raccolta delle informazioni ambientali;
  • sviluppare studi LCA;
  • valutare percorsi EPD;
  • digitalizzare documentazione e tracciabilità.

Le imprese che iniziano ora questo percorso avranno maggiore capacità di adattamento rispetto ai futuri obblighi del CPR 2024/3110.

Il nuovo regolamento non riguarda soltanto la conformità normativa: introduce un modello in cui dati tecnici, informazioni ambientali e strumenti digitali diventano parte integrante del prodotto da costruzione lungo tutta la filiera.

FAQ

La DoP esisterà ancora con il nuovo CPR?

La DoP verrà progressivamente sostituita dalla DoPC (Declaration of Performance and Conformity) introdotta dal CPR UE 2024/3110.

La marcatura CE è una certificazione ambientale?

No. La marcatura CE indica la conformità del prodotto ai requisiti europei applicabili, ma non misura la sostenibilità ambientale del prodotto.

Qual è la differenza tra EPD e DoPC?

La DoPC riguarda prestazioni e conformità del prodotto da costruzione. L’EPD è invece una dichiarazione ambientale basata su uno studio LCA.

L’EPD sarà obbligatoria con il nuovo CPR?

Il nuovo regolamento aumenta il peso dei dati ambientali e degli studi LCA, rendendo le EPD sempre più rilevanti per il settore costruzioni.

Perché il DoPC è collegato al passaporto digitale prodotti?

Perché il nuovo CPR crea un ecosistema digitale in cui le informazioni di prodotto diventano accessibili, tracciabili e condivisibili lungo tutta la filiera.

Illustrazione isometrica sul passaporto digitale prodotti nel nuovo CPR 2024/3110. L’immagine mostra un prodotto prefabbricato in calcestruzzo collegato a DoPC, Digital Product Passport, EPD e LCA, con dati ambientali, emissioni di CO2, tracciabilità e accesso digitale alle informazioni lungo la filiera.

DoPC e passaporto digitale prodotti nel nuovo CPR 2024/3110

Il nuovo Regolamento UE 2024/3110 sui prodotti da costruzione sta introducendo un cambiamento che va oltre la semplice conformità normativa. Il punto centrale non riguarda soltanto nuovi documenti o procedure, ma il modo in cui le aziende dovranno raccogliere, organizzare e condividere i dati tecnici e ambientali dei propri prodotti.

In questo scenario emergono due elementi strettamente collegati: il DoPC e il Digital Product Passport (DPP), cioè il passaporto digitale dei prodotti.

Il nuovo CPR costruisce infatti un ecosistema digitale in cui:

  • il DoPC diventa il documento ufficiale di dichiarazione;
  • il Digital Product Passport rappresenta il contenitore digitale dei dati;
  • le informazioni ambientali alimentano entrambi i sistemi;
  • strumenti come EPD e LCA diventano fondamentali per supportare le informazioni richieste dal regolamento.

Per molte aziende del settore costruzioni questo significa iniziare a trattare il dato ambientale come parte integrante della documentazione tecnica del prodotto.

DoPC: cosa cambia rispetto alla dichiarazione di prestazione

Il DoPC rappresenta l’evoluzione della tradizionale dichiarazione di prestazione (DoP) prevista dal precedente CPR europeo.

Con il nuovo regolamento, il documento amplia il proprio perimetro e integra progressivamente informazioni ambientali, dati di sostenibilità e contenuti collegati alla circolarità dei materiali.

Il cambiamento più importante riguarda proprio il ruolo del dato ambientale. Il prodotto da costruzione non viene più valutato soltanto per le sue prestazioni tecniche, ma anche per gli impatti generati lungo il ciclo di vita.

Per i produttori questo comporta una gestione più strutturata delle informazioni relative a:

  • emissioni di CO2;
  • utilizzo delle risorse;
  • composizione dei materiali;
  • prestazioni ambientali;
  • dati di tracciabilità.

Il DoPC diventa quindi un documento più ampio e più integrato rispetto alla precedente dichiarazione di prestazione.

Cos’è il passaporto digitale prodotti

Il Digital Product Passport, o passaporto digitale dei prodotti, è il sistema digitale che raccoglie e rende accessibili le informazioni associate ai prodotti da costruzione.

Nel nuovo CPR il DPP funziona come un ambiente digitale consultabile lungo tutta la filiera, attraverso strumenti come QR code, database o piattaforme online dedicate.

Al suo interno potranno essere presenti:

  • dati tecnici;
  • documentazione normativa;
  • dichiarazioni ambientali;
  • informazioni sulla composizione;
  • istruzioni di utilizzo;
  • dati di sostenibilità;
  • informazioni di conformità.

L’obiettivo è creare una gestione più trasparente e tracciabile delle informazioni, facilitando la consultazione dei dati tra produttori, progettisti, distributori, imprese e stazioni appaltanti.

Il collegamento tra DoPC e Digital Product Passport

Il legame tra DoPC e Digital Product Passport è uno degli aspetti più rilevanti introdotti dal nuovo CPR 2024/3110.

Nel nuovo ecosistema europeo:

  • il DoPC rappresenta il documento ufficiale di dichiarazione;
  • il DPP diventa il veicolo digitale attraverso cui le informazioni vengono condivise;
  • i dati ambientali diventano parte integrante della documentazione tecnica.

Questo significa che il passaporto digitale prodotti non sostituisce il DoPC, ma ne amplia accessibilità, consultazione e integrazione digitale.

Per il settore costruzioni si tratta di un passaggio importante, perché introduce una gestione più continua e strutturata delle informazioni lungo l’intera supply chain edilizia.

EPD e LCA: perché diventano sempre più importanti

Nel nuovo CPR strumenti come EPD e LCA assumono un ruolo sempre più centrale perché forniscono i dati ambientali necessari per alimentare sia il DoPC sia il Digital Product Passport.

La LCA (Life Cycle Assessment) permette di analizzare gli impatti ambientali di un prodotto lungo tutto il ciclo di vita:

  • estrazione delle materie prime;
  • produzione;
  • trasporto;
  • utilizzo;
  • fine vita;
  • recupero o smaltimento.

L’EPD (Environmental Product Declaration) traduce questi dati in una dichiarazione ambientale standardizzata e verificabile.

Questo tema diventa particolarmente rilevante per produttori di prefabbricati in calcestruzzo e materiali ad alta intensità emissiva, chiamati sempre più spesso a supportare le proprie performance ambientali con dati comparabili e documentati.

Se vuoi approfondire il ruolo delle dichiarazioni ambientali nel nuovo quadro normativo europeo, puoi leggere anche l’articolo “EPD e nuovo CPR prodotti da costruzione: obblighi, dati ambientali e adeguamento”.

Perché prepararsi ora conviene alle aziende

Anche se molte disposizioni del regolamento entreranno in vigore in modo progressivo, il lavoro necessario per strutturare i dati richiede tempo.

Molte aziende oggi possiedono informazioni tecniche distribuite tra reparti differenti, dati ambientali incompleti oppure documentazione non ancora digitalizzata.

Il nuovo CPR spinge invece verso una gestione più integrata e accessibile delle informazioni di prodotto.

Prepararsi ora significa iniziare attività di:

  • raccolta dati ambientali;
  • studi LCA;
  • sviluppo di EPD;
  • digitalizzazione documentale;
  • revisione delle informazioni tecniche;
  • organizzazione dei dati di prodotto.

Questo approccio permette di affrontare con maggiore continuità l’evoluzione normativa e le richieste sempre più frequenti di progettisti, stazioni appaltanti e supply chain internazionali.

Il nuovo CPR trasforma il dato ambientale in informazione tecnica

Uno degli aspetti più importanti del nuovo regolamento europeo è che il dato ambientale entra progressivamente nella documentazione tecnica del prodotto.

La sostenibilità non viene più trattata come elemento separato o puramente comunicativo, ma come parte integrante delle informazioni richieste lungo la filiera edilizia.

Per questo motivo strumenti come DoPC, Digital Product Passport, EPD e LCA diventano sempre più collegati tra loro.

Per le aziende del settore costruzioni, prepararsi oggi significa costruire dati più solidi, processi più organizzati e una maggiore capacità di risposta rispetto alle richieste del mercato europeo.

FAQ su DoPC e passaporto digitale prodotti

Cos’è il DoPC nel nuovo CPR 2024/3110?

Il DoPC è l’evoluzione della dichiarazione di prestazione prevista dal precedente CPR europeo. Include informazioni più ampie su sostenibilità, dati ambientali e ciclo di vita dei prodotti da costruzione.

Cos’è il passaporto digitale dei prodotti?

Il Digital Product Passport (DPP) è il sistema digitale che raccoglie e rende accessibili dati tecnici, ambientali e normativi dei prodotti lungo la filiera.

Qual è il collegamento tra DoPC e DPP?

Nel nuovo CPR, il DoPC rappresenta il documento ufficiale di dichiarazione, mentre il passaporto digitale prodotti diventa il sistema digitale attraverso cui queste informazioni vengono condivise e consultate.

Perché EPD e LCA sono importanti nel nuovo regolamento?

Le EPD e gli studi LCA forniscono i dati ambientali necessari per supportare le informazioni richieste da DoPC e DPP, rendendo le performance ambientali più verificabili e confrontabili.

Il passaporto digitale prodotti sarà obbligatorio?

Il nuovo CPR introduce progressivamente il DPP all’interno del sistema europeo dei prodotti da costruzione. Le modalità applicative verranno definite attraverso successivi atti delegati europei.

Perché conviene iniziare subito a raccogliere dati ambientali?

Perché la gestione delle informazioni ambientali richiede tempo, organizzazione e processi strutturati. Iniziare ora permette alle aziende di prepararsi gradualmente alle future richieste normative e di mercato.