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CAM criteri ambientali minimi edilizia: cosa prevede il decreto 2025 e quali impatti ha sulle gare pubbliche
I CAM criteri ambientali minimi edilizia sono stati aggiornati dal nuovo decreto 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3 dicembre 2025 ed entrato in vigore dal 2 febbraio 2026, con impatti diretti sulle gare pubbliche e sulla progettazione.
L’intervento normativo supera l’impianto del D.M. 256/2022 e punta a rendere i CAM uno strumento operativo più chiaro, coerente con il nuovo Codice dei contratti pubblici e con il Regolamento europeo sui prodotti da costruzione. Per progettisti, imprese e produttori di materiali, questo significa nuove responsabilità e nuove richieste in fase di gara.
In questo articolo analizziamo cosa cambia con il decreto CAM edilizia 2025, quali sono le principali novità introdotte e quali impatti operativi producono sulle gare pubbliche, sulla progettazione e sulla gestione dei materiali.
CAM criteri ambientali minimi edilizia: cosa sono e perché incidono sugli appalti pubblici
I CAM edilizia sono i criteri ambientali minimi definiti dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per guidare la progettazione, l’affidamento e l’esecuzione degli interventi edilizi pubblici. Rappresentano lo strumento attraverso cui la sostenibilità ambientale viene tradotta in requisiti tecnici obbligatori, da integrare nei documenti di gara e nei progetti.
Con l’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023), i CAM assumono un ruolo centrale: la loro applicazione diventa vincolante per tutte le stazioni appaltanti nelle categorie di appalto per cui sono stati adottati.
Questo significa che non possono essere trattati come allegati opzionali, ma devono essere recepiti in modo strutturato nelle specifiche tecniche, nei capitolati e, quando previsto, nei criteri di valutazione dell’offerta.
Gli obiettivi dei CAM nel settore dell’edilizia
I CAM edilizia non introducono principi astratti, ma perseguono obiettivi operativi che incidono direttamente sulle scelte progettuali e costruttive. L’obiettivo di fondo è ridurre l’impatto ambientale delle opere pubbliche lungo l’intero ciclo di vita, superando una visione limitata alla sola fase di costruzione.
In particolare, i CAM mirano a:
- ridurre le emissioni e i consumi di risorse, considerando produzione dei materiali, uso dell’edificio e fine vita;
- promuovere l’economia circolare, favorendo il riuso, il riciclo e il recupero dei materiali da costruzione;
- migliorare l’efficienza energetica e idrica degli edifici e delle opere;
- aumentare la trasparenza dei dati ambientali, rendendo verificabili le prestazioni dichiarate;
- orientare la progettazione verso soluzioni più durabili, manutenibili e adattabili nel tempo.
Questi obiettivi trovano applicazione concreta attraverso requisiti tecnici, mezzi di prova e documentazione obbligatoria, che devono essere coerenti lungo tutte le fasi dell’appalto.
Per progettisti, imprese e produttori di materiali, i CAM diventano quindi un riferimento operativo che incide non solo sul progetto, ma anche sulla capacità di dimostrare la conformità in fase di gara e di verifica.
Cosa cambia con il decreto CAM edilizia 2025
Il decreto CAM edilizia 2025 segna un passaggio netto rispetto alla versione precedente.
Non si limita ad aggiornare singoli requisiti, ma ridefinisce il modo in cui la sostenibilità entra nella progettazione e nelle gare pubbliche, rendendo il quadro più strutturato e operativo.
L’obiettivo è duplice: allineare i CAM al nuovo Codice dei contratti pubblici e rafforzare la coerenza con il Regolamento europeo sui prodotti da costruzione, riducendo margini di ambiguità interpretativa.
La progettazione diventa il centro delle scelte ambientali
Una delle principali novità riguarda il ruolo della progettazione, che viene riconosciuta come fase decisiva per contenere gli impatti ambientali dell’opera.
Il decreto valorizza:
- l’analisi del ciclo di vita (LCA);
- il Life Cycle Costing (LCC).
Questi strumenti consentono di confrontare soluzioni alternative non solo sul piano tecnico, ma anche in termini di impatti ambientali e costi lungo l’intera vita utile dell’edificio, secondo gli standard EN 15978 ed EN 15804. L’LCA non è più un esercizio accessorio, ma un elemento chiave per motivare le scelte progettuali.
Nuovi requisiti e maggiore attenzione ai materiali
Il decreto amplia il perimetro dei prodotti da costruzione coinvolti e introduce requisiti più puntuali sulle loro prestazioni ambientali.
L’attenzione si concentra su:
- caratteristiche ambientali dei materiali;
- coerenza delle informazioni fornite;
- tracciabilità dei dati lungo la filiera.
Questo rafforzamento rende sempre più rilevante la disponibilità di dati ambientali solidi e verificabili a supporto delle scelte progettuali.
Risparmio idrico e resilienza climatica
Tra le novità più significative rientrano le specifiche tecniche dedicate a:
- riduzione dei consumi idrici;
- riuso delle acque meteoriche;
- gestione dei fenomeni di umidità e degrado degli edifici.
Si tratta di temi centrali per l’adattamento ai cambiamenti climatici e per la durabilità delle opere nel tempo.
BIM e gestione strutturata delle informazioni
Il decreto rafforza il collegamento tra CAM e Building Information Modeling.
Il BIM diventa uno strumento funzionale per:
- organizzare le informazioni ambientali;
- rendere tracciabili materiali e componenti;
- supportare le attività di verifica e controllo.
La digitalizzazione non è fine a sé stessa, ma serve a rendere più leggibile e coerente l’applicazione dei criteri ambientali.
Competenze e validazione delle informazioni ambientali
Il nuovo decreto attribuisce maggiore importanza alle competenze professionali e alla qualità delle informazioni ambientali.
Vengono valorizzati:
- requisiti di competenza per progettisti e personale coinvolto;
- certificazioni rilasciate da organismi accreditati;
- validazione delle dichiarazioni ambientali secondo le norme UNI EN ISO 14021, 14024 e 14025.
In questo contesto, le EPD assumono un ruolo sempre più rilevante come supporto agli studi LCA di edificio.
Meccanismi premiali e qualità progettuale
Restano centrali i meccanismi premiali per i progetti che adottano protocolli di sostenibilità riconosciuti, come LEED, BREEAM o ITACA. Il decreto conferma così la volontà di premiare approcci progettuali che vanno oltre il rispetto minimo dei requisiti, valorizzando qualità, metodo e coerenza complessiva.
Quando si applicano i nuovi CAM edilizia 2025 e cosa comportano per le imprese
L’entrata in vigore del decreto CAM edilizia 2025 introduce una nuova linea temporale che incide direttamente sulla validità dei progetti e sulla partecipazione alle gare. Comprendere quando si applicano i nuovi criteri è essenziale per evitare errori formali e valutare correttamente il livello di adeguamento richiesto.
Le date da considerare
I nuovi CAM edilizia si applicano alle procedure avviate a partire dal 2 febbraio 2026, data di entrata in vigore del decreto.
In particolare:
- per servizi di progettazione e direzione lavori, contano i bandi, gli avvisi o gli inviti pubblicati o inviati dal 2 febbraio 2026;
- per lavori e appalti integrati, rileva la data di validazione del progetto posto a base di gara.
Il regime transitorio
Il decreto prevede un regime transitorio per evitare l’interruzione di procedure già avviate.
Continuano ad applicarsi i CAM precedenti se:
- il progetto è stato validato prima del 2 febbraio 2026;
- la gara viene avviata entro tre mesi dalla validazione.
La variabile decisiva non è quindi solo la data del bando, ma quando il progetto è stato formalmente validato.
Cosa succede alle imprese non allineate ai nuovi CAM
Per le imprese che operano nella filiera edilizia, il nuovo quadro normativo rende la conformità ai CAM un requisito di accesso, non un elemento opzionale.
Le principali criticità riguardano:
- esclusione dalle gare per mancanza di requisiti o documentazione non conforme;
- difficoltà nel dimostrare la conformità dei materiali utilizzati;
- incoerenze tra progetto, offerta tecnica e documentazione ambientale.
Le aree più esposte a rischio
In molti casi, le non conformità non dipendono da scelte tecniche errate, ma da carenze organizzative, come:
- dati ambientali incompleti o non aggiornati;
- documentazione frammentata tra più soggetti;
- assenza di un quadro chiaro di responsabilità interne.
Il nuovo decreto rende più evidente che la sostenibilità non riguarda solo il progetto, ma anche la capacità dell’impresa di dimostrare in modo ordinato e verificabile quanto dichiarato.
Come Tecno può supportare la tua azienda nel rispondere ai requisiti del decreto CAM edilizia 2025
Il decreto CAM edilizia 2025 richiede alle imprese un approccio strutturato e coerente: progettazione, materiali, dati ambientali e competenze devono essere allineati e dimostrabili in modo puntuale. Non esiste uno strumento unico che consenta di soddisfare tutti i requisiti CAM, che restano legati a specifiche tecniche, analisi e mezzi di prova.
Tecno supporta le aziende nell’interpretazione dei requisiti CAM e nella comprensione degli impatti sulle gare pubbliche, aiutandole a distinguere tra:
- requisiti obbligatori di conformità;
- criteri premianti che incidono sul punteggio dell’offerta.
ESG-Value e i criteri premianti ESG previsti dal decreto CAM edilizia 2025
All’interno del decreto CAM edilizia 2025 sono previsti criteri premianti specifici legati alla valutazione dei rischi non finanziari o ESG dell’operatore economico.
In particolare:
- Capitolo 2.6 – Criteri premianti per la progettazione, paragrafo 2.6.4 – Valutazione dei rischi non finanziari o ESG;
- Capitolo 3.2 – Criteri premianti per l’esecuzione dei lavori, paragrafo 3.2.5 – Valutazione dei rischi non finanziari o ESG.
Questi criteri attribuiscono un punteggio aggiuntivo all’operatore economico che dimostri, attraverso un’attestazione di conformità, il proprio livello di esposizione ai rischi ESG (ambientali, sociali, di governance, sicurezza e business ethics).
La verifica avviene tramite:
- un’attestazione rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17029;
- un esito espresso in forma di parere, punteggio numerico o loro combinazione, con carattere anche predittivo.
In questo contesto si inserisce ESG-Value, il sistema di rating ESG accreditato ACCREDIA, che abbiamo progettato per rispondere ai requisiti di questi specifici criteri premianti. ESG-Value consente di strutturare e valutare in modo verificabile i rischi non finanziari dell’operatore economico, fornendo un’evidenza coerente con quanto richiesto dal decreto CAM.
ESG-Value non sostituisce gli adempimenti tecnici previsti dai CAM (come LCA, EPD o requisiti sui materiali), ma rappresenta un elemento distintivo che può incidere sul punteggio finale dell’offerta quando la stazione appaltante prevede criteri premianti ESG.